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Dichiarazione redditi per residenti all’estero: l’affitto in Italia va dichiarato?

Vivere all’estero non esclude obblighi fiscali in Italia: l’affitto di una casa può far scattare la dichiarazione redditi.
30 Aprile 2026
dichiarazione redditi iscritti aire
Foto © Investireoggi

Chi vive stabilmente all’estero ed è iscritto all’AIRE) (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) può presentare la propria dichiarazione fiscale nel Paese di residenza. Tuttavia, questa regola non elimina sempre ogni rapporto con il Fisco italiano. Il punto centrale riguarda la presenza di beni o redditi che, secondo la normativa italiana, restano collegati al territorio dello Stato.

È il caso di un immobile situato in Italia e dato in locazione da un soggetto non residente. Anche se la persona vive, lavora e presenta la propria dichiarazione fiscale in altro paese, il canone derivante dall’affitto di un fabbricato italiano assume rilevanza anche in Italia.

Per questo motivo può nascere l’obbligo di presentare una dichiarazione redditi italiana, limitata ai redditi prodotti nel territorio nazionale.

La norma di riferimento è l’art. 23 del Tuir. Tale disposizione stabilisce che, per i soggetti non residenti, si considerano prodotti in Italia anche i redditi fondiari relativi a immobili presenti nel territorio dello Stato. In sostanza, non conta soltanto dove vive il proprietario o dove viene presentata la dichiarazione principale, ma anche dove si trova il bene che genera il reddito.

Redditi fondiari: perché l’affitto in Italia conta anche per chi vive all’estero

Quando un immobile italiano viene affittato, il reddito che ne deriva rientra nella categoria dei redditi fondiari. Questa qualificazione è importante, perché tali redditi seguono regole specifiche e, se riferiti a fabbricati situati in Italia, restano fiscalmente rilevanti nel nostro Paese.

L’iscrizione all’AIRE e la residenza fiscale estera non cancellano automaticamente l’obbligo dichiarativo italiano. Il cittadino residente in altro paese ma iscritto all’AIRE può, quindi, essere tenuto a presentare una dichiarazione redditi anche in Italia, se percepisce canoni di locazione da un immobile collocato sul territorio italiano.

La base del ragionamento è semplice: il reddito non viene collegato alla persona in base alla sola residenza, ma anche alla fonte da cui nasce. Se la fonte è un fabbricato italiano, l’Italia mantiene il diritto di tassare quel reddito secondo le regole previste dall’ordinamento interno.

Tassazione ordinaria o cedolare secca: le due strade possibili

Il reddito da locazione prodotto dal soggetto non residente può essere assoggettato a tassazione ordinaria oppure, quando ne ricorrono i presupposti, al regime della cedolare secca. La cedolare secca è un regime opzionale: non si applica automaticamente, ma richiede una scelta da parte del contribuente.

Con la tassazione ordinaria, il reddito fondiario concorre alla formazione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie previste per le persone fisiche (quindi, IRPEF). Con la cedolare secca, invece, l’imposta sostitutiva prende il posto dell’Irpef e delle relative addizionali sul reddito derivante dalla locazione.

La scelta tra i due sistemi dipende dalla situazione concreta e dalle condizioni previste dalla legge. In ogni caso, il dato essenziale resta invariato: l’affitto dell’immobile italiano genera un reddito da indicare in Italia. Per questo, la dichiarazione redditi nazionale diventa necessaria anche quando l’adempimento fiscale principale viene svolto all’estero.

Modello Redditi Persone Fisiche: cosa va indicato

Il soggetto non residente che affitta l’immobile deve presentare il Modello Redditi Persone Fisiche in Italia. All’interno del modello devono essere riportati il reddito fondiario derivante dal fabbricato e gli elementi identificativi dell’immobile.

Questi dati servono a collegare in modo chiaro il reddito dichiarato al bene che lo produce. L’Amministrazione finanziaria deve poter individuare l’immobile situato in Italia, verificare la natura del reddito e applicare il corretto trattamento fiscale.

La dichiarazione redditi italiana, in questo caso, non sostituisce necessariamente quella presentata nel paese estero di residenza. Ha una funzione specifica: dichiarare al Fisco italiano il reddito prodotto da un bene presente nel territorio dello Stato ed ivi pagarci la relativa imposta dovuta. Il principio deriva dall’art. 23 Tuir, che attribuisce rilevanza interna ai redditi fondiari relativi a immobili italiani, anche quando il proprietario non è fiscalmente residente in Italia.

Dichiarazione redditi in Italia: obbligo limitato ma da non ignorare

Il caso del cittadino AIRE che vive in altro paese e affitta un immobile familiare in Italia mostra una regola spesso sottovalutata. La residenza all’estero non esclude sempre gli obblighi fiscali italiani. Quando il reddito nasce da un immobile situato in Italia, quel reddito resta soggetto alle norme italiane.

L’obbligo riguarda la presentazione del modello Redditi Persone Fisiche, con l’indicazione del reddito fondiario e dei dati dell’immobile. La tassazione potrà avvenire con il regime ordinario oppure, se scelto e ammesso, con la cedolare secca.

In conclusione, chi è non residente e concede in locazione un fabbricato italiano deve considerare la dichiarazione redditi italiana come un adempimento autonomo rispetto a quello estero. La dichiarazione redditi presentata nel paese di residenza non elimina, da sola, il dovere di dichiarare in Italia il canone collegato all’immobile. La dichiarazione redditi diventa quindi lo strumento necessario per rendere fiscalmente trasparente il reddito fondiario prodotto nel territorio dello Stato.

Riassumendo

  • La dichiarazione redditi italiana può servire anche per cittadini AIRE residenti all’estero.
  • L’affitto di un immobile in Italia genera reddito fondiario tassabile.
  • La norma di riferimento è l’art.

    23 del Tuir.

  • Il reddito può seguire tassazione ordinaria o cedolare secca opzionale.
  • Va presentato il modello Redditi Persone Fisiche in Italia.
  • Nel modello vanno indicati reddito fondiario e dati identificativi dell’immobile.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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