Buongiorno, lavoro in una grande multinazionale e le scrivo il mio caso, da tempo mi negano ferie e permessi per esigenze lavorative, adesso le sto chiedendo per mail, ma nulla cambia la risposta è sempre quella, cosa mi consiglia? Grazie.

Quando si parla di ferie, si fa riferimento all’art. 36, comma 3, della Costituzione, il quale prevede testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Il diritto a godere di ferie annuali retribuite è poi ribadito dall’art.

2109, c.c., e dall’art. 10 D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. Ulteriori importanti disposizioni per la regolamentazione dell’istituto sono contenute nei singoli contratti collettivi nonché nell’art. 24, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (c.d. “Decreto semplificazioni”).

Le ferie sono indispensabili per il dipendente, hanno la finalità di:

  • dopo un anno di lavoro, di prendersi una pausa dall’attività lavorativa;
  • alla reintegrazione delle energie psico-fisiche del lavoratore;
  • a consentire al lavoratore di dedicare più tempo e cura nelle relazioni sociali e affettive.

Diritto a godere delle ferie

Hanno diritto a godere delle ferie tutte le tipologie e categorie di lavoratori (operai, impiegati, quadri, dirigenti e apprendisti), compresi i collaboratori domestici. Il diritto spetta anche al lavoratore assunto in prova in caso di recesso durante il periodo di prova stesso.

Sono tenuti a consentirne lo svolgimento tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, abbiano essi natura pubblica o privata.

Causa di lavoro per straordinari, ferie, 13° e 14° non pagati, quanto costa?

Richiesta in forma scritta

La norma non prevede nulla circa le modalità con le quali le ferie devono essere richieste: deve dunque ritenersi che, salvo diversa previsione del contratto collettivo o del regolamento aziendale, la richiesta possa avvenire anche in forma orale.

Le ferie richieste tramite email sono possibili nel caso in cui sia fondata su una consolidata prassi aziendale, la richiesta di ferie effettuata via email al capo del personale o ad altro responsabile, è legittima e non configura l’ipotesi di assenza ingiustificata.

La normativa

L’articolo 2109 del codice civile, II comma, prevede che:

  •  la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità;
  • il momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore;
  • il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo;
  • il periodo feriale deve essere retribuito;

al 3° comma :

  • l’imprenditore deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie;

al 4° comma:

  • non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’art. 2118 (recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato).

L’articolo 2109 del codice civile, investe il datore di lavoro del potere di stabilire il momento di godimento delle ferie, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.

Si evince, una facoltà unilaterale del datore di lavoro nel determinare la collocazione temporale del periodo feriale, anche a modificarle per esigenze organizzative aziendali, fatto salvo il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo di ferie.

Il diritto del dipendente di effettuare le ferie nel corso dell’anno può essere legittimamente differito all’anno successivo, solo nel caso in cui le esigenze di servizio assumano carattere di eccezionalità.

Sentenze della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione si è espressa in materia di indennità sostitutiva al diritto alle ferie, con le sentenze n. 20662 del 2005 e n. 2016 del 2006, si evince l’assenza di un obbligo di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro, nel determinare il periodo di ferie.
Il lavoratore, in ogni caso, ha diritto ad un periodo di ferie, indispensabile per consentire al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche, a consentire al lavoratore di dedicare più tempo e cura nelle relazioni sociali e affettive ( art. 10 del decreto legislativo n° 66/2003).

L’articolo 10, fissa almeno due settimane nell’anno di maturazione, cronologicamente consecutive solo su richiesta del lavoratore.

Sanzioni

Il legislatore ha previsto per il datore di lavoro un sistema sanzionatorio:

  • l’obbligo di concedere un periodo di ferie di due settimane nel corso dell’anno di maturazione;
  • l’obbligo di concedere due settimane consecutive di ferie, se richiesto dal lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione;
  • la fruizione del restante periodo minimo di due settimane nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

Nel caso di violazione dei suddetti principi, la sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione .

Conclusione

La determinazione del periodo di ferie si configura come un potere unilaterale del datore di lavoro, che deve considerare le esigenze del prestatore, senza tuttavia essere condizionato dalle richieste del lavoratore.

Non esiste nessun obbligo di accordo tra il datore ed il prestatore, nel determinare il periodo di ferie.
In caso di assenza di risposta al piano ferie, da parte del datore di lavoro, le stesse non possono essere considerate autorizzate. In materia di ferie di autorizzazione alle ferie, la legge non non prevede “il silenzio assenso”.

Nulla toglie che il datore di lavoro deve tener conto anche delle esigenze del lavoratore.

Le consiglio di fare la mail al direttore del personale e attendere la giustificazione alla mancata autorizzazione. Essendo una multinazionale, sicuramente all’interno ci sarà un rappresentante dei lavoratori o un sindacato, dopo due o più rifiuti scritti, e nella mancanza delle norme sopra esposte, lei potrà far valere i suoi diritti.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]