Impatto operativo della nuova rottamazione quinquies prevista dalla legge di bilancio 2026 nella sua versione definitiva. Intervista a Carla De Luca, esperta Dottore commercialista e Revisore Legale, autrice di numerosi articoli, monografie e libri in materia fiscale e di diritto societario, nonché relatrice in convegni e corsi di formazione.
Rottamazione quinquies: il giudizio sulla versione definitiva
Dott.ssa De Luca, qual è il suo giudizio complessivo sulla rottamazione quinquies così come delineata nella versione definitiva della legge di bilancio 2026? Ritiene che il legislatore abbia trovato un equilibrio tra esigenze erariali e tutela del contribuente?
Nel complesso la rottamazione-quinquies si presenta come una definizione agevolata più selettiva e “matura” rispetto alle precedenti edizioni, con un bilanciamento tendenzialmente accettabile tra gettito e tutela del contribuente, ma pagato in termini di maggiore rigidità operativa.
L’impianto ricalca lo schema consolidato: stralcio integrale di sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio, con pagamento del solo capitale e delle spese di riscossione, su un ambito oggettivo circoscritto ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, così da individuare una platea più mirata rispetto alle passate rottamazioni generalizzate. Sul versante erariale, la Legge di bilancio 2026 quantifica un gettito atteso significativo, utilizzando ormai la definizione agevolata come strumento ordinario di emersione e incasso di crediti incagliati; la selettività dei carichi definibili e la previsione di piani rateali lunghi ma strutturati (fino a 54 rate bimestrali) mirano a massimizzare la sostenibilità dei pagamenti senza rinunciare al capitale. Per il contribuente inadempiente, l’abbuono di sanzioni e interessi resta un beneficio rilevante, sia in termini di alleggerimento del debito complessivo sia in termini di riduzione del “costo del tempo” del contenzioso, e l’apertura anche ai soggetti decaduti da precedenti rottamazioni consente un rientro in bonis a chi, per carenza di liquidità, non aveva completato i piani pregressi.
Il rovescio della medaglia è rappresentato da profili di marcata rigidità: il legislatore ha irrigidito la disciplina della decadenza, senza margini di tolleranza nei ritardi di pagamento e con reviviscenza integrale del debito comprensivo di sanzioni e interessi in caso di inadempimento, circostanza che sposta l’ago della bilancia verso l’esigenza di certezza del gettito ma aumenta sensibilmente il rischio operativo per contribuenti strutturalmente fragili o inseriti in procedure di crisi. In termini tecnici si può quindi parlare di un equilibrio “dinamico”: forte beneficio economico sul quantum (taglio sanzioni/interessi), compensato da un impianto procedurale severo sul quando e come pagare; il giudizio complessivo è moderatamente favorevole, trattandosi di una sanatoria da utilizzare in modo selettivo, solo a valle di un’analisi puntuale dei flussi di cassa , perché la decadenza può compromettere in modo serio l’assetto finanziario complessivo del contribuente.
Opportunità e criticità
Rispetto alle precedenti definizioni agevolate, quali sono, a suo avviso, le principali opportunità che questa nuova rottamazione offre ai contribuenti, soprattutto in termini di gestione del debito e sostenibilità dei pagamenti?
Rispetto alle precedenti definizioni agevolate, la rottamazione-quinquies offre ai contribuenti un mix di maggior respiro temporale e di alleggerimento strutturale del debito, che la rende uno strumento interessante di gestione e ristrutturazione del passivo iscritto a ruolo.
In primo luogo, resta confermato il vantaggio “qualitativo” sul debito: pagamento del solo capitale e delle spese vive di riscossione, con integrale abbattimento di sanzioni, interessi di mora e aggio, beneficio che, su posizioni datate, può determinare un taglio molto significativo del montante complessivo rispetto a una rateazione ordinaria ex DPR 602/73. L’accesso è consentito anche ai contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni (compresa la rottamazione quater), il che offre una seconda chance di rientro in bonis a soggetti che avevano già tentato un percorso di definizione, ma erano stati frenati da tensioni di liquidità o da squilibri finanziari temporanei.
