Una delle tante risposte alle domande frequenti (FAQ), pubblicate sul sito di Sport e Salute SPA (società pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia e che gestisce le indennità Covid per i lavoratori dello sport) riguarda le incompatibilità previste dall’articolo 12 del decreto ristori che impediscono ai collaboratori sportivi di percepire il bonus 800 euro.

Bonus 800 euro collaboratori sportivi

Il bonus 800 euro per i collaboratori sportivi, sostanzialmente, è un’indennità appunto da 800 euro, per il solo mese di novembre, prevista dal cosiddetto decreto ristori e erogata dalla società Sport e Salute nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020.

L’erogazione del bonus è automatica per i soggetti già beneficiari dell’indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno 2020.

Al contrario, i nuovi beneficiari dovranno presentare un’apposita domanda.

Cause di incompatibilità

Una delle tante risposte alle domande frequenti (FAQ), pubblicate sul sito di Sport e Salute SPA riguarda le incompatibilità previste dal decreto ristori che impediscono di percepire il Bonus 800 euro.

Sport e salute rileva che ai sensi dell’articolo 12 del decreto ristori, il bonus 800 euro è incompatibile con le prestazioni e le indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto Rilancio, ovvero:

  • Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
  • Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
  • Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
  • Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga;
  • Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
  • Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Indennità lavoratori del settore agricolo;
  • Indennità lavoratori dello spettacolo;
  • Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
  • Indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS;
  • Indennità per i lavoratori domestici.
  • L’indennità, inoltre, non può essere percepita da coloro i quali percepiscono il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza.

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