La definizione agevolata introdotta dalla L. n. 199/2025 (art. 1, commi 82-101) apre una nuova finestra per chi ha debiti iscritti a ruolo e affidati all’Agente della riscossione. La rottamazione quinquies riguarda i carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e non è “universale”: si applica solo ad alcune tipologie di somme ben delimitate.
Dentro rientrano, in sintesi: imposte non versate che emergono dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972), contributi previdenziali dovuti all’INPS (ma non quelli richiesti dopo accertamento) e alcune sanzioni per violazioni del Codice della strada, purché irrogate dalle Prefetture (quindi amministrazioni dello Stato) ai sensi del Dlgs 285/1992.
Restano fuori, invece, i debiti “diversi” da queste fattispecie: per esempio quelli degli enti locali e delle Regioni (come Tari o bollo auto) e i debiti che nascono da attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Rottamazione quinquies: sconti, stop alle azioni, respiro di cassa
Il beneficio più immediato della quinta edizione della sanatoria cartelle è economico: per i carichi ammessi si paga solo il capitale e le somme per diritti di notifica e spese di eventuali procedure esecutive. Non sono dovuti sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Nel caso delle multe stradali prefettizie, l’agevolazione opera in modo mirato, eliminando la parte accessoria collegata a interessi e aggio.
Accanto allo “sconto”, c’è un vantaggio operativo: dopo la domanda di adesione alla rottamazione quinquies, per i debiti definibili l’Agente della riscossione non avvia nuove procedure cautelari o esecutive e, in linea generale, non prosegue quelle già iniziate (salvo il caso in cui il primo incanto si sia già chiuso con esito positivo).
Fermi amministrativi e ipoteche già iscritti, però, restano in essere.
C’è poi un effetto importante nei rapporti con la PA: chi aderisce, per i debiti definibili, non è considerato inadempiente ai fini degli artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973 e questo può aiutare anche sul fronte del rilascio della regolarità contributiva (DURC) nei casi previsti. Altro vantaggio è anche la possibilità di scegliere un piano di rateizzo abbastanza lungo: fino a 54 rate bimestrali (9 anni).
Le criticità: platea ristretta, vincoli e rischio decadenza
La prima criticità è la platea: la rottamazione quinquies versione definitiva non copre “qualsiasi cartella”. La selezione è rigida e taglia fuori molte situazioni comuni, come i tributi locali o i debiti da accertamento. Questo significa che, anche con più cartelle in mano, non è scontato che tutte siano definibili.
La seconda criticità riguarda gli adempimenti. L’adesione non è automatica, ma richiede azione da parte del contribuente. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e con modalità solo telematiche; poi l’Agenzia invia entro il 30 giugno 2026 una comunicazione con importi, scadenze e moduli di pagamento. Inoltre, se esiste un contenzioso sulle cartelle inserite, la norma consente l’adesione ma richiede la rinuncia alla lite per quelle partite. Insomma, per aderire alla rottamazione quinquies occorre rinunciare al ricorso sulla cartella.
Il punto più delicato, però, è la “tenuta” del piano: il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure a rate fino a un massimo di 54 rate bimestrali (circa 9 anni).
Se da un lato la lunghezza del piano può essere ritenuto un punto favorevole, dall’altro occorre considerare che ogni rata non può essere inferiore a 100 euro e, in caso di rateizzazione, maturano interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026. Inoltre, un piano di pagamento lungo richiede anche la necessità di tenere in monitoraggio le scadenze per evitare la perdita dei benefici.
La decadenza dalla rottamazione quinquies, infatti, è un rischio concreto: l’agevolazione si perde se non viene pagata la rata unica, oppure se nel piano rateale risultano non versate due rate anche non consecutive o l’ultima rata. Si decade anche se il versamento della rata è insufficiente. In caso di inefficacia, i pagamenti effettuati restano come acconti e ripartono le azioni di recupero; inoltre i carichi non tornano rateizzabili ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.
Come muoversi senza errori con la rottamazione quinquies
Per limitare sorprese, serve prima distinguere tra debiti “definibili” e non definibili: l’area riservata dei servizi dell’Agenzia Entrate Riscossione mostra solo quelli che rientrano nei criteri e consente anche di ottenere un prospetto informativo con l’importo dovuto “ripulito” dagli accessori non più richiesti.
Un’attenzione particolare va data alle rateizzazioni già in corso: per i debiti ammessi, con la domanda gli obblighi di pagamento delle vecchie rate risultano sospesi fino al 31 luglio 2026 e, alla stessa data, le rateizzazioni relative ai debiti accolti vengono revocate automaticamente. Nei piani misti (debiti definibili e non definibili insieme), la sospensione opera solo sulla parte definibile e le altre rate vanno gestite separatamente.
In conclusione, la rottamazione quinquies può essere una leva utile per ridurre il conto e congelare, per un periodo, la pressione della riscossione, ma richiede scelta accurata dei carichi e disciplina nei pagamenti per evitare la perdita dei benefici.
Riassumendo
- Definizione agevolata per carichi 2000-2023, con ambito limitato e criteri normativi precisi.
- Riduzione del debito: esclusi sanzioni, interessi di mora e aggio.
- Blocco di nuove azioni esecutive e miglioramento dei rapporti con la Pubblica amministrazione.
- Platea ristretta: esclusi tributi locali e debiti derivanti da accertamento fiscale.
- Pagamento unico o fino a 54 rate bimestrali, con interessi al 3%.
- Decadenza severa: mancato pagamento di due rate fa perdere tutti i benefici.