Sul piano della sostenibilità dei pagamenti, l’opportunità principale è l’orizzonte temporale: fino a 54 rate bimestrali, cioè un arco di circa 9 anni, con rata tendenzialmente costante e applicazione di un interesse di dilazione al 3% annuo, che consente di “spalmare” l’esborso in modo compatibile con business plan di medio periodo. Rispetto alle precedenti edizioni (es. quater, ferma a 18 rate in 5 anni), l’allungamento della durata, combinato con il taglio di sanzioni e interessi di mora, consente in molti casi una gestione del cash flow più ordinata e meno impattante sull’operatività corrente dell’impresa o del professionista.
Accanto ai punti di forza, emergono anche criticità strutturali o applicative della misura? C’è qualche aspetto che, da professionista, la preoccupa maggiormente nella fase di attuazione pratica? Ad esempio, come valuta il fatto che la rottamazione riguarda solo le imposte omesse da dichiarazioni regolarmente presentate e l’esclusione dei contributi previdenziali derivanti da atti di accertamento?
Sì, accanto ai punti di forza ci sono criticità non trascurabili e, da professionista, alcuni profili destano effettivamente preoccupazione nella fase di attuazione pratica. La prima criticità è proprio il perimetro oggettivo: la rottamazione interviene solo sui debiti da imposte e contributi dichiarati e non versati, o da controlli automatizzati/formali, restando invece esclusi i carichi derivanti da accertamento (sia fiscali sia previdenziali, salvo casi particolari di controlli ex articoli 36-bis/ter).
Questo comporta che il contribuente con posizione “mista” – omessi versamenti e accertamenti definitivi – potrà sanare in forma agevolata solo una porzione del proprio debito, con evidente complicazione nella costruzione di un quadro unitario di sostenibilità. In secondo luogo, l’esclusione dei contributi previdenziali da accertamento e la disciplina molto rigida della decadenza (assenza totale di giorni di tolleranza e reviviscenza integrale del debito, comprensivo di sanzioni e interessi, in caso di mancato pagamento di una sola rata) rendono la misura “fragile” dal punto di vista operativo. Ciò preoccupa in particolare nelle situazioni di crisi o di forte tensione di liquidità: si rischia di costruire piani apparentemente sostenibili che, al primo scostamento, fanno saltare l’intera definizione, aggravando il quadro complessivo invece di stabilizzarlo.
Il tasso di interesse al 3% nella versione definitiva
La versione definitiva ha ridotto il tasso di interesse sulle rate dal 4% (inizialmente previsto) al 3% annuo. Come considera questa scelta del legislatore? È un segnale concreto di maggiore attenzione verso i contribuenti o una riduzione insufficiente?
La riduzione dal 4% al 3% è un segnale concreto di attenzione, ma si colloca comunque su un livello che non può definirsi particolarmente “generoso” se letto in ottica di lungo periodo su nove anni di piano. Da un lato, il passaggio al 3% attenua in modo non trascurabile il costo finanziario complessivo della dilazione: sugli orizzonti della rottamazione-quinquies l’incidenza degli interessi passa da una soglia potenzialmente prossima al 35-36% del capitale a una percentuale più contenuta, rendendo il piano più sostenibile per imprese e famiglie con tensioni di liquidità. Dall’altro lato, il tasso resta superiore sia al parametro della rottamazione-quater (2%) sia al contesto di tassi legali in progressiva discesa, per cui, in un’ottica strettamente professionale, la scelta appare come un compromesso politico–tecnico: apprezzabile rispetto al testo originario, ma non tale da trasformare la misura in una vera “finanziaria agevolata” del debito fiscale.
Rottamazione quinquies senza tolleranza
A differenza della rottamazione quater, non è stata prevista la tolleranza di 5 giorni per il pagamento delle rate. Ritiene sia una scelta giusta?
