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Esenzioni IMU 2026: abitazione principale, terreni e altri immobili esclusi dal versamento

Esenzioni IMU 2026: dalla prima casa ai terreni agricoli, ecco chi non paga e quali immobili restano esclusi dal versamento
21 Aprile 2026
esenzioni imu
Foto © Investireoggi

Nel 2026 l’IMU continua a seguire il calendario ordinario già noto ai contribuenti. Il versamento resta diviso in due momenti distinti: il primo appuntamento è fissato al 16 giugno, data entro la quale va pagato l’acconto, mentre il conguaglio finale deve essere effettuato entro il 16 dicembre. La struttura dell’imposta non cambia e restano ferme anche le principali esenzioni IMU, previste in modo stabile dalla legge.

Le esenzioni IMU per abitazione principale e immobili pubblici

La regola generale prevede che l’IMU non è dovuta sull’abitazione principale. In pratica, la prima casa non sconta l’imposta, salvo un’eccezione ben precisa: restano, infatti, soggetti al tributo gli immobili considerati di lusso, cioè quelli censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Esenti anche le pertinenza dell’abitazione principale non di lusso, ma nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

Accanto a questa previsione di base, il sistema riconosce ulteriori esenzioni IMU per particolari categorie di immobili. Tra queste rientrano gli immobili posseduti dallo Stato e quelli detenuti dai Comuni. Lo stesso trattamento vale anche per i fabbricati posseduti, nel proprio territorio, da Regioni, Province, Comunità montane, consorzi tra tali enti ed enti del Servizio sanitario nazionale, purché siano destinati esclusivamente allo svolgimento di funzioni istituzionali.

L’esonero riguarda inoltre i fabbricati classificati, o classificabili, nelle categorie catastali da E/1 a E/9. Si tratta di immobili che, per la loro particolare natura, ricevono un trattamento fiscale specifico. Restano fuori dall’imposta anche i fabbricati destinati a usi culturali, richiamati dall’art. 5-bis del D.P.

R. n. 601/1973.

Tra i casi di non applicazione del tributo figurano poi gli immobili utilizzati unicamente per l’esercizio del culto, comprese le relative pertinenze. L’elenco comprende anche gli immobili della Santa Sede richiamati dagli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra Italia e Santa Sede del 1929, oltre ai fabbricati appartenenti a Stati esteri e organizzazioni internazionali quando l’esenzione deriva da accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Immobili occupati abusivamente e altri casi di non debenza

Un capitolo importante riguarda gli immobili non utilizzabili né disponibili a causa di occupazioni abusive o di fatti penalmente rilevanti. In queste situazioni l’imposta non è dovuta, ma a condizione che sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria oppure avviata un’azione penale.

Il riferimento normativo richiamato riguarda i reati previsti dagli artt. 614, comma 2, e 633 c.p. Il primo fa riferimento alla violazione di domicilio in determinate circostanze, il secondo all’invasione di terreni o edifici. L’esclusione opera anche quando, in relazione all’occupazione abusiva, sia stata presentata denuncia o sia stato iniziato il procedimento giudiziario penale.

Questa previsione rientra tra le esenzioni IMU pensate per evitare che il proprietario debba pagare un’imposta su un bene di fatto sottratto alla sua disponibilità. Il punto centrale è proprio l’assenza di utilizzo e di disponibilità dell’immobile, unita alla presenza di un’iniziativa formale davanti all’autorità competente.

Terreni agricoli: quando l’IMU non si applica

L’IMU non colpisce, nella maggior parte dei casi, i terreni agricoli. Anche qui la normativa individua diverse ipotesi di esclusione. Sono esonerati, anzitutto, i terreni agricoli posseduti e allo stesso tempo condotti da coltivatori diretti oppure da imprenditori agricoli professionali, i cosiddetti IAP.

L’esenzione si applica anche ai terreni situati nelle isole minori indicate nell’Allegato A della Legge n. 448/2001. Stesso beneficio per i terreni a destinazione agrosilvo-pastorale che presentano proprietà collettiva, indivisibile e inusucapibile.

Tra i casi più rilevanti figura l’esenzione IMU per i terreni ubicati in aree montane o collinari delimitate, secondo i criteri fissati dalla Circolare Min. Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Proprio questo passaggio richiede attenzione, perché la classificazione non è uniforme per tutti i Comuni. Nella circolare, ogni Comune è accompagnato da una specifica sigla. Quando compare la dicitura “PD”, cioè “Parzialmente Delimitato”, l’esonero vale solo per i terreni compresi nelle porzioni di territorio che il Comune ha individuato formalmente come escluse dall’imposta. Se, invece, accanto al nome del Comune non compare alcuna sigla, l’intero territorio comunale beneficia dell’esclusione dall’IMU per i terreni agricoli.

Rientrano nelle esenzioni IMU anche i terreni edificabili, ma solo a una condizione precisa: devono essere posseduti e condotti da un coltivatore diretto o da un IAP. Non basta, quindi, la semplice titolarità del bene, ma serve anche l’effettiva gestione del terreno da parte di soggetti qualificati.

Scadenze 2026 e quadro finale delle esenzioni IMU

Il quadro del 2026, dunque, resta sostanzialmente invariato. L’acconto IMU deve essere pagato entro il 16 giugno, mentre il saldo scade il 16 dicembre. Fuori da queste ipotesi di esclusione, il tributo continua ad applicarsi secondo le regole ordinarie.

Le esenzioni IMU riguardano, dunque, la prima casa non di lusso, diversi immobili pubblici destinati a finalità istituzionali, fabbricati di particolari categorie catastali, immobili culturali, edifici destinati al culto, fabbricati della Santa Sede, beni di Stati esteri e organizzazioni internazionali, oltre agli immobili sottratti alla disponibilità del proprietario per occupazione abusiva o vicende denunciate penalmente.

Sul fronte rurale, le esenzioni IMU coprono gran parte dei terreni agricoli, ma sempre nel rispetto dei requisiti fissati dalla legge.

Per questo motivo, la verifica della categoria catastale, della natura del bene, della qualifica del possessore e dell’eventuale collocazione del terreno in area montana o collinare diventa decisiva. In un sistema che mantiene le stesse scadenze e la stessa impostazione generale, conoscere bene le esenzioni IMU consente di capire quando il versamento è dovuto e quando, invece, non deve essere effettuato.

Riassumendo

  • Esenzioni IMU: la prima casa non paga, esclusi gli immobili di lusso.
  • L’acconto IMU scade il 16 giugno, il saldo il 16 dicembre.
  • Esenti molti immobili pubblici usati esclusivamente per finalità istituzionali.
  • Niente imposta per edifici culturali, religiosi e fabbricati della Santa Sede.
  • Esclusi diversi terreni agricoli, soprattutto se posseduti e coltivati da CD o IAP.
  • Terreni montani, collinari ed edificabili agevolati solo in specifici casi previsti.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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