Il 17 giugno 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il tanto atteso DL 84/2025, c.d. Decreto Fiscale 2025, un provvedimento che introduce un pacchetto articolato di misure urgenti in materia tributaria.
Il testo, contenuto nella serie generale n. 138-2025, affronta diverse questioni che interessano in particolare i lavoratori autonomi, le amministrazioni locali e i soggetti coinvolti nella gestione dell’IVA.
Il decreto si pone l’obiettivo di semplificare gli adempimenti, alleggerire i carichi burocratici e fornire maggiore flessibilità nei pagamenti.
Non si tratta di una rivoluzione normativa, ma di un intervento puntuale che mira a correggere alcune rigidità del sistema fiscale.
Il decreto fiscale 2025.
Saldo e acconto al 21 luglio
Una delle novità più significative del provvedimento riguarda la proroga dei versamenti fiscali per le partite IVA.
In particolare, per i contribuenti che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) e per coloro che operano in regime forfettario, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA è stato spostato dal 30 giugno al 21 luglio 2025.
Un’ulteriore finestra temporale è prevista fino al 20 agosto 2025, con la possibilità di versare gli importi dovuti con una maggiorazione dello 0,4%.
Restano invece invariate le scadenze per le persone fisiche senza partita Iva che dovranno effettuare i versamenti entro la scadenza ordinaria del 30 giugno.
Proroga per le aliquote IMU
Un altro intervento rilevante riguarda l’imposta municipale propria (IMU).
Il decreto prevede infatti la proroga al 15 settembre 2025 del termine entro cui i comuni possono approvare le delibere regolamentari e le aliquote per l’anno in corso.
In assenza di tali delibere, si applicheranno automaticamente le aliquote standard.
Questa proroga è pensata per evitare che le amministrazioni locali, spesso in ritardo per motivi tecnici o politici, vedano applicate regole penalizzanti per i cittadini e le casse comunali.
Misure per i lavoratori autonomi
Sul fronte dei lavoratori autonomi, il decreto introduce una misura molto attesa: la deducibilità delle spese sostenute all’estero per vitto, alloggio e trasporti, anche se pagate in contanti.
Finora la normativa prevedeva l’obbligo di tracciabilità per poter dedurre tali costi.
Ora, invece, sarà sufficiente dimostrare l’effettiva natura della spesa attraverso adeguata documentazione, come ricevute o fatture, anche non elettroniche.
Introdotto l’obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza.
Un chiarimento importante è stato inserito in tema di redditi da capitale e redditi diversi.
Si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024:
- le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
- gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.
Questa distinzione avrà un impatto diretto sulla compilazione del Modello Redditi 2024, contribuendo a uniformare l’interpretazione delle norme e ridurre i contenziosi.
Interventi in materia di Iva
Anche l’IVA è oggetto di attenzione nel nuovo decreto.
Due le misure principali: l’estensione del reverse charge e lo stop al meccanismo dello split payment per alcuni soggetti.
La norma estende l’applicazione del reverse charge il meccanismo dell’inversione contabile- introdotto dalla legge di bilancio 2025 per le prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati , rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica- anche agli appalti di trasporto merci.
Nei fatti viene eliminato il requisito del prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente nonché l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Come chiarito dalla Relazione illustrativa del decreto fiscale, l’obiettivo della norma “antifrode” è quello di estendere il perimetro di applicazione “tra gli altri, anche agli appalti di trasporto merci“.
Infatti, la prevalenza di manodopera e dell’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente “non sono riscontrabili nella generalità degli appalti (e subappalti) di trasporto della merce per conto terzi“.
Sono, in ogni caso, escluse dal regime di reverse charge le operazioni effettuate nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società soggette a split payment.
Sullo split payment invece:
- a seguito della scadenza dell’autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB;
- per quanto riguarda lo split payment nell’ambito della logistica, si estende l’ambito applicativo anche al settore del trasporti.
Conclusioni
In conclusione, il Decreto Fiscale 2025 rappresenta un intervento mirato e coerente con le esigenze di semplificazione e flessibilità fiscale espresse dal mondo produttivo.
Non si tratta di un testo perfetto, ma introduce numerose novità operative che i contribuenti dovranno tenere in considerazione nei prossimi mesi.
Dal rinvio delle scadenze alla semplificazione delle deduzioni, dalle modifiche IVA al riordino delle categorie reddituali, le misure contenute nel decreto offrono un primo assaggio delle riforme promesse in vista della legge di bilancio autunnale.
Riassumendo
- Proroga versamenti: saldo e acconto al 21 luglio per ISA e forfettari, con finestra al 20 agosto (+0,4%).
- IMU: Comuni potranno deliberare le aliquote fino al 15 settembre, evitando l’applicazione automatica di quelle base.
- Spese estere deducibili: vitto, alloggio e trasporti all’estero deducibili anche se pagati in contanti (con documentazione).
- Reverse charge: esteso ai trasporti merci, anche senza prevalenza di manodopera.
- Split payment: esclusi dal 1° luglio 2025 gli scambi con società quotate FTSE-MIB.