Chi ha fatto lavori che danno diritto al superbonus 110% di cui all’art. 119 del decreto Rilancio (come modificato dalla legge di bilancio 2021) può optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. L’opzione deve poi essere comunicata (telematicamente) all’Agenzia delle Entrate.

Stessa cosa dicasi nel caso in cui l’opzione si riferisce ad altri bonus fiscali per i lavori sugli immobili (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecc.). Ricordiamo, infatti, che l’art.

121 del decreto Rilancio, ha ammesso la possibilità delle due predetti opzioni anche per questi altri tipi di interventi edilizi, con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

Superbonus 110%: i termini per la comunicazione dell’opzione di sconto o cessione

La normativa di riferimento prevede che la comunicazione dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito debba essere inviata, con l’apposito modello, entro il 16 marzo  dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.

Quindi, ad esempio, per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione sarebbe da trasmettere entro il 16 marzo 2021.

Parliamo al condizionale, in quanto, con il Provvedimento del 22 febbraio 2021, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ruffini, ha prorogato, la citata scadenza al 31 marzo 2021, accogliendo, in questo modo la richiesta di operatori, consulenti e loro associazioni di categoria.

Ricordiamo poi che se trattasi di opzione fatta per le residue rate di detrazione non fruite, la comunicazione della cessione del credito deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Superbonus 110% ed altri bonus fiscali: chi deve fare la comunicazione dell’opzione di cessione o sconto

In merito al soggetto che deve “materialmente” provvedere all’invio della comunicazione occorre distinguere a seconda che trattasi di lavori fatti sull’immobile che rientra nella propria sfera “privata” oppure di lavori fatti sulle parti comuni condominiali.

In dettaglio, per interventi fatti sull’immobile posseduto nella sfera privata:

  • se l’opzione riguarda il superbonus 110%, la comunicazione deve essere fatta dal soggetto che ha rilasciato il visto di conformità
  • se l’opzione riguarda gli altri tipi di detrazione fiscale, la comunicazione deve essere fatta direttamente dal beneficiario del bonus fiscale (anche avvalendosi di un intermediario abilitato).

Per i lavori fatti sull’edificio condominiale, occorre distinguere a seconda che il condominio abbia o meno l’amministratore. In particolare, laddove c’è amministratore condominiale, vale quanto segue:

  • se l’opzione riguarda il superbonus 110%, la comunicazione può essere fatta dallo stesso amministratore (anche tramite intermediario incaricato) oppure dal soggetto che ha rilasciato il visto di conformità
  • se l’opzione riguarda gli altri tipi di detrazione fiscale, la comunicazione deve essere dallo stesso amministratore (anche tramite intermediario incaricato).

Nell’ipotesi in cui, invece, il condominio è senza amministratore (ad esempio c.d. condominio minimo) la comunicazione, sia in caso di superbonus sia in caso di altre detrazioni, va fatta dal condomino incaricato (anche avvalendosi di intermediario).

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