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Ritenuta su provvigioni agenzie di viaggio rimandata: ecco la nuova data

Proroga ufficiale per la ritenuta su provvigioni agenzie di viaggio: rinvio di due mesi e nuova scadenza da segnare
2 Marzo 2026
ritenuta provvigioni agenzie viaggio

La novità fiscale sulle provvigioni del settore turistico, attesa per l’inizio di marzo 2026, viene rinviata di due mesi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti annunciato, con comunicato del 27 febbraio 2026, l’arrivo di un intervento normativo che posticipa l’entrata in vigore dell’obbligo di trattenuta alla fonte sulle provvigioni riconosciute alle agenzie di viaggio e turismo e ad altri operatori collegati. L’esonero, che sarebbe terminato a fine febbraio, resta, quindi, valido fino al 30 aprile 2026.

Ritenuta su provvigioni agenzie viaggio: tutto rimandato al 1° maggio 2026

In pratica, il tema è la ritenuta su provvigioni agenzie di viaggio. Dal punto di vista operativo non cambia la natura del compenso, ma cambia il momento in cui chi paga dovrà trattenere una quota e versarla come acconto delle imposte dovute da chi incassa.

Il rinvio non elimina la misura: concede solo tempo aggiuntivo per adeguare procedure e software. La conseguenza più concreta è che, fino al 30 aprile 2026, i pagamenti di provvigioni continueranno a seguire il regime precedente; dal 1° maggio 2026, invece, scatta l’obbligo generalizzato di trattenuta nei casi previsti.

Il riferimento principale: art. 25-bis Dpr 600/73 e aliquota al 23%

La disciplina della ritenuta sulle provvigioni ruota attorno all’art. 25-bis del Dpr 600/73. La regola generale prevede che chi esercita attività d’impresa (con esclusione delle imprese agricole) e corrisponde provvigioni per rapporti come commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza commerciale o procacciamento d’affari debba applicare una ritenuta “a titolo di acconto” dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dal percettore, con rivalsa.

L’aliquota indicata è il 23%, collegata al primo scaglione IRPEF. In termini semplici: su una provvigione pagata, una parte (23%) viene trattenuta dal committente e versata all’Erario; chi riceve il compenso la recupera poi come acconto nella propria dichiarazione fiscale.

Detta riteuta si applica sul 50% della provvigione, ovvero sul 20% se l’agente si avvale di dipendenti.

All’interno della norma esistono anche eccezioni: il comma 5 dell’art. 25-bis elenca alcune ipotesi in cui la ritenuta non si applica.

Tuttavia, negli ultimi anni l’elenco degli esonerati è stato ristretto più volte, con interventi successivi che hanno ridotto progressivamente le categorie fuori dal meccanismo della trattenuta.

In questo quadro si inserisce la ritenuta su provvigioni agenzie di viaggio, che passa da un regime di esenzione a un regime ordinario.

Chi riguarda e perché l’esenzione viene eliminata

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, co. 140, L. 199/2025) è intervenuta direttamente sull’esenzione, prevedendo la sua abolizione – a regime – per le provvigioni legate a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, con riferimento a specifiche categorie. Tra queste rientrano le agenzie di viaggio e turismo, oltre ad agenti e mediatori del comparto marittimo e aereo e ad altri operatori citati dalla norma.

L’effetto pratico è che la ritenuta su provvigioni agenzie di viaggio non è più un tema “di nicchia”. Riguarda il funzionamento quotidiano di pagamenti ricorrenti tra imprese, intermediari e soggetti che svolgono attività di intermediazione.

Il motivo del rinvio, però, non è politico ma tecnico-organizzativo. La documentazione parla di necessità di adeguamento dei sistemi informatici e di una revisione dei processi di fatturazione e contabilità: senza tempo aggiuntivo, l’adeguamento sarebbe stato difficile da sostenere entro la scadenza originaria.

In altre parole, la misura resta in piedi, ma la macchina amministrativa e quella aziendale devono essere pronte a gestire correttamente la ritenuta su provvigioni agenzie di viaggio senza errori di calcolo, registrazione e versamento.

Ritenuta su provvigioni agenzie di viaggio: conta la data di pagamento

Il punto più importante, spesso sottovalutato, è la regola temporale: per capire se applicare o no la ritenuta, conta l’atto del pagamento.

La conseguenza è netta:

  • per i pagamenti effettuati dal 1° maggio 2026, la provvigione rientra nel nuovo obbligo di trattenuta, anche se riguarda attività svolte o compensi “maturati” nei mesi precedenti;
  • per i pagamenti effettuati nel mese di aprile 2026, la ritenuta non si applica, anche se la provvigione si collega a contratti pluriennali o a rapporti continuativi.

Questa impostazione rende la programmazione dei pagamenti un tema centrale: la ritenuta su provvigioni agenzie di viaggio scatta con il bonifico (o comunque con il pagamento), non con la data del contratto o della prestazione. Lo stesso principio aiuta a leggere correttamente il periodo di “ponte” concesso fino al 30 aprile 2026.

In sintesi, la proroga offre un tempo breve ma utile per arrivare preparati: dal 1° maggio 2026 la ritenuta su provvigioni agenzie di viaggio entra davvero nella gestione ordinaria di contabilità e versamenti.

Riassumendo

  • La ritenuta su provvigioni agenzie di viaggio slitta al 1° maggio 2026.
  • Fino al 30 aprile 2026 resta valida l’esenzione temporanea.
  • La norma di riferimento è l’art. 25-bis Dpr 600/73.
  • L’aliquota prevista è del 23% a titolo di acconto.
  • L’esenzione viene abolita dalla L. 199/2025, art. 1, co. 140.
  • Conta la data di pagamento per applicare la ritenuta.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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