Ci sono pervenuti tre quesiti dai nostri lettori su ferie e permessi non goduti e come fare per far valere i propri diritti. Ecco i quesiti:

1)     Sono un dipendente comunale, nel corso degli anni per motivi di lavoro, ho accumulato numero 90 giorni di ferie. La domanda è la seguente: il datore di lavoro può pagarmi le ferie non godute durante il rapporto di lavoro? Oppure devono essere retribuite quando cesso il rapporto di lavoro?

2)     Salve mi ritrovo a settembre 2017 ad avere 160 ore di permessi se non li uso entro il primo anno mi verranno tolti distinti saluti.

3)     Salve, vorrei porle una domanda, non avendo usufruito dei giorni di permessi annuali maturati al 31/12/2016 e non essendo stati retribuiti al 30 giugno come previsto, posso chiedere alla mia azienda, tramite lettera raccomandata, di poter usufruire dei giorni spettanti e quindi godere del tempo libero di cui sono stato privato grazie.

Risposta al primo quesito

Le ferie non godute vanno sempre pagate, anche quando il lavoratore presenta le dimissioni volontarie.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore sancito già nella nostra Costituzione dall’articolo 36, ribadito dall’articolo 2109 del Codice Civile e regolato dl D.lgs. n.66/2003 e D. Lgs 213/2004.

Ogni lavoratore ha diritto a un periodo di ferie pari ad almeno 4 settimane. Il datore di lavoro deve attenersi alla disciplina che regola la loro fruizione da parte del lavoratore.

 Sul datore di lavoro grava l’onere di:

  • concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione, anche consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia espressamente richiesta;
  • concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione le restanti due settimane di ferie.

Il lavoratore ha sempre diritto alle ferie, anche se pone fine volontariamente al rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria anche se non ha usufruito in tutto o in parte delle ferie maturate.

In riferimento all’indennità sostitutiva per il pagamento di ferie e permessi non goduti, si è espressa la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1753 del 29 gennaio 2016.

La Corte conferma l’orientamento per il quale l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti presenta una natura risarcitoria e non retributiva.

Inoltre, i giudici precisano che essendo l’indennità di natura risarcitoria e non retributiva la prescrizione ha durata decennale. Quindi, il termine di prescrizione dei cinque anni, previsto dalla disciplina del codice civile, non ha valore in questi casi.

I Giudici specificano che l’indennità compensa il danno subito per la perdita di opportunità a dedicarsi alle relazioni familiari e sociali, oltre a svolgere attività ricreative o simili. Tale principio è rilevato anche ai fini dell’art. 29 dlgs 276/2003 – responsabilità solidale retributiva e contributiva negli appalti.

Ferie e permessi non goduti nel pubblico impiego

Per quanto riguarda il pubblico impiego l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012, che statuisce quanto segue:

Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.

Con l’entrata in vigore del d.l. n. 95/2012, viene meno, nel corso del rapporto di lavoro, ogni possibilità di ulteriore ricorso all’istituto della monetizzazione.

Risposta al 2° e al 3° quesito

Permessi maturati e non goduti dal lavoratore vanno monetizzati dal datore di lavoro, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione. Questo è previsto nella normativa in materia di lavoro, che regola la fruizione dei permessi, denominati ROL, e che si differenzia da quanto previsto invece per le ferie non godute.

Maturazione dei permessi – ROL

Ogni lavoratore, in base al contratto di lavoro con il quale è stato assunto, matura ogni mese in busta paga un numero di ore di permesso – ROL, da utilizzare in base alle proprie esigenze. Se il lavoratore anche maturando i permessi non ne usufruisce entro il 30 giugno dell’anno successivo, il datore di lavoro dovrà pagare in busta paga di giugno, i permessi non goduti.

Sanzioni

I permessi non utilizzati entro l’anno in cui sono stati maturati decadono. Tuttavia possono essere utilizzati fino alla scadenza del 30 giugno (dell’anno successivo). Entro tale data, se non utilizzati, devono essere pagati.

Spesso accade che, proprio a ridosso della scadenza, i datori di lavoro forzino i lavoratori a prendere i permessi residui per evitare il pagamento.

Severe sanzioni sono previste per i datori di lavoro che non rispettano le normative su orario di lavoro, ferie e riposi.

Le nuove sanzioni del Collegato Lavoro introducono un sistema progressivo, le sanzioni aumentano se le violazioni riguardano più lavoratori e se sono ripetute nel tempo.

Per chiarimenti, consigliamo di leggere l’articolo: Permessi non goduti (ROL) e non indicati in busta paga, sono persi? | La Redazione risponde

Conclusioni

Nei due quesiti, i lettori hanno maturato dei permessi e non ne hanno usufruito, come abbiamo sopraindicato al 30 giugno dell’anno di maturazione, devono essere pagati se non sono stati goduti.

Per entrambi i quesiti, il termine di prescrizione per i permessi non goduti non è cinque anni ma dieci anni, come sopra riportato, la Cassazione ha stabilito che trattasi di un inadempimento contrattuale del datore di lavoro e quindi ha natura risarcitoria e non retributiva.

In entrambi i casi, consigliamo di chiedere direttamente spiegazioni al datore di lavoro o al referente, se la risposta non è soddisfacente allora è il caso di fare una comunicazione scritta al datore di lavoro,  dove chiedere espressamente il pagamento dei permessi non goduti o in alternativa la possibilità di goderli sempre tenendo conto delle esigenze aziendali.

Leggi anche: Ferie negate, cosa fare? | La Redazione risponde

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