L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 614 del 20 settembre 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire del Super bonus 110 % per alcuni lavori sul tetto della pertinenza. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’Istante intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica su un edificio detenuto in comodato d’uso.

In particolare, lo stesso vorrebbe realizzare un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione. La posa dei soli pannelli solari andrebbe fatta sulla falda del tetto dell’edificio adiacente, del quale è anche “coopropietario”.

Ciò premesso, L’Istante chiede all’Agenzia delle entrate se, in tale fattispecie, è possibile beneficiare del bonus 110 %.

Lavori sul tetto della pertinenza, salvo il bonus 110

L’Agenzia delle entrate risponde con esito positivo al quesito del contribuente.

Con la circolare n. 30/2020 è stato chiarito che l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata:

  • sulle parti comuni di un edificio in condominio;
  • sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo;
  • su edifici unifamiliari;
  • su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.

l’agevolazione spetta anche nel caso in cui la posa in opera sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio. Anche il tetto adiacente al fabbricato da ristrutturare può rientrare in tale estensione.

In conclusione, dunque, è possibile fruire del bonus 110 % anche quando l’installazione, come nel caso in esame, è effettuata su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati su cui si detiene la comproprietà dell’area necessaria all’installazione stessa.

 

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