Gli interventi aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, quelli finalizzati alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (legge 104), possono accedere al bonus 110.

Si tratta dei lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche. Tuttavia, in tal caso il 110 scatta solo a determinate condizioni.

Quando la legge 104 fa scattare il bonus 110

In ambito bonus 110, i lavori finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche sono considerati interventi “trainati”.

Quindi, essi sono ammessi al beneficio solo laddove realizzati congiuntamente ad uno o più dei lavori trainanti.

A tal proposito, ricordiamo che, sono considerati “trainanti” (o principali) i seguenti tipi di interventi:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Gli altri requisiti per il 110

Il bonus 110 per l’eliminazione di barriere architettoniche spetta solo con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 ed anche in assenza di disabili over 65.

Un requisito fondamentale per il beneficio è che le spese siano pagate con bonifico parlante, ossia quello da cui risultano:

  • causale di versamento
  • codice fiscale del beneficiario bonus 110
  • dati fiscali dell’impresa che esegue i lavori e destinataria del bonifico stesso.

Anche per questa tipologia di spese è possibile optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o cessione del credito.

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