Dal punto di vista tecnico la scelta di eliminare i 5 giorni di tolleranza non è condivisibile: aumenta la rischiosità dello strumento senza generare veri benefici aggiuntivi per l’Erario. Nella rottamazione-quinquies anche un lieve ritardo comporta la decadenza con perdita integrale dei benefici e reviviscenza di sanzioni e interessi, mentre nella quater il margine di 5 giorni consentiva di assorbire fisiologici ritardi bancari o operativi senza effetti sproporzionati. In un contesto in cui si chiedono impegni fino a 54 rate in 9 anni, una minima finestra di tolleranza sarebbe stata coerente con la logica di favorire l’adempimento spontaneo: così com’è, la disciplina appare eccessivamente rigida e impone, a chi aderisce, una gestione maniacale delle scadenze per evitare che un mero disguido faccia saltare l’intero piano.
Gli effetti della domanda di adesione alla sanatoria
Un elemento centrale della disciplina è l’effetto prodotto dalla sola presentazione della domanda di adesione, con la sospensione di prescrizione, decadenza e azioni esecutive. Che valutazione dà di questi effetti automatici e del loro impatto sul rapporto tra Fisco e contribuente?
Gli effetti automatici della sola domanda sono uno dei profili più favorevoli della disciplina e incidono in modo significativo sull’equilibrio del rapporto Fisco–contribuente. Sul piano operativo, la sospensione immediata di prescrizione e decadenza, il blocco delle nuove azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche) e la sospensione delle procedure e delle rateazioni in corso creano una sorta di “moratoria protettiva” che dà respiro a chi è già sotto pressione, senza dover attendere il pagamento della prima rata. Questo meccanismo rafforza la funzione collaborativa della definizione agevolata: il contribuente che manifesta la volontà di regolarizzarsi ottiene subito tutela patrimoniale e procedurale, mentre l’Erario consolida il rapporto e aumenta le probabilità di incasso, spostando il baricentro da una logica puramente coercitiva a una logica di gestione negoziale del debito.
Il calendario di adesione e pagamento
Guardando alle scadenze previste, sia per la presentazione dell’istanza sia per il calendario dei pagamenti rateali, ritiene che siano coerenti con le reali capacità finanziarie dei contribuenti destinatari della misura?
Ritengo che la finestra per l’istanza di adesione alla rottamazione quinquies (fino al 30 aprile 2026) sia adeguata: lascia tempo sufficiente per ricostruire il quadro debitorio, simulare i piani e decidere se aderire. Sul versante dei pagamenti, l’avvio della prima rata al 31 luglio 2026 e la possibilità di spalmare il debito fino a 54 rate bimestrali, con ultima scadenza a maggio 2035, rendono il piano strutturalmente compatibile con chi ha flussi costanti ma compressi, trasformando un debito “a strappo” in un onere fisso di medio-lungo periodo. Tuttavia, le criticità emergono su due fronti:
- l’assenza di qualsiasi tolleranza sulle scadenze, che rende il piano molto vulnerabile a incidenti di percorso (anche minimi) in contesti già fragili;
- l’obbligo di mantenere regolarità assoluta per quasi nove anni, che non è scontato per soggetti ciclici o stagionali, se non supportati da una revisione complessiva della struttura finanziaria.
In sintesi, penso che il calendario sia coerente con una platea che ha capacità di reddito stabili e controllate; diventando, invece, rischioso per contribuenti in crisi o con forte volatilità di cassa, per i quali la rottamazione-quinquies va trattata come un tassello di un più ampio intervento di riequilibrio, non come soluzione isolata.
La decadenza al traguardo della rottamazione quinquies
In sede di approvazione definitiva della manovra, il legislatore ha scelto di non eliminare tra le cause di decadenza l’omesso o insufficiente versamento dell’ultima rata. Come giudica questa decisione? È una rigidità eccessiva o una scelta necessaria per salvaguardare l’erario?
La scelta di mantenere l’omesso o insufficiente pagamento dell’ultima rata tra le cause di decadenza è, a mio giudizio, una rigidità eccessiva, che espone il contribuente a un rischio sproporzionato nella fase finale del piano. La disciplina prevede che si decada non solo se non si pagano due rate (anche non consecutive), ma anche se l’ultima rata non viene versata, o viene versata in misura insufficiente, con conseguente “risurrezione” dell’intero debito originario comprensivo di sanzioni e interessi e perdita di ogni beneficio, mentre le somme già corrisposte restano acconti. In un piano che può durare fino a 9 anni, trasformare l’ultima scadenza in una sorta di “trappola finale” non appare necessario per salvaguardare l’Erario – che nel frattempo ha incassato gran parte del capitale – ma rischia di minare la fiducia nello strumento, perché un singolo errore conclusivo può azzerare anni di pagamenti regolari.
