Il 5 maggio 2025 la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, con la sentenza n. 338/2/25, si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 86 co. 2 DPR 602/1973 in materia di fermo amministrativo e preavviso di fermo: la prova che un veicolo è strumentale all’attività d’impresa o professionale può essere fornita anche oltre i 30 giorni dal preavviso di fermo.
Un colpo di scena destinato a incidere su migliaia di contenziosi, perché cancella la “tagliola” temporale che ADE Riscossione ha sempre fatto valere.
Il fermo amministrativo
Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, disciplinato dagli artt. 86-86-bis DPR 602/1973, è una misura cautelare che congela la disponibilità del veicolo a garanzia di tributi e sanzioni non pagati.
La sequenza è rigida:
- Cartella, avviso o intimazione di pagamento;
- preavviso di fermo: atto con cui l’ADER concede 30 giorni per pagare, rateizzare o eccepire la strumentalità;
- iscrizione del fermo al PRA trascorso il termine.
Sul portale dell’agenzia, il modello F2 di annullamento preavviso in caso di veicolo strumentale all’attività svolta chiarisce che l’istanza va presentata «entro 30 giorni» e va corredata di documenti che attestino l’utilizzo professionale del mezzo .
Nel modello citato, il contribuente dichiara che: il bene mobile è strumentale all’attività di impresa di/alla professione svolta (da specificare), che il suo utilizzo è inerente e funzionale all’esercizio dell’attività/della professione indicata e al. conseguimento dei relativi ricavi.
Il concetto di strumentalità è stato precisato da prassi e giurisprudenza: iscrizione nel libro cespiti ammortizzabili; effettiva necessità del veicolo per lo svolgimento dell’attività (impiego in azienda, trasporti, edilizia, taxi, NCC, ecc.); ecc.
In assenza di tali requisiti, l’ADER può procedere comunque al fermo.
A ogni modo il fermo blocca vendita e rottamazione del veicolo.
Giurisprudenza in materia: orientamenti a confronto
Negli anni la Cassazione ha oscillato fra letture restrittive (strumentalità “necessaria”, non meramente utile) e aperture di merito più favorevoli al debitore.
Di seguito le decisioni più significative in una tabella.
Giurisprudenza sul fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/1973
Organo | Numero e data | Principio sintetico |
Corte di Cassazione | Ord. 34813 – 29/12/2024 | Interpretazione restrittiva della strumentalità: il veicolo deve essere necessario e non solo utile all’attività. |
Corte di Cassazione | Ord. 32062 – 12/12/2024 | Irrilevante la sproporzione tra valore del bene e debito ai fini della legittimità del fermo. |
Corte di Cassazione | Sent. 7156 – 14/05/2025 | Registro cespiti non sufficiente, serve necessarietà del bene per l’attività. |
C.G.T. Salerno (I grado) | Sent. 3444 – 2024 | Fermo illegittimo se veicolo strumentale all’attività d’impresa. |
Preavviso: facoltà o obbligo di impugnazione?
Il preavviso di fermo è autonomamente impugnabile perché è atto lesivo immediatamente conosciuto dal contribuente; lo affermano le ordinanze Cass. 9516/2018, 27601/2018 e, da ultimo, Cass. 10820/2024, che sancisce la decadenza se il ricorso non viene proposto entro 60 giorni dalla notifica.
Tuttavia, poiché il preavviso non rientra nell’elenco tassativo dell’art. 19 D.Lgs 546/1992, l’impugnazione resta facoltativa: il contribuente può attendere l’iscrizione del fermo e contestare in quel momento l’atto.
Il caso CGT Piemonte n.
338/2/25 (5 maggio 2025)
Il contenzioso nasce da un fermo iscritto su un veicolo utilizzato da un’impresa nello svolgimento della propria attività riportato nel libro cespiti.
In primo grado il ricorso era stato accolto: il giudice aveva ritenuto sussistente la prova della strumentalità.
