Il superbonus 110% spetta anche per l’installazione del montascale, quale intervento rientrante tra quelli di eliminazione delle barriere architettoniche. Tale chiarimento è stato fornito in Commissione Finanze, in risposta all’interrogazione n. 5-06630.

Il superbonus per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

Sono ammessi al superbonus 110%, quale interventi trainati, anche i lavori:

finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.

104.

Lavori così inquadrati dall’art.16-bis del DPR 917/86, TUIR, comma 1 lett.e).

Da qui, sono agevolati gli interventi che presentano le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 236/1989.

Sia se effettuai su edifici condominiali si su singole unità abitative.

L’eliminazione delle barriere architettoniche comprende anche l’installazione dell’ascensore, bonus ascensore:

  • a prescindere dalla presenza nel fabbricato di ultrasessantacinquenni;
  • anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare oggetto di lavori.

Dunque, il beneficio è connesso al tipo di intervento, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto delle modifiche.

Il superbonus 110% anche per il montascale

Nel corso di un’interrogazione parlamentare, la n° 5-06630 del 15 settembre,  è stata analizzata l’eventuale spettanza del superbonus 110% anche per l’installazione del montascale.

Si riporta la risposta all’interrogazione parlamentare:

In ordine al quesito concernente la possibilità di applicare il Superbonus, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche alle spese sostenute per l’installazione di montascale, si osserva che le predette norme richiamano, ai fini dell’individuazione degli interventi agevolabili, l’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917 (TUIR). Si tratta, tra gli altri, degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi.

Per effetto di tale richiamo, gli interventi in questione sono ammessi al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Per completezza di informazione, si ricorda che gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche comprendono anche la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (Circolare 19/e 2020).

Ad ogni modo, a breve dovrebbe arrivare una nuova circolare dell’Agenzia delle entrate con la quale saranno forniti nuovi chiarimenti interpretativi sul superbonus 110%.