Con la recente circolare n. 30 del 21 maggio 2025, l’INAIL ha comunicato un adeguamento dell’importo mensile dell’assegno incollocabilità, che entrerà in vigore a partire dal 31 luglio 2025.
Questa prestazione economica, destinata a specifiche categorie di lavoratori inabili, è stata rivalutata in funzione dell’andamento dell’inflazione, come rilevato dall’Istat per l’anno 2024.
Assegno incollocabilità: rivalutazione annuale legata all’inflazione
Il nuovo importo dell’assegno incollocabilità è stato fissato in 308,23 euro mensili, rispetto al valore precedente. L’aumento riflette l’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che ha registrato una variazione pari allo 0,8% tra il 2023 e il 2024.
Tale aggiornamento rientra nel consueto meccanismo di rivalutazione previsto dalla normativa vigente, che prevede un adeguamento periodico basato sui dati ufficiali dell’inflazione. A stabilire formalmente l’importo aggiornato è un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emesso in collaborazione con l’INAIL.
Finalità e natura della misura
L’assegno incollocabilità (da non confondere con assegno sociale o altre prestazioni simili) rappresenta una misura di tutela per i soggetti che, a causa di un infortunio o di una malattia contratta in ambito professionale, non possono beneficiare del collocamento obbligatorio. Si tratta, in sostanza, di un sostegno economico destinato agli invalidi del lavoro che risultano esclusi dalle misure di inserimento lavorativo previste dalla normativa sul collocamento mirato.
Questa prestazione si configura come un’integrazione della rendita già riconosciuta dall’INAIL, ed è concessa a coloro che, pur avendo diritto alla stessa, non possono accedere nuovamente al mondo del lavoro a causa delle loro condizioni fisiche e/o psichiche compromesse.
Requisiti per ottenere l’assegno incollocabilità
Per accedere all’assegno incollocabilità, il soggetto interessato deve rispettare precisi criteri, sia anagrafici che sanitari. In primo luogo, è richiesta un’età inferiore ai 65 anni. Inoltre, sono previsti requisiti differenziati a seconda della data dell’evento lesivo o della denuncia di malattia professionale.
Infortuni o malattie denunciati entro il 31 dicembre 2006
In questi casi, il grado di inabilità permanente accertato dall’INAIL deve essere pari o superiore al 34%. La valutazione viene effettuata sulla base delle tabelle allegate al Testo Unico in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965).
Eventi successivi al 1° gennaio 2007
Per gli infortuni o le malattie professionali denunciati a partire dal 2007, si fa riferimento alla percentuale di menomazione dell’integrità psicofisica, comunemente indicata come danno biologico. In questo caso, la soglia richiesta è del 20% o superiore, determinata secondo le tabelle approvate con il decreto ministeriale del 12 luglio 2000.
Richiesta, erogazione e tempistiche
Per ricevere l’assegno incollocabilità è necessario presentare apposita domanda presso la sede territoriale INAIL di competenza. L’istanza deve contenere informazioni dettagliate e documentazione specifica:
- Dati anagrafici completi del richiedente;
- Descrizione delle condizioni invalidanti, con riferimento alla diagnosi e alla valutazione INAIL;
- Copia del documento d’identità in corso di validità;
- Eventuale certificazione in caso di invalidità extralavorativa, utile ai fini dell’istruttoria.
È fondamentale che tutta la documentazione sia corretta e completa, al fine di evitare ritardi nella valutazione o nel riconoscimento della prestazione.
L’assegno incollocabilità viene corrisposto con cadenza mensile ed è cumulabile con la rendita INAIL. Il pagamento avviene in modo automatico una volta accertato il diritto alla prestazione, e si protrae fino al momento in cui cessano le condizioni che ne giustificano l’erogazione, come il superamento del limite d’età o il miglioramento delle condizioni fisiche tali da consentire una ricollocazione lavorativa.
Assegno di incollocabilità: un presidio sociale di tutela per i più fragili
L’assegno incollocabilità si inserisce nel quadro più ampio delle politiche di protezione dei lavoratori che hanno subito una compromissione della propria capacità lavorativa a causa di eventi lesivi connessi all’attività professionale. Il suo ruolo è quello di garantire un sostegno economico a coloro che, pur essendo tutelati dalla rendita INAIL, non sono più in grado di trovare una nuova collocazione nel mercato del lavoro, nemmeno tramite le misure di collocamento obbligatorio.
Il principio di adeguamento all’inflazione rappresenta una garanzia importante per i percettori di tale assegno. Senza questa rivalutazione, l’importo erogato perderebbe progressivamente potere d’acquisto, riducendo l’efficacia della tutela. L’adeguamento operato nel 2025, seppur modesto in termini percentuali, dimostra l’attenzione delle istituzioni al mantenimento del valore reale delle prestazioni assistenziali.
Riassumendo
- L’INAIL ha aggiornato l’assegno incollocabilità a 308,23 euro mensili dal 31 luglio.
- Rivalutazione basata sull’inflazione Istat 2023-2024, pari allo 0,8%.
- Spetta agli invalidi esclusi dal collocamento obbligatorio per infortunio o malattia professionale.
- Requisiti: età inferiore a 65 anni e specifiche soglie di invalidità.
- Va richiesto alla sede INAIL con documentazione medica e anagrafica.
- Pagamento mensile cumulabile con la rendita, rivalutato annualmente dal Ministero del Lavoro.