Con la circolare INPS n. 51 del 30 aprile 2026 sono state aggiornate le indicazioni sui benefici fiscali previsti per le vittime del dovere e per i familiari superstiti. Le istruzioni recepiscono un orientamento giurisprudenziale ormai stabile e ampliano l’ambito dell’esenzione IRPEF sui trattamenti pensionistici. Dal periodo d’imposta 2026, infatti, il vantaggio fiscale può riguardare anche pensioni non direttamente legate all’evento che ha determinato il riconoscimento dello status tutelato.
Il messaggio INPS n. 1943 del 10 giugno 2026 chiarisce ora le modalità operative per presentare la richiesta di esenzione fiscale dei trattamenti pensionistici sia di prima liquidazione che di quelli già liquidati.
Vittime del dovere: esenzione IRPEF più ampia sulle pensioni
Il riferimento normativo principale è l’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).
La disposizione riconosce un trattamento fiscale di favore su determinate pensioni, ma le nuove istruzioni ne confermano un’applicazione più estesa a partire dal 2026.
L’esenzione dall’IRPEF riguarda tutti i trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti in possesso dello status previsto dalla legge. Il beneficio può, quindi, interessare sia le pensioni di prima liquidazione sia quelle già riconosciute dall’INPS. Rientrano nell’ambito applicativo anche i trattamenti ottenuti mediante cumulo, totalizzazione o computo dei periodi assicurativi nella Gestione separata.
Il punto più rilevante è che non serve più un collegamento diretto tra la pensione e l’evento che ha dato origine al riconoscimento. In presenza dei requisiti, l’agevolazione può estendersi anche ad altri trattamenti pensionistici spettanti al medesimo beneficiario.
Domanda all’INPS e dati da indicare
Il beneficio non viene applicato senza una richiesta. Occorre presentare una domanda di pensione o una domanda di ricostituzione documentale per esenzione fiscale.
Nella richiesta l’interessato deve dichiarare il proprio status e indicare gli estremi del decreto che lo riconosce.
Questa dichiarazione è fondamentale perché consente all’INPS di collegare la posizione pensionistica al provvedimento amministrativo già adottato dall’autorità competente. La mancanza degli elementi identificativi può rendere più complessa l’istruttoria e rallentare l’applicazione dell’esenzione.
In attesa dell’aggiornamento completo della procedura telematica per le nuove pensioni, l’Istituto consente di usare la domanda di “Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale”. La richiesta può essere trasmessa dal portale INPS con identità digitale oppure tramite gli istituti di patronato riconosciuti dalla legge.
L’accesso online richiede SPID almeno di livello 2, Carta nazionale dei servizi, Carta d’identità elettronica di livello 3 o credenziali eIDAS.
Familiari superstiti e pensione di reversibilità
Le regole riguardano anche i familiari superstiti. In questo caso l’interessato deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di possedere la condizione richiesta dalla normativa. Devono inoltre essere indicati gli estremi del provvedimento previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.
Quando una pensione si trasforma in pensione di reversibilità, il beneficio fiscale può estendersi a tutti i trattamenti pensionistici riconosciuti al superstite, compresi quelli maturati o liquidati in un momento successivo. Questa estensione resta però subordinata alla permanenza delle condizioni previste per conservare il diritto alla pensione ai superstiti.
Il principio vale, ad esempio, per il coniuge superstite. Se restano i requisiti per il trattamento di reversibilità collegato al dante causa, l’esenzione può riguardare anche pensioni dirette già in pagamento o future. Diverso è il caso in cui venga meno il diritto collegato alla posizione originaria: in tale situazione manca il presupposto per continuare ad applicare il vantaggio fiscale.
L’INPS potrà svolgere controlli successivi, anche con il supporto degli enti e delle amministrazioni che detengono i dati necessari.
Ricorsi e arretrati per le vittime del dovere
Il messaggio INPS affronta anche la gestione del contenzioso amministrativo. Le strutture territoriali possono definire in autotutela i ricorsi pendenti quando risultano presenti i requisiti richiesti. Il riferimento è l’articolo 11 del Regolamento sui ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023 e richiamato dalla circolare n. 48 del 17 maggio 2023.
Quando il ricorso viene accolto in autotutela, esso vale come domanda di ricostituzione per l’anno 2026. In questo modo l’Istituto può applicare i benefici fiscali senza imporre un nuovo adempimento per lo stesso periodo.
Resta distinta la questione degli anni precedenti. Se la richiesta riguarda anche la defiscalizzazione di periodi d’imposta anteriori al 2026, occorre presentare una specifica istanza all’Agenzia delle Entrate, secondo quanto precisato dalla Circolare INPS n. 51 del 2026. Per le vittime del dovere, quindi, la tutela fiscale passa da una corretta domanda all’INPS per il futuro e da un’eventuale richiesta fiscale separata per il passato.
Riassumendo
- Vittime del dovere: dal 2026 esenzione IRPEF più ampia sulle pensioni.
- La circolare INPS n. 51/2026 chiarisce il nuovo orientamento applicativo.
- Il beneficio riguarda pensioni nuove, già liquidate, cumulate o totalizzate.
- Serve domanda INPS o ricostituzione documentale con decreto di riconoscimento.
- I superstiti mantengono l’agevolazione se restano i requisiti previsti.
- Per anni precedenti al 2026 serve istanza all’Agenzia delle Entrate.
