L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 585 del 15 settembre 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alla corretta aliquota iva da applicare alla cessione di dispositivi medici e attrezzature sanitarie per il contrasto della pandemia da Covid-19 ai sensi dell’articolo 124 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’istante è un ente non commerciale che si occupa dell’approvvigionamento di dispositivi medici e di attrezzature sanitarie per il contrasto dell’emergenza sanitaria del coronavirus.

Il contribuente, in particolare, chiede all’Agenzia delle entrate se l’aliquota IVA agevolata, ai sensi dell’articolo 124 del decreto rilancio, possa essere applicata ad una serie di prodotti commercializzati dallo stesso, tra i quali le “provette non sterili”, utilizzate nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro.

Dispositivi medici anti-Covid, quando non è possibile beneficiare dell’Iva agevolata

L’articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), spiega l’Agenzia delle entrate, ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione alle cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il comma 1 del medesimo articolo aggiunge – nella Tabella A, parte II – bis – il comma 1 – ter. 1., specificando in modo tassativo e non esemplificativo i beni per i quali risulta applicabile l’aliquota ridotta.

Questo elenco, fra glia altri, comprende espressamente, la voce “provette sterili”, pertanto, si legge nella risposta dell’Agenzia delle entrate, le “provette non sterili” non rientrano nella definizione di “strumentazione per diagnostica per COVID-19”. Per tale motivo, questi prodotti non possono beneficiare del regime Iva agevolato in argomento.

 

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