L’esenzione IMU sui terreni agricoli in area montana è il focus dei chiarimenti del Ministero dell’Economia. Il punto decisivo è semplice: per capire quando il tributo non è dovuto non conta il nuovo elenco dei comuni montani richiamato dalla legge n. 131/2025, ma resta valido il riferimento storico della Circolare Ministero Finanze n. 9/1993, come confermato dalla Risoluzione DF n. 1/2026.
Terreni agricolo: quale elenco vale per l’esenzione IMU
La regola principale si trova nell’art. 1, c. 758, lett. d), L. n. 160/2019, cioè la legge di Bilancio 2020. La norma stabilisce che non si paga l’IMU sui terreni agricoli situati in zone montane o collinari delimitate ai sensi dell’art.
15, L. n. 984/1977, seguendo i criteri fissati dalla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.
Il chiarimento del Dipartimento delle Finanze è importante perché negli ultimi mesi era nato un dubbio interpretativo. La Legge n. 131/2025 ha previsto una nuova classificazione dei comuni montani, basata su parametri altimetrici e di pendenza, poi richiamata nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026. Tuttavia, questa nuova mappa non produce effetti sull’esenzione IMU dei terreni agricoli.
La ragione si trova nell’art. 2, c. 3, L. n. 131/2025, che esclude in modo espresso l’uso della nuova classificazione sia per alcune misure della PAC sia per il beneficio IMU. In sostanza, per il fisco locale nulla cambia: il riferimento resta la vecchia circolare ministeriale del 1993. Questo passaggio evita errori nei calcoli e impedisce di applicare in modo improprio un’esenzione non spettante.
Quando l’IMU non si paga sui terreni agricoli
L’esenzione IMU sui terreni più rilevante, ricordiamo, riguarda i fondi posseduti e coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.
In questo caso l’esenzione spetta anche fuori dai territori montani, ma solo se sono presenti insieme due requisiti: titolarità del bene e gestione agricola effettiva.
Il primo elemento è il possesso, cioè la disponibilità giuridica del terreno in qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.). Il secondo è la conduzione, vale a dire l’attività agricola svolta in modo diretto sul fondo. Se uno dei due requisiti manca, il beneficio salta.
Un caso concreto aiuta a capire. Se il proprietario è un coltivatore diretto ma concede il terreno in affitto a un altro soggetto, l’IMU torna dovuta. La semplice intestazione del bene non basta, perché la norma premia l’unione tra disponibilità del fondo e lavoro agricolo.
Accanto a questa ipotesi esistono altri casi di non imponibilità. Non si paga il tributo per i terreni delle isole minori elencate nell’Allegato A della L. n. 448/2001. Restano esclusi anche i terreni a destinazione agrosilvo-pastorale con proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile. A ciò si aggiungono i fondi situati nei comuni montani o collinari individuati secondo la Circolare n. 9/1993.
Aree montane, comuni parziali e terreni edificabili
La Circolare del 1993 sui comuni montani non tratta tutti i comuni nello stesso modo. In alcuni casi il territorio è interamente agevolato; in altri compare la sigla “PD”, cioè parzialmente delimitato.
Quando appare questa indicazione, l’esenzione vale soltanto per le porzioni che il Comune ha riconosciuto come agevolate. Di conseguenza, non basta sapere che il Comune è presente nell’elenco: serve capire anche come è classificato e in che zona di quel comune si trova il terreno.
Un altro aspetto delicato riguarda le aree edificabili. In linea generale, un terreno con capacità edificatoria è soggetto a IMU. Però l’art. 1, c. 741, lett. d), L. n. 160/2019 introduce una deroga favorevole. Se quel terreno è posseduto e coltivato da un coltivatore diretto o da un IAP, viene trattato come agricolo e, quindi, può beneficiare dell’esenzione.
La distinzione è essenziale. Se il terreno si trova in zona montana ma è edificabile, l’esonero non opera in automatico. Torna, invece, applicabile quando l’area è nelle mani di un soggetto qualificato che la utilizza davvero per l’attività agricola. Anche qui il legislatore non guarda solo alla classificazione urbanistica, ma al concreto impiego del suolo.
Conclusioni operative sull’esenzione IMU terreni montani
Il messaggio finale è netto. Nonostante la nuova disciplina sulle zone montane introdotta dalla Legge n. 131/2025, per l’IMU sui terreni montani continua a contare esclusivamente la Circolare Min. Fin. n. 9/1993, come ribadito dalla Risoluzione DF n. 1/2026.
Per evitare contestazioni, la linea corretta è una sola: controllo della disciplina vigente, lettura attenta delle sigle comunali e, se il comune è contrassegnato come “PD”, in quale zona di quel comune ricade il terreno. Solo così si potrà capire se l’esenzione può essere applicata in modo legittimo, senza forzature e senza equivoci interpretativi.
Riassumendo
- Per i terreni montani vale ancora l’elenco della Circolare n. 9/1993.
- La nuova classificazione dei comuni montani non incide sull’esenzione IMU agricola.
- Nei comuni “PD” l’agevolazione riguarda solo le zone comunali dichiarate esenti.
