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CU 2026, scadenza 16 marzo saltata: quali sanzioni scattano e quanto costa l’errore

Scadenza superata per la CU 2026? Ecco quali sanzioni possono scattare, quanto si rischia di pagare e come rimediare.
18 Marzo 2026
cu sanzioni responsabilità commercialista
Foto © Investireoggi

La certificazione unica (CU) relativa ai redditi del 2025 richiede particolare attenzione da parte dei sostituti d’imposta. Il nodo centrale riguarda il rispetto dei termini e la corretta trasmissione dei dati, perché omissioni, invii tardivi o informazioni inesatte possono far scattare sanzioni rilevanti. Per CU 2026 (anno d’imposta 2025) il termine principale da ricordare era quello del 16 marzo 2026, data entro la quale andava consegnata la certificazione al percettore e, nei casi previsti, andava effettuato anche l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate.

L’adempimento, infatti, si divide in due momenti distinti. Da una parte c’è la consegna della certificazione al lavoratore dipendente, pensionato, collaboratore, autonomo occasionale o altro percettore di somme.

Dall’altra c’è la trasmissione del modello ordinario all’amministrazione finanziaria. Il modello sintetico serve per il destinatario, mentre quello ordinario contiene un insieme più ampio di informazioni ed è quello che va spedito telematicamente.

CU 2026: tre date di scadenza

La consegna può avvenire anche in formato elettronico, ma solo quando il destinatario è nelle condizioni concrete di ricevere e stampare il documento. In alcune situazioni, come nel caso degli eredi o di un ex dipendente, resta più prudente il rilascio cartaceo, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 145/2006. Si pensi ad esempio alla CU 2026 dell’INPS e alla CU 2026 dell’INAIL, che possono essere scaricate online sui rispettivi siti istituzionali.

Le scadenze di invio all’Agenzia Entrate cambiano in base al tipo di reddito certificato. Entro il 16 marzo 2026 andavano inviate le certificazioni relative a lavoro dipendente e assimilato, lavoro autonomo occasionale, redditi diversi e locazioni brevi. Per i compensi da attività professionale abituale e per le provvigioni, invece, il termine è il 30 aprile 2026.

Le certificazioni che riportano solo redditi esenti o non inseribili nella precompilata possono arrivare entro il 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade in periodo festivo (sarebbe la stessa scadenza del Modello 770/2026).

A prescindere dalla scadenza di invio, resta fermo, che qualsiasi CU 2026 andava consegnata, o comune resa disponibile, al lavoratore/collaboratore entro lo scorso 16 marzo.

Quando scattano le sanzioni e quanto si paga

La disciplina sanzionatoria in merito all’invio all’Agenzia Entrate è fissata dall’art. 4, co. 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998. La regola generale prevede una sanzione di 100 euro per ogni certificazione omessa, trasmessa in ritardo oppure errata. Esiste però anche un limite massimo complessivo di 50.000 euro per ciascun sostituto d’imposta.

Il quadro, però, non è rigido come può sembrare a prima vista. La normativa riconosce, infatti, una finestra di correzione che consente di ridurre o addirittura azzerare le conseguenze economiche. Se l’errore viene corretto entro 5 giorni dalla scadenza ordinaria o dal messaggio di scarto, la sanzione non si applica. Questo margine operativo è particolarmente importante nei casi in cui l’errore sia formale o dipenda da un’anomalia tecnica del file trasmesso.

Quando la regolarizzazione avviene oltre i 5 giorni ma entro i 60 giorni successivi al termine, la sanzione si riduce a un terzo. In pratica si passa da 100 euro a 33,33 euro per ogni certificazione, con un tetto massimo ridotto a 20.000 euro.

Per le certificazioni con scadenza al 16 marzo 2026, la data utile per sfruttare questa riduzione è, dunque, il 15 maggio 2026.

Per CU 2026 il controllo dei tempi diventa, quindi, decisivo. Un ritardo di pochi giorni può non costare nulla, mentre un ritardo più lungo ma comunque contenuto entro 60 giorni comporta una penalità molto più bassa rispetto alla misura piena. Oltre quel termine, invece, si torna alla sanzione ordinaria, salvo il ricorso al ravvedimento operoso, oggi ammesso anche per queste violazioni.

