Studenti con la 104: chi ha il sostegno può essere bocciato a scuola?

Uno studente con disabilità certificata ai sensi della Legge 104 può essere bocciato a scuola? Ecco cosa prevede la normativa vigente.
1 mese fa
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Legge 104 bocciatura
Foto © Pixabay

Gli studenti con la 104 possono essere bocciati? Come canta Giorgia con il brano M’hanno bocciato: “Che mattina fredda, sarà giugno, ma alle sette meno un quarto io c’ho freddo. Gli esami non li fanno mai di sera, che caffè schifoso, sarà buono, ma alle sette meno cinque io c’ho sonno. […] Guarda già che traffico ho trovato, ma è il momento, tocca proprio a me, m’hanno bocciato, oh mamma mia, non mi succede proprio mai, m’hanno bocciato”.

Le lezioni sono finite e gli insegnanti sono impegnati negli scrutini di fine anno. Tante le valutazioni da fare, con molti studenti che attendono con impazienza di sapere quale sarà il loro destino, ovvero se saranno promossi o meno.

Proprio in tale ambito viene spontaneo chiedersi se uno studente con la 104 possa davvero essere bocciato. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa prevede la normativa vigente.

Studenti con la 104: chi ha il sostegno può essere bocciato a scuola?

Il momento della valutazione scolastica, specie per chi ha esigenze educative particolari, non dovrebbe mai essere una sentenza, bensì il risultato condiviso di un percorso costruito su misura. A tal proposito è bene ricordare che la valutazione degli alunni con disabilità certificata è legata agli obiettivi indicati nel PEI, ovvero il Piano Educativo Individualizzato. Quest’ultimo si rivela essere uno strumento fondamentale per la progettazione dell’attività educativa, stabilendo al suo interno gli obiettivi formativi personalizzati, le strategie didattiche da attuare, gli strumenti di supporto da usare e l’applicazione di criteri di valutazione coerenti con le capacità dello studente.

In coerenza con il PEI, la valutazione non può limitarsi alla mera prestazione, ma deve considerare il processo complessivo di apprendimento, crescita personale e partecipazione scolastica dello studente.

Stando alla normativa vigente ogni giudizio deve essere riferito al percorso individuale e non vieta esplicitamente la bocciatura. Anzi, quest’ultima in determinati casi è possibile. Come stabilito dall’articolo 14, comma 1 c), della legge numero 104 del 5 febbraio 1992, il Ministro della pubblica istruzione provvede:

“a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all’articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi“.

PEI non rispettato? La bocciatura può essere illegittima

La bocciatura può essere deliberata solamente se lo studente non raggiunge gli obiettivi previsti dal proprio PEI, nonostante siano stati messi in atto tutti gli strumenti di supporto indicati. In tal caso la decisione deve essere motivatamente deliberata dal consiglio di classe o dal team docenti e deve essere documentata e verbalizzata, spiegando chiaramente il mancato raggiungimento degli obiettivi individualizzati.

 Anche in caso di bocciatura, gli studenti con disabilità conservano il diritto a un percorso scolastico personalizzato e rispettoso della propria dignità.

La ripetizione dell’anno può avvenire fino a un massimo di tre volte nel ciclo di istruzione, purché venga ritenuta nel miglior interesse dello studente. La scuola ha l’obbligo di attuare pienamente quanto indicato nel piano educativo, garantendo allo studente pari opportunità e una valutazione equa e individualizzata. Nel caso in cui la scuola non assicuri le risorse stabilite nel PEI, la bocciatura potrebbe essere considerata illegittima. Ne è un chiaro esempio il caso dell’alunno che non abbia beneficiato di sufficienti ore di sostegno promesse nel piano.

Veronica Caliandro

In InvestireOggi.it dal 2022 si occupa di articoli e approfondimenti nella sezione Fisco. E’ Giornalista pubblicista.
Laureata in Economia Aziendale, collabora con numerose riviste anche su argomenti di economia e attualità. Ha lavorato nel settore del marketing e della comunicazione diretta, svolgendo anche attività di tutoraggio.

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