Consigli ai contribuenti sul piano operativo
Dal punto di vista operativo, quali attenzioni pratiche dovrebbe avere un contribuente che intende aderire alla rottamazione quinquies per evitare errori che possano compromettere i benefici della sanatoria?
Dal mio punto di vista, la rottamazione-quinquies va gestita con estrema disciplina: l’errore anche minimo porta a decadenza. Le attenzioni pratiche essenziali dovrebbero essere:
- verificare i carichi: richiedere l’estratto AdER, controllare cosa rientra nella rottamazione e come si coordina con rateazioni o rottamazioni pregresse;
- simulare il piano di cassa: scegliere il numero di rate in funzione dei flussi di cassa reali, non del desiderio di “pulire tutto”, inserendo le rate nel budget fiscale complessivo;
- gestire le scadenze senza errori: niente tolleranza di 5 giorni, decadenza per ritardi o importi insufficienti anche minimi; servono reminder, ordini permanenti e controlli qualche giorno prima di ogni scadenza;
- curare forma e documenti: invio telematico tramite portale ADER, conservazione della domanda, della comunicazione AdER di accettazione e di tutte le ricevute di pagamento per l’intera durata del piano.
In pratica, prima si fa un check serio di sostenibilità, poi si imposta una “macchina” di pagamenti e controlli che non lasci spazio a distrazioni.
Rottamazione quinquies: conclusioni dopo la versione definitiva
In conclusione, se dovesse esprimere una valutazione prospettica, pensa che la rottamazione quinquies possa rappresentare un vero strumento di chiusura dei contenziosi pendenti, oppure, come già molti suoi colleghi ed esperti del settore dicono, rischia di essere percepita come l’ennesima occasione “a tempo” destinata a riproporsi in futuro?
In prospettiva la rottamazione-quinquies della legge bilancio 2026 ha il potenziale per chiudere una quota non trascurabile di contenzioso, ma, per come è congegnata e per il contesto in cui nasce, rischia di essere percepita soprattutto come l’ennesima sanatoria “a tempo” in una sequenza ormai ciclica. Sul piano tecnico lo strumento è strutturato meglio delle prime rottamazioni: platea selettiva, taglio integrale di sanzioni e interessi, piano fino a 9 anni, effetti automatici su contenzioso e azioni esecutive, e compatibilità con le procedure di crisi, elementi che lo rendono idoneo – se ben utilizzato – a chiudere realmente posizioni pregresse. Tuttavia, la reiterazione delle definizioni agevolate (dalla prima rottamazione fino alla quater e ora alla “ quinquies”), unita al fatto che molti operatori danno già per scontato che in futuro arriverà una “sexies”, alimenta un “moral hazard” percettivo: per una parte dei contribuenti la sanatoria non è più un’eccezione straordinaria, ma una ricorrenza, con il rischio di rinviare decisioni strutturali confidando nella prossima finestra. In questo quadro, la valutazione equilibrata, a mio giudizio, è la seguente:
- per i contribuenti che affiancano la quinquies a un vero percorso di risanamento (piani di cassa, ristrutturazioni, chiusura dei contenziosi pendenti), la misura può effettivamente rappresentare uno strumento di chiusura definitiva;
- per chi la vive come “l’ennesima rottamazione”, senza intervenire sulle cause strutturali dell’insolvenza, è probabile che resti l’ennesima parentesi destinata a precedere future sanatorie.
Dott.ssa De Luca, qual è il suo giudizio complessivo sulla rottamazione quinquies così come delineata nella versione definitiva della legge di bilancio 2026? Ritiene che il legislatore abbia trovato un equilibrio tra esigenze erariali e tutela del contribuente?

