Ferie e permessi non goduti per congedo maternità, il quesito di una nostra lettrice:

Buonasera, vorrei porle una domanda: lavoro da circa 7 anni per  un’azienda di abbigliamento, nel 2016 ho maturo ferie (4 settimane) permessi (104 ore) che non ho mai smaltito. Ho inviato in azienda
(raccomandata con ricevuta di ritorno, una pec e un’ email inviata dalla mia responsabile) ma loro non li hanno nemmeno prese in considerazione.
Son rientrata a lavoro nel novembre 2016 dopo essermi assentata per un anno per maternità. Ad oggi lavoro ma non ho nessuna risposta in merito. Desidero sapere se potrei fare qualcosa anche se è già passato un anno?
Grazie, attendo un vostro riscontro in merito

Prima d’inoltrarci nell’argomento delle ferie e permessi non goduti, apriamo una breve parentesi su cos’è il congedo di maternità.

Congedo di maternità

Il congedo di maternità viene definito come un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che comprende i due mesi antecedenti la presunta data del parto (più i periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale nel caso di gravidanza a rischio oppure dalla direzione territoriale del lavoro per mansioni incompatibili) e i tre mesi successivi alla nascita, salvo flessibilità.

In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si sommano i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta e quindi non goduti.

In caso di parto avvenuto dopo la data presunta invece non si viene penalizzate e si includono anche i giorni tra le due date nel congedo. In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità resta invariata.

Per maggiori chiarimenti, leggi anche: INPS, congedo maternità: tutto quello che c’è da sapere

Permessi – ROL non goduti

I permessi maturati dal lavoratore, ma non goduti dallo stesso entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, devono essere pagati dal datore di lavoro.

I permessi di lavoro sono denominati ROL, e si differenziano dalle ferie.

Il lavoratore, in base al contratto di lavoro con cui è stato assunto, matura ogni mese un numero di ore di permesso (ROL) da utilizzare secondo le sue esigenze. I permessi sono periodi di assenze retribuite dal lavoro e possono essere fruite a gruppi di ore.

A differenza delle ferie, che vengono monetizzate sono in caso di cessazione del rapporto di lavoro, i permessi non goduti sono monetizzabili. Il pagamento dei permessi non goduti entro il 30 giugno dell’anno di maturazione, avviene secondo il livello di retribuzione previsto dal contratto di lavoro.

Per chiarimenti leggi: Permessi non goduti (ROL) e non indicati in busta paga, sono persi? | La Redazione risponde

Ferie non godute

Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore sancito già nella nostra Costituzione dall’articolo 36, ribadito dall’articolo 2109 del Codice Civile e regolato dl D.lgs. n.66/2003 e D. Lgs 213/2004.

Ogni lavoratore ha diritto a un periodo di ferie pari ad almeno 4 settimane. Il datore di lavoro deve attenersi alla disciplina che regola la loro fruizione da parte del lavoratore.

 Sul datore di lavoro grava l’onere di:

  • concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione, anche consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia espressamente richiesta;
  • concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione le restanti due settimane di ferie.

La maturazione delle ferie è strettamente collegata all’effettiva prestazione di lavoro, inclusi i casi di assenza che in base alla legge o alla contrattazione collettiva sono da considerarsi come effettiva presenza in servizio.

Ferie e maternità

La maturazione delle ferie è strettamente collegata all’effettiva prestazione di lavoro, inclusi i casi di assenza che in base alla legge o alla contrattazione collettiva sono da considerarsi come effettiva presenza in servizio.

Tra queste si segnalano:

  • il congedo matrimoniale;
  • l’infortunio sul lavoro;
  • la malattia;
  • gli incarichi presso i seggi elettorali.

Il lavoratore ha sempre diritto alle ferie, anche se pone fine volontariamente al rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria anche se non ha usufruito in tutto o in parte delle ferie maturate.

In riferimento all’indennità sostitutiva per il pagamento di ferie e permessi non goduti, si è espressa la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1753 del 29 gennaio 2016.

La Corte conferma l’orientamento per il quale l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti presenta una natura risarcitoria e non retributiva.

Per chiarimenti, leggi: Ferie e permessi non goduti, si perdono? Possono essere pagati? Posso goderli? | La Redazione risponde

Prescrizione

In riferimento alla prescrizione delle ferie e permessi non goduti, si è espressa la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1753 del 29 gennaio 2016.

La Corte conferma l’orientamento per il quale l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti presenta una natura risarcitoria e non retributiva.

Inoltre, i giudici precisano che essendo l’indennità di natura risarcitoria e non retributiva la prescrizione ha durata decennale. Quindi, il termine di prescrizione dei cinque anni, previsto dalla disciplina del codice civile, non ha valore in questi casi.

Conclusioni

Le ferie e i permessi non si perdono, la Corte ha stabilito che la loro natura non è retributiva ma sanzionatoria, e questo ha allungato il termine di prescrizione da 5 anni a 10 anni.

Io le consiglio di non demordere, scriva un’altra pec all’azienda e chieda il pagamento dei permessi non goduti, come da legge, e chieda di poter usufruire delle ferie maturate. Bisogna tenere anche conto delle esigenze aziendali, quindi, le consiglio di fare una richiesta frazionata delle ferie in vari periodi, in modo da non compromettere il processo produttivo aziendale.

Ferie negate, cosa fare? | La Redazione risponde

Se dopo l’invio di due o tre poste elettroniche certificate (PEC), non la rispondono, allora può far valere i suoi diritti denunciando il suo datore di lavoro.

Leggi anche: Causa di lavoro per straordinari, ferie, 13° e 14° non pagati, quanto costa?

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