Permessi non goduti: ci sono arrivati due quesiti dai nostri lettori, ci chiedono come far valere i loro diritti e se i permessi maturati e non goduti possono essere sempre pagati o cadono in prescrizione. Ecco i quesiti:

1- Le scrivo per porle un quesito, sarò sintetico e spero chiaro:

lavoro da 10 anni presso una struttura privata e il mio datore di lavoro non ha mai fatto figurare sulla busta paga la voce ROL, né tanto meno io li ho mai chiesti di conseguenza, pur spettandomi da contratto.

Ho letto che vanno usufruiti entro il giugno successivo all’anno corrente, la mia domanda è: ho perso la possibilità che mi vengano monetizzati i ROL non usufruiti per 10 anni o possono ancora essermi pagati se dovessi chiederli? Grazie Gianluca.

2 – La contatto per delle delucidazioni in merito ai ROL. Ho un contratto (dal dicembre 2009) studi professionali a tempo indeterminato full time spalmato in 6 giorni lavorativi, durante gli anni di lavoro non abbiamo mai fatto richiesta di ROL ma sempre di ferie. I ROL non sono mai figurati in busta paga anche se da contratto ci spettano. Trascorsi questi anni i ROL maturati ed ormai persi non sono stati monetizzati dall’azienda; sono persi e quindi non posso rivalermi sul datore di lavoro, che comunque non ha seguito la legge monetizzando alla scadenza, oppure alla fine del rapporto di lavoro si possono chiedere?

La domanda è: non sono più fruibili come ore di permesso ma monetizzabili alla fine del rapporto di lavoro oppure sono persi in tutti i sensi?

In attesa di una Sua gentilissima risposta la ringrazio e le porgo cordiali saluti

Michele

Prima di analizzare il quesito dei permessi non goduti (ROL) e non retribuiti, esaminiamo prima se il datore di lavoro, ha l’obbligo di indicarli in busta paga.

Permessi maturati/goduti (ROL) devono essere indicati in busta paga?

Il cedolino paga attualmente libro unico del lavoro, è costituito dal dettaglio delle presenze del lavoratore e tutte le informazioni del lavoratore del proprio rapporto di lavoro.

L’articolo 39 del D.l. n. 112/2008, disciplina il contenuto del libro unico del lavoro, prevede che per ciascun lavoratore, devono essere indicati:

  • il nome e cognome;
  • il codice fiscale;
  • ove ricorrano, la qualifica e il livello;
  • la retribuzione base;
  • l’anzianità di servizio;
  • le relative posizioni assicurative e previdenziali;
  • calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato;
  • l’indicazione delle ore di straordinario, delle ferie e dei riposi goduti nel mese, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite.

Secondo quanto stabilito dalla legge, non è obbligatorio esporre nel Libro unico del Lavoro, indicare i dati relativi alle ferie maturate/fruite/godute e ai ROL maturati/fruiti/residui.

Questi sono campi facoltativi del Libro Unico del Lavoro.

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Permessi non goduti, come funzionano?

I permessi maturati dal lavoratore, ma non goduti dallo stesso entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, devono essere pagati dal datore di lavoro.

I permessi di lavoro sono denominati ROL, e si differenziano dalle ferie.

Il lavoratore, in base al contratto di lavoro con cui è stato assunto, matura ogni mese un numero di ore di permesso (ROL) da utilizzare secondo le sue esigenze. I permessi sono periodi di assenze retribuite dal lavoro e possono essere fruite a gruppi di ore.

A differenza delle ferie, che vengono monetizzate sono in caso di cessazione del rapporto di lavoro, i permessi non goduti sono monetizzabili. Il pagamento dei permessi non goduti entro il 30 giugno dell’anno di maturazione, avviene secondo il livello di retribuzione previsto dal contratto di lavoro.

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Permessi non goduti (ROL), quando vanno in prescrizione?

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10341 dell’11 maggio 2011, ha ribaltato l’orientamento espresso in altre decisioni, che vede la monetizzazione delle ferie maturate e non godute come un risarcimento.  Quindi il termine di prescrizione dei cinque anni, previsto dalla disciplina del codice civile, non ha valore in questo caso.

La Cassazione ha stabilito che la richiesta ha valore di risarcimento per inadempimento contrattuale.

La Cassazione con la sentenza 10341 dell’11 maggio 2011, sostiene che il termine di prescrizione per chiedere il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti è decennale, perché consiste in un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, e quindi ha natura risarcitoria e non retributiva.

Inoltre, precisa che la decorrenza del termine di prescrizione inizia in costanza di rapporto.

È bene ricordare che la disciplina sull’orario di lavoro, introdotta dall’articolo 10 del Dlgs 66/2003, stabilisce che il diritto del lavoratore di richiedere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute può essere rivendicato unicamente in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.

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Conclusioni

Per entrambi i quesiti, il termine di prescrizione per i permessi non goduti non è cinque anni ma dieci anni, come sopra riportato, la Cassazione ha stabilito che trattasi di un inadempimento contrattuale del datore di lavoro e quindi ha natura risarcitoria e non retributiva.

Consigliamo di chiedere direttamente spiegazioni al datore di lavoro o al referente, se la risposta non è soddisfacente, allora è il caso di fare una comunicazione scritta dove chiedere espressamente il pagamento dei permessi non goduti e presentarla al datore di lavoro.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]