Congedo con legge 104: Ciao Angelina, ti volevo fare qualche domanda, ho 54 anni ed ho cominciato a lavorare a 14. Ad oggi ho 37,5 anni di contributi versati, purtroppo due anni fa mia mamma avendo l’alzheimer e’ caduta, si e’ rotta un femore e con la malattia non e’ piu’ riuscita a camminare, non me la sentivo di prendere una badante, e cosi ho usufruito della legge 104 per due anni consecutivi (avevo 35,5 anni di contributi versati). Ora sto facendo la conciliazione con la mia ditta dove lavoro da 33 anni continuativi, ho diritto ad una buonuscita oppure no? Licenziandomi dovrei avere la NASPI per 2 ANNI? Oppure no? Aiutami ti prego…!!! Se mi danno 2 anni di naspi vado a 39.5 ed essendo lavoratore precoce, per mamma, non certo per l’eta, che ci vogliono 62 o 63 anni non ricordo….. io dovrei andare in pensione con 41,5 anni di contributi versati e sarei molto vicino… Secondo te cosa posso fare….??? GRAZIE… in Anticipo…!!!!
In riferimento alla buonuscita, definita anche TFR – trattamento di fine rapporto, è una retribuzione alla quale ha diritto il lavoratore dipendente alla fine della prestazione lavorativa, indipendentemente dalle ragione che hanno generato il licenziamento.
La cifra consiste nella somma del 6,91% di ogni stipendio annuo percepito, oltre ad una somma proporzionale ad un’eventuale frazione di tempo.
Relativamente al congedo legge 104 e la maturazione del TFR, il nuovo comma 5-ter dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 151/2001, innovato dal D.Lgs 119/2011, introduce novità sulla indennità erogata, stabilendo che questa sia computata in base all’ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative; vengono pertanto escluse gratifiche, incentivi, indennità, straordinari, tutti quegli elementi variabili delle retribuzioni che sono diversi nei mesi dell’anno.
Quindi, sia per la tredicesima che TFR (trattamento di fine rapporto), ricordiamo, che questi non maturano durante la fruizione del congedo ma maturano nei periodi in cui si presta attività lavorativa.
Riepilogando lei ha diritto alla buonuscita, solo i due anni di congedo straordinario legge 151, non saranno considerati nel calcolo.
Inoltre, licenziandosi non percepisce la Naspi, perché è destinata a chi è stato licenziato, chi perde involontariamente il lavoro. Nel caso di dimissioni volontarie, l’indennità di disoccupazione non è dovuta.
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