Rottamazione-quater e contenzioso in corso. Il nuovo DL fiscale premia il contribuente

Basterà presentare l’istanza di rottamazione-quater (con primi versamenti e rinuncia al ricorso) per far dichiarare estinto il processo
3 settimane fa
3 minuti di lettura
rottamazione quater
Foto © Licenza Creative Commons

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge “fiscale” che, tra le misure in cantiere nel testo iniziale, scioglie un nodo che da mesi rallenta gli uffici tributari e intasa le Corti di giustizia: il rapporto tra la rottamazione-quater (art. 1, commi 231-252, legge 197/2022) e i giudizi ancora pendenti sui carichi rottamati.

La bozza circolata negli ultimi giorni – e confermata da ambienti MEF – recepisce l’orientamento più recente della Corte di Cassazione: per dichiarare estinto il processo basterà la sola adesione alla definizione agevolata, accompagnata dai primi versamenti eseguiti e dalla rinuncia ai ricorsi; il saldo delle rate restanti riguarderà soltanto il rapporto con l’Erario.

La scelta, se confermata, ridurrebbe nell’immediato migliaia di cause e darebbe certezza sia ai contribuenti sia all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Tuttavia per il contribuente non ci sono solo aspetti positivi.

Il rapporto tra rottamazione e contenziosi in corso

La disciplina vigente, scritta nel comma 236 della Legge citata, lega strettamente la pace fiscale al destino dei ricorsi.

Il contribuente che presenta domanda di rottamazione deve indicare tutti i giudizi inerenti ai ruoli rottamabili, impegnarsi formalmente a rinunciarvi e depositare copia dell’istanza in tribunale.

A quel punto il processo viene sospeso “nelle more del pagamento”.

Ciò significa che, in base a un’interpretazione inizialmente sposata dall’Agenzia delle Entrate, l’estinzione formale arriverebbe solo dopo l’integrale versamento di tutte le rate del piano.

Questa lettura, tuttavia, è stata oggetto di pronunce giurisprudenziali in contrasto tra loro.

Alcune ordinanze sposavano la tesi del Fisco (Cassaz, 24479/2024) altre no.

Con l’ordinanza n. 24428/2024 – e poi con la più recente n.

5830/2025 rimessa alle Sezioni Unite – la Cassazione ha chiarito che l’obbligo di versare le rate attiene al rapporto sostanziale col fisco, non al rapporto processuale con il giudice.

In particolare, la Sezione Tributaria della Cassazione con l’ordinanza interlocutoria 5830 del 5 marzo 2025 ha rinviato la questione alle Sezioni Unite.

Trasmissione del ricorso

Come riportato sul portale della Cassazione, La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme:

Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse.

Infatti, avevamo già visto che la decisione sul rapporto tra rottamazione e contenzioso spetta alla Corte di Cassazione.

Rottamazione-quater e contenzioso in corso. Il nuovo DL fiscale premia il contribuente

In tale contesto si inserisce il nuovo DL fiscale.

Le indiscrezioni sul testo che il Governo sta ultimando parlano di un’aggiunta di poche righe al comma 236 della rottamazione-quater, ma dal contenuto dirompente.

La novella stabilirebbe che il processo tributario si estingue, su istanza di parte, quando sia depositata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui ai commi 231-252, corredata:

  • dalla comunicazione di accoglimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (vedi comunicazione delle somme dovute);
  • dalla ricevuta dei pagamenti eseguiti fino alla data della richiesta di estinzione;
  • dall’impegno irrevocabile a rinunciare ai giudizi pendenti.

In pratica, non sarà più necessario attendere il versamento dell’ultima rata per mettere la parola fine al processo: l’accettazione dell’istanza da parte di ADER e i primi pagamenti bastano a dimostrare che il carico entrerà in pace fiscale.

Se in futuro il contribuente dovesse decadere per mancato pagamento delle rate residue, l’ente potrà comunque riprendere le azioni di riscossione sul piano amministrativo, ma la causa purtroppo per il contribuente, non potrà essere ripresa.

L’intervento rispecchia integralmente il principio sancito dai giudici di legittimità: il perfezionamento della definizione agevolata avviene nel momento in cui ADER comunica il piano rateale e il contribuente inizia a pagare; il saldo è un fatto successivo che incide sui debiti, non sulla lite giudiziaria.

Cosa accadrà se il Decreto sarà approvato senza modifiche

Se il decreto verrà approvato senza modifiche, la procedura operativa diventerà lineare: l’avvocato deposita l’istanza di rottamazione con la relativa ricevuta di ADER e le quietanze delle rate già corrisposte; il giudice dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ex art. 44 D.Lgs. n. 546/1992 (o per cessazione della materia del contendere).

Al contribuente resta solo l’onere – tutt’altro che marginale – di onorare le rate residue per non perdere i benefici di sanzioni e interessi azzerati.

Attenzione, nel testo finale approvato in data 12 giugno sembrerebbe però che la norma in esame sia stata eliminata. Non rimane che attendere possibili sviluppi.

Riassumendo

  • ll nuovo DL fiscale dovrebbe chiarire che, per chi ha aderito alla rottamazione-quater, la sola istanza + prime rate pagate basta a far dichiarare estinto il processo.
  • Oggi il comma 236 L. 197/2022 prevede la sospensione del giudizio “nelle more del pagamento”, interpretata finora dall’Agenzia come necessità di saldare tutte le rate.
  • Cassazione (ord. 24428/2024 e 5830/2025) ha invece separato il piano fiscale da quello processuale: l’estinzione non richiede il pagamento integrale.
  • Il DL aggiungerà poche righe al comma 236: deposito dell’istanza accolta da ADER, ricevute delle rate scadute e rinuncia ai ricorsi chiuderanno subito la lite.
  • Effetti attesi: migliaia di cause archiviate in tempi rapidi, certezze per i contribuenti, snellimento del carico di lavoro per Fisco e Corti tributarie.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Bond francesi a rischio tempesta
Articolo precedente

Per i bond francesi si prospetta un’altra estate di passione: possibili nuove elezioni a luglio

canone affitto
Articolo seguente

Canone non percepito, scrittura privata non registrata? Decide la Cassazione