Tuttavia l’Agente della riscossione aveva presentato ricorso perché riteneva che la prova della strumentalità avrebbe dovuto essere prodotta nei 30 giorni dal preavviso. Stesso termine, a suo dire, per l’impugnazione in giudizio.
In appello, il contribuente insiste, allegando libretti di manutenzione, fatture carburante e bilanci per dimostrare l’uso esclusivo del veicolo nell’attività.
I giudici di secondo grado:
- qualificano il termine di 30 giorni come non perentorio;
- ribadiscono che l’impugnazione (preavviso o fermo) è sempre soggetta al termine di 60 giorni ex art. 21 D.Lgs 546/1992;
- escludono che la mancata eccezione strumentale in sede di istanza amministrativa comporti decadenza probatoria in giudizio.
Dunque: la prova della strumentalità di cui all’art. 86 co. 2 DPR 602/1973 è proponibile dal contribuente anche oltre il termine di 30 giorni, in ogni fase processuale, salva la tempestiva impugnazione dell’atto cautelare.
La decisione sul fermo amministrativo si allinea ad alcune sentenze di merito ( CGT Salerno 3444/2024) che avevano già valorizzato la finalità dilatatoria del termine, ma è la prima a delinearne la doppia funzione per entrambe le parti: impedire iscrizioni affrettate e, al contempo, garantire la pienezza del contraddittorio processuale.
Nel caso di specie la strumentalità nell’utilizzo del bene è stata ritenuta insussistente in quanto il mezzo pur iscritto nel libro cespiti era registrato per il trasporto di persone.
Implicazioni operative
- Per i contribuenti: maggior spazio difensivo: la documentazione può essere raccolta anche dopo il preavviso; ma resta l’onere di impugnare entro 60 giorni.
- Per l’ADER: la fase amministrativa mantiene valore ma non può trasformarsi in preclusione.
Riassumendo.
- Termine di 30 giorni = decadenza: è solo dilatorio nei confronti dell’agente.
- Ricorso entro 60 giorni: decorre dal preavviso se impugnato, dal fermo se impugnato solo quello.
- Ampia libertà probatoria in giudizio: libro cespiti, fatture, registro cronologico, GPS, ecc.
- Orientamento restrittivo di Cassazione (ord. 34813/2024, 7156/2025): il bene deve essere “necessario” all’attività .
- Giurisprudenza di merito crescente verso la tutela dell’effettività del diritto di difesa (CGT Piemonte 2025, CGT Salerno 2024) .
Il fermo amministrativo del veicolo, deve essere ristretto se non abolito, perchè va a colpire ulteriormente il debitore di gravami inutili.
Infatti spesso avviene che il fermo rispetto al debito è insignificante, ma impedisce al debitore di poter continuare a lavorare e guadagnare per poter poi accumulare denari per pagare. Nel caso poi di ditte è ancora peggio, perchè impedisce a dei dipendenti di spostarsi dalla ditta per lavori su clienti. Addirittura si pensi al caso di ditte che commerciano auto, che magari hanno un possibile acquirente e guadagnare qualche soldino e non possono fare la vendita.
Quindi non sarebbe meglio trovare altra soluzione senza gravare ulteriormente di danni?
Ad esempio un privilegio oppure una limitazione verso il posto di lavoro oppure segnalare alla polizia locale impedimento al trasporto di estranei, oppure qualche altra idea che non sia cosi drammatica per il debitore, che addirittura impedisca di poter continuare a lavorare e poter poi pagare il dovuto.
Mi chiedo ma chi ha permesso a queste società di recupero di poter agire in simile modo, non ha valutato le conseguenze? Se una persona o ditta non può pagare, perchè non ha i denari, perchè creargli ulteriori gravami. In questo modo non pagherà mai. Anche i creditori che si affidano a queste società di recupero non hanno moralità. Vergogna