Errori, scarti e ravvedimento operoso

Uno degli aspetti più delicati riguarda la gestione degli scarti telematici. Può accadere che il file venga respinto integralmente oppure che vengano rifiutate soltanto alcune certificazioni contenute nella fornitura. In caso di scarto totale di un invio effettuato nei termini, la sanzione non si applica se il file viene ritrasmesso integralmente entro 5 giorni dalla ricevuta di scarto. Se, invece, il problema interessa solo alcune posizioni, basta spedire di nuovo quelle certificazioni, senza ripetere l’intero flusso.

La decorrenza dei 5 giorni cambia a seconda della situazione. Se c’è uno scarto ufficiale, il termine parte dalla ricevuta dell’Agenzia, secondo quanto chiarito dalla Circolare del Min. Finanze n. 195/1999. Se, invece, l’errore viene scoperto in autonomia dopo l’invio, il conteggio parte dalla scadenza ordinaria, come indicato dalla Circolare Agenzia Entrate n. 6/E/2015.

Un altro passaggio importante riguarda il ravvedimento operoso. Con la Circolare n. 12/E del 31 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso espressamente questa possibilità anche per la tardiva trasmissione della certificazione unica. Si tratta di una svolta significativa, perché in passato l’orientamento era diverso. Oggi, quindi, il sostituto può sanare spontaneamente la violazione con le riduzioni previste dall’art. 13, D. Lgs. n. 472/1997, purché non sia già arrivata la contestazione e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Per CU 2026, oltre i 60 giorni dalla scadenza, i valori sanzionatori mostrano importi ridotti in base al momento della regolarizzazione: 11,11 euro entro 90 giorni, 12,50 euro entro il termine di presentazione del modello 770/2027, 14,29 euro oltre tale termine, 16,67 euro dopo la comunicazione dell’Agenzia e 20 euro dopo il PVC senza adesione.

Se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni, in virtù del principio di cristallizzazione, gli importi risulterebbero ancora più bassi: 3,70 euro, 4,17 euro, 4,76 euro, 5,56 euro e 6,67 euro.

CU 2026: come correggere i dati già inviati

Quando l’errore emerge dopo la trasmissione, il rimedio passa da una nuova comunicazione. In questi casi occorre predisporre un nuovo invio barrando nel frontespizio la casella “Sostituzione” oppure “Annullamento”, a seconda che serva correggere o eliminare la certificazione precedente. La nuova fornitura deve contenere soltanto le certificazioni da rettificare: non vanno inserite quelle corrette e non è ammesso mescolare certificazioni ordinarie e certificazioni sostitutive o di annullamento nello stesso invio.

Questo passaggio operativo è fondamentale perché una rettifica eseguita in modo corretto e tempestivo consente di evitare la sanzione oppure di beneficiare della riduzione a un terzo. Anche l’organizzazione del flusso può aiutare a limitare gli errori. La normativa consente infatti di separare le certificazioni di lavoro dipendente da quelle relative a lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, rendendo più semplice la gestione interna.

Va ricordato, inoltre, che esiste una responsabilità specifica anche per gli intermediari incaricati dell’invio. L’art. 7-bis, D. Lgs. n. 241/1997 prevede, per omissione o ritardo nella trasmissione di dichiarazioni e certificazioni, una sanzione amministrativa da 516 euro a 5.164 euro. Nei casi più gravi, se la condotta è ripetuta, può arrivare perfino la revoca dell’abilitazione.

Il quadro finale è chiaro: CU 2026 non è un adempimento da affrontare con superficialità, ma nemmeno un terreno senza rimedi. Le regole consentono di correggere, sostituire, annullare e persino ravvedersi, con costi che cambiano in base alla rapidità dell’intervento. Per questo motivo, nella gestione di CU 2026, la differenza vera non la fa solo l’errore, ma soprattutto il tempo impiegato per sistemarlo.

Riassumendo

  • CU 2026 impone attenzione a scadenze, invio corretto e consegna ai percettori.
  • La scadenza principale è il 16 marzo 2026 per molti redditi certificati.
  • Errori, omissioni o ritardi possono generare sanzioni fino a 100 euro.
  • Nessuna sanzione se la correzione avviene entro 5 giorni utili.
  • Entro 60 giorni, la sanzione si riduce a un terzo.
  • Ravvedimento e invio sostitutivo permettono di sistemare molte irregolarità.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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