Il superbonus 110%, introdotto con l’art. 119 del decreto Rilancio, è stato oggetto di proroga da parte della legge di bilancio 2021.

Quest’ultima ha anche ampliato il perimetro applicativo, aggiungendo tra gli interventi “trainati” ammessi al beneficio quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (solo con riferimento a spese sostenute dal 1° gennaio 2021).

Le categorie catastali escluse dal superbonus 110%

Ciò che non è variato è l’ambito delle categorie catastali di immobili esclusi dall’agevolazione. Infatti, continua ad essere previsto che il superbonus 110% non si applica a fronte di interventi (trainanti e trainati) eseguiti su immobili appartenenti alle seguenti categoria catastali:

  • A/1 – Abitazioni di tipo signorile
  • A/8 – Abitazioni in ville
  • A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Superbonus 110% per castelli e palazzi artistici: quando è ammesso il beneficio

La categoria catastale A/9, tuttavia, è esclusa dal superbonus 110% solo se trattasi di immobili non aperti al pubblico.

Vogliamo ricordare che sono immobili di categoria A/9 i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie. Essi costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare.

Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2020 è stato chiarito che:

  • è compatibile con l’attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie
  • nel caso in cui siano effettuati interventi su edifici che rientrano in una delle categorie catastali sopra indicate, il contribuente potrà, comunque, beneficiare delle altre detrazioni spettanti per tali interventi, in presenza dei requisiti e degli adempimenti necessari a tal fine (ad esempio bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus, ecc.).