Nel panorama della fiscalità italiana, l’Imposta Municipale Unica (IMU) interessa varie tipologie di immobili, inclusi i terreni agricoli ed edificabili. Tuttavia, non tutti i proprietari di fondi agricoli sono soggetti al pagamento di questa imposta: esistono, infatti, precise condizioni e categorie che consentono di beneficiare dell’esenzione.
L’analisi delle normative attuali permette di comprendere quali siano le situazioni in cui l’esonero è previsto, con particolare attenzione alla figura del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), nonché alle caratteristiche geografiche del terreno.
Esenzione IMU per coltivatori diretti e IAP: il doppio requisito
Una delle più importanti agevolazioni IMU previste dal sistema fiscale italiano riguarda i terreni agricoli che sono contemporaneamente posseduti e gestiti da soggetti qualificati come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP).
In questi casi, l’esenzione dall’IMU si applica a prescindere dalla localizzazione del terreno all’interno del territorio nazionale. La condizione determinante è la compresenza di due requisiti: il possesso e la conduzione.
Per “possesso” si intende la titolarità giuridica del bene, che può derivare da proprietà, usufrutto, enfiteusi o altri diritti reali. La “conduzione”, invece, riguarda l’attività agricola esercitata direttamente sul fondo. La sola proprietà, se disgiunta dalla coltivazione diretta, non consente di fruire dell’esonero.
Un esempio pratico chiarisce l’importanza della coincidenza tra possesso e gestione: se un terreno è di proprietà di un coltivatore diretto ma viene dato in affitto a terzi, il beneficio fiscale non si applica. Infatti, in questo scenario, pur essendo soddisfatta la condizione del possesso, manca quella della conduzione effettiva da parte del proprietario.
Altri casi di esenzione previsti dalla normativa
Oltre alla situazione sopra descritta, la normativa vigente – in particolare la Legge di Bilancio 2020 – prevede ulteriori circostanze in cui l’IMU non è dovuta per i terreni agricoli.
Tra queste, si segnalano:
- terreni ubicati nelle isole minori, secondo quanto elencato nell’Allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- fondi a destinazione agrosilvo-pastorale con proprietà collettiva, indivisibili e inusucapibili;
- terreni situati in aree montane o collinari delimitate, secondo i criteri fissati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 emanata dal Ministero delle Finanze.
Particolare attenzione va posta alla terza categoria. La classificazione delle aree montane o collinari viene effettuata sulla base della citata circolare ministeriale, nella quale ciascun Comune è contrassegnato con una specifica sigla. Se un Comune è indicato con la dicitura “PD” (Parzialmente Delimitato), l’esenzione si applica esclusivamente ai terreni inclusi nelle zone che il Comune ha formalmente dichiarato esenti. Al contrario, nei casi in cui non sia presente alcuna sigla accanto al nome del Comune, l’intero territorio comunale risulta esente dall’IMU per i terreni agricoli.
IMU e terreni edificabili: quando si considerano agricoli
Una questione rilevante riguarda i terreni che, pur avendo una destinazione edificabile, sono soggetti a utilizzo agricolo. Di norma, la natura edificabile di un terreno comporta l’assoggettamento all’IMU. Tuttavia, la Legge di Bilancio 2020, precisamente al comma 741 lettera d), introduce un’eccezione significativa: se un terreno edificabile è posseduto e coltivato da un coltivatore diretto o da un IAP, esso viene equiparato a un terreno agricolo e quindi beneficia dell’esonero dal tributo.
Ciò significa che l’utilizzazione del suolo a fini agricoli da parte del proprietario qualificato, anche se formalmente l’area è edificabile, permette l’applicazione dello stesso trattamento fiscale previsto per i terreni agricoli. L’intento della normativa è chiaro: incentivare l’attività agricola, anche in presenza di aree che potenzialmente potrebbero essere destinate ad altri usi.
Se il terreno ricadente in area montana di cui alla predetta circolare è edificabile non c’è esenzione, salvo che quel terreno sia posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP (in applicazione della predetta regola).
Definizione di territorio montano: i parametri di legge
Il riconoscimento di un Comune come “territorio montano” ha implicazioni dirette sull’applicabilità dell’esenzione IMU terreni. La definizione giuridica è fornita dall’articolo 1 della legge 991 del 1952, il quale stabilisce che un Comune può essere considerato montano se:
- almeno l’80% della sua superficie si trova a un’altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare;
- oppure, se la differenza di altitudine tra il punto più basso e quello più alto del territorio comunale è pari o superiore a 600 metri;
- a condizione che il reddito imponibile medio per ettaro, calcolato secondo i criteri previsti dalle normative fiscali storiche e aggiornato con un coefficiente moltiplicatore, non superi una determinata soglia (in lire 2.400, secondo la normativa originaria, da rivalutare secondo i parametri attuali).
Questi parametri dimostrano l’attenzione del legislatore nei confronti delle difficoltà strutturali e logistiche che caratterizzano le aree montane, per le quali viene garantita una fiscalità di favore volta a sostenere l’attività agricola e a prevenire l’abbandono dei territori.
IMU terreni: conclusione
La disciplina relativa all’IMU terreni presenta una struttura articolata, che tiene conto di molteplici fattori. Dal profilo soggettivo del proprietario (coltivatore diretto o IAP), alla destinazione d’uso del fondo, fino alla collocazione geografica.
L’esenzione, sebbene subordinata a criteri precisi, costituisce un importante strumento di tutela per il comparto agricolo, soprattutto in aree marginali o montane. Comprendere nel dettaglio la normativa consente di individuare correttamente i casi in cui è possibile beneficiare dell’agevolazione.
Evitando così errori che potrebbero tradursi in richieste indebite o, al contrario, in omissioni sanzionabili.
Nel contesto attuale, caratterizzato da un crescente interesse per la sostenibilità e la valorizzazione del territorio, la corretta gestione dell’IMU terreni rappresenta un tassello fondamentale della politica fiscale e agricola italiana.
Riassumendo
- L’IMU non si applica se il terreno è posseduto e coltivato da CD o IAP.
- Esenzione valida anche per terreni agricoli in isole minori e zone montane specifiche.
- Proprietà e conduzione devono coincidere per ottenere il beneficio fiscale.
- I terreni edificabili sono esenti solo se gestiti da CD o IAP.
- Le esenzioni si basano anche su classificazioni altimetriche e reddituali del Comune.
- La normativa tutela l’agricoltura, specialmente in aree disagiate o difficili da coltivare.
buongiorno, mia mamma è coltivatrice diretta in pensione e titolare di partita iva; conduce il terreno agricolo di sua proprietà da sempre. Il comune ha inviato a dicembre del 2024 una cartella retroattiva del 2019 che pretende il pagamento dell IMU sui terreni agricoli. Chiedevo
i coltivatori diretti non sono esenti dal pagamento dell IMU sui terreni agricoli dal loro posseduti e condotti e se si esiste una normativa specifica. Grazie per l eventuale risposta
Sono un coltivatore diretto proprietario di un fabbricato in campagna cat. A/3 con la dicitura sul certificato catastale “Sussistenza del requisito di ruralità” ex cat. A/6. Sono dovuto a pagare l’ IMU come richiesta dal Comune oppure NO perché la utilizzo quando eseguo i lavori in campagna? Grazie un saluto