Il CPB (concordato preventivo biennale) continua a essere un tema centrale per imprese e professionisti, soprattutto nella fase di calcolo degli acconti d’imposta. Altri due chiarimenti recenti dell’Agenzia delle Entrate (FAQ aggiornate al 3 giugno 2026) aiutano a capire come applicare le regole per il 2026, con particolare attenzione alle plusvalenze e alla maggiorazione prevista in caso di adesione al concordato. Il quadro va letto insieme al D. Lgs. n. 13/2024 e alle modifiche introdotte dalla L. n. 199/2025.
CPB (concordato preventivo biennale): acconti 2026 con base di calcolo aggiornata
Per chi aderisce al concordato, gli acconti non seguono una disciplina separata e autonoma, ma restano collegati alle regole generali, salvo le particolarità previste dall’art.
20, D. Lgs. n. 13/2024. In pratica, quando viene usato il metodo storico, il versamento va determinato prendendo come riferimento l’imposta dell’anno precedente.
Il punto delicato riguarda il 2026. L’art. 1, co. 43, L. n. 199/2025 stabilisce che, per calcolare l’acconto del periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, occorre considerare l’imposta che sarebbe emersa se le nuove regole fossero state già operative nell’anno precedente.
Questo significa che il contribuente non può limitarsi a guardare il dato dichiarato in modo meccanico. Serve una verifica corretta della base imponibile teorica, tenendo conto delle novità fiscali che incidono sul reddito preso a riferimento.
Plusvalenze: stop alla diluizione in più anni
Una delle novità più importanti riguarda le plusvalenze, anch’esse, quindi, oggetto delle FAQ sul CPB aggiornate. Dal 2026 viene meno la possibilità di distribuirle in più esercizi, salvo quelle legate alla cessione di aziende o rami d’azienda. Le altre plusvalenze, quindi, rilevano per intero nell’anno in cui sono realizzate.
L’effetto pratico è evidente anche per il CPB (concordato preventivo biennale). Se nel 2025 una plusvalenza è stata imputata solo in parte perché rateizzata, per il calcolo degli acconti 2026 occorre ragionare come se fosse stata tassata integralmente nello stesso esercizio.
Per esempio, dice l’Agenzia, un reddito concordato di 1.000 euro e una plusvalenza di 500 euro, ripartita in cinque quote, non portano a calcolare l’acconto su 1.100 euro. La base teorica diventa 1.500 euro, perché la nuova disciplina impone di considerare l’intera plusvalenza nel periodo di realizzo.
Metodo storico e imposta sostitutiva: cosa resta fuori
Nel metodo storico, il parametro principale resta l’imposta dovuta per l’anno precedente. Tuttavia, nel concordato bisogna fare attenzione alla parte di reddito eventualmente assoggettata all’imposta sostitutiva prevista dall’art. 20-bis, D. Lgs. n. 13/2024.
Questa quota non entra nel calcolo ordinario degli acconti. Il riferimento, quindi, è l’imposta ordinaria risultante dalla dichiarazione, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute. Il meccanismo serve a evitare duplicazioni e a mantenere distinta la tassazione agevolata dalla normale determinazione dell’acconto.
Per il CPB (concordato preventivo biennale), il principio è semplice: il contribuente deve partire dall’imposta effettivamente rilevante ai fini ordinari, ma correggere la base quando una norma impone di simulare l’applicazione anticipata di nuove disposizioni.
Maggiorazione del 10%: quando si applica
L’art. 20, co. 2, lett. b), D. Lgs. n. 13/2024 prevede una maggiorazione della seconda rata di acconto. L’importo aggiuntivo è pari al 10% della differenza positiva tra reddito concordato e reddito di riferimento del periodo precedente al biennio.
Questa regola, però, vale solo nel primo anno di effettiva adesione. Di conseguenza, chi ha aderito per il biennio 2024-2025 e prosegue senza interruzioni nel biennio 2026-2027 non deve applicare di nuovo l’aumento sulla seconda rata degli acconti 2026.
La maggiorazione torna invece in gioco quando manca continuità. È il caso di chi aderisce al primo biennio, poi resta fuori dal concordato e successivamente rientra. In tale situazione, il nuovo ingresso fa scattare di nuovo il meccanismo previsto dalla norma.
CPB (concordato preventivo biennale): versamento in due rate uguali
Per i soggetti ISA che rientrano nel concordato resta confermata la modalità di pagamento degli acconti in due rate dello stesso importo. La regola deroga all’art. 17, co. 3, DPR n. 435/2001 e riguarda le attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
La disciplina si applica anche quando gli ISA non sono concretamente utilizzati per la presenza di cause di esclusione o per il regime fiscale adottato. Rientrano quindi anche i contribuenti in regime forfettario, se l’attività svolta è collegata a ISA approvati.
Il CPB (concordato preventivo biennale) richiede dunque attenzione su due piani: da un lato il corretto ricalcolo della base per gli acconti 2026, dall’altro la verifica della continuità dell’adesione, decisiva per capire se la maggiorazione del 10% sia dovuta oppure no.
Riassumendo
- Il CPB (concordato preventivo biennale) incide sul calcolo degli acconti 2026.
- Le plusvalenze non rateizzabili aumentano la base imponibile teorica.
- Il metodo storico resta valido, con alcuni correttivi normativi.
- L’imposta sostitutiva non entra nel calcolo ordinario degli acconti.
- La maggiorazione del 10% vale solo al primo ingresso.
- I soggetti ISA versano gli acconti in due rate uguali.