Il bonus 110 è previsto dall’art.119 del decreto Rilancio. Introdotto a decorrere dalle spese sostenute dal 1° luglio 2020, ha formato poi oggetto di successivi interventi legislativi, alcuni dei quali volti alla semplificazione per accedervi.

Il presente contributo offre una sintesi delle ultime novità su questa misura agevolativa.

La CILA nel bonus 110

Una delle novità rilevanti è che per eseguire i lavori da bonus 110 è sufficiente presentare al comune la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) in cui si attesta il titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo e allo stesso tempo lasciando impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento).

La semplificazione, tuttavia, non trova applicazione se i lavori comportano anche demolizione e ricostruzione.

A tal fine è stato predisposto un unico modulo a livello nazionale denominato CILA – Superbonus. Si tratta di un modulo unico per tutti i comuni d’Italia.

Al contempo è stabilito che si decade dal bonus 110:

  • per mancata presentazione della CILA
  • in caso di lavori realizzati in difformità dalla CILA
  • per assenza dell’attestazione dei dati che debbono essere attestati nella CILA (vedi paragrafo successivo)
  • nell’ipotesi di non corrispondenza al vero delle attestazioni necessarie al superbonus.

La scadenza del 110

Il bonus 110 è leggermente ritoccato anche in merito alla scadenza. In dettaglio, in base alle novità, il beneficio spetta per lavori trainanti e trainati effettuati su:

  • unità unifamiliari, a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugni 2022
  • condominio, a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2022
  • edifici da 2 a 4 unità abitative a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati completati lavori per il 60% di quelli previsti
  • edifici ex IACP a fronte di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2023, a condizione che entro il 30 giugno 2023 siano stati completati lavori per il 60% di quelli previsti.

Le altre novità per il bonus 110

Si conferma la detrazione al 110% anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad uno o più dei c.

d. lavori trainanti.

Infine, altre novità:

  • si estende, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) la possibilità di avvalersi del bonus 110 anche per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio, ospedali, case di cura e conventi). L’estensione si applica a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica
  • è amesso realizzare il cappotto termico o il cordolo sismico in deroga alla normativa sulle distanze minime con gli edifici vicini o sulla crescita in altezza che l’intervento potrebbe comportare
  • si stabilisce che, in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento
  • a fine lavori non occorre presentare la SCA (Segnalazione certificata di agibilità).

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