Si terrà oggi la Conferenza Unificata per l’approvazione del modello CILA, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, così come predisposto dall’ANCI e Funzione pubblica, assieme ad Upi e Conferenza delle regioni. L’obiettivo è quello di garantire un’applicazione uniforme delle comunicazioni Superbonus in tutti i comuni d’Italia dopo le novità introdotte dal decreto Semplificazioni. Decreto che ha stabilito che gli interventi ammessi al superbonus 110% rappresentano lavori di “manutenzione straordinaria” e come tali, ai fini della loro realizzazione, richiedono la sola presentazione al comune della CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata).

Come titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori.

L’approvazione del modello standardizzato CILA per il superbonus 110%

Come si legge nel quaderno ANCI “Il Superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a seguito del D.L. n. 77/2021 (c.d. semplificazioni e governance)”:

all’indomani dell’entrata in vigore del decreto n. 77/2021, ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lavorato ad un modello CILA valevole solo per gli interventi oggetto di richiesta del Superbonus. La scelta è stata dettata dalla “specialità” della disciplina che consente ai tecnici di asseverare tutti gli interventi de quibus con una CILA (e non più, ove previsto, con una SCIA). Si è deciso, dunque, per evitare ai tecnici comunali di non confondere le due procedure, di procedere alla elaborazione di un modulo ad hoc.

Interventi già avviati: serve una nuova CILA

Per gli interventi  finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, viene prevista comunque presentazione della CILA “Superbonus” in quanto la difformità a detta CILA è una delle condizioni per la decadenza del contributo. Ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), il richiedente può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.

Interventi di Superbonus connessi ad altre opere

Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente. Tale precisazione è condizionata dalla norma che esplicita la decadenza dello sgravio fiscale nel caso in cui l’intervento non sia conforme alla CILA “Superbonus”.
Qualora l’intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art 119 del Decreto Legge 34/2020, come modificato dall’articolo 33 del DL 77/2021, per l’intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una SCIA o un Permesso di Costruire.

L’approvazione finale del modello Unico avverrà oggi in Conferenza Unificata.