Lo scorso 18 settembre sono state pubblicate sul sito web ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario tutta una serie di decisioni anche in merito ai buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio la sentenza numero 13733 del 4 agosto 2020, ecco il link, ha come protagonista una risparmiatrice cointestataria con pari facoltà di rimborso di un titolo ordinario di lire 250.000 appartenente alla serie Q/P ed emesso il 27 agosto 1988. Il problema è che la donna ha comunicato di aver riscosso un importo in data 29 ottobre 2019 più basso di quello dovuto.

Ecco maggiori dettagli e quale è stato l’orientamento del Collegio di Bari.

Il buono serie Q/P sprovvisto di alcune indicazioni specifiche

La risparmiatrice che ha presentato ricorso all’ABF ha sottolineato che il suo buono fruttifero postale nella parte anteriore aveva indicazione serie originaria O e apposizione timbro P e poi Q/P. Sul retro, invece, il titolo presentava una tabella con i rendimenti originari e due timbri sovrapposti relativi alla serie P/O e Q/P. Il problema è che in entrambe le timbrature mancava l’indicazione specifica riguardante il rendimento dal ventunesimo al trentesimo anno. Quindi la signora era convinta che dovessero essere applicate le condizioni riportate originariamente sul titolo. Per questo ha chiesto che le venisse riconosciuta la differenza tra le condizioni della serie O stampate dietro al titolo e quanto già ottenuto in sede di rimborso per il periodo dal ventunesimo al trentesimo.

La risposta dell’intermediario

L’intermediario chiamato in causa in primo luogo ha chiarito che le variazioni del saggio di interesse dei buoni fruttiferi postali sono disposte con decreto del Ministero e che esse hanno effetto dal momento in cui entra in vigore il Decreto. Possono essere estese anche a una o a più precedenti serie. Quindi i titoli in oggetto appartenevano alla serie Q istituita con DM del 13 giugno 1986.

Gli stessi sono stati aggiornati con l’indicazione Q/P davanti e dietro con la tabella indicante i nuovi tassi di interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale.

Ha poi precisato che la tabella del Decreto Ministeriale indicava gli interessi applicabili stabilendo un interesse composto per i primi 20 anni ed un importo bimestrale. Quest’ultimo per ogni bimestre che sarebbe maturato dopo il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all’emissione. Esso era calcolato in base al tasso massimo raggiunto al ventesimo anno.

La decisione del Collegio di Bari

Il Collegio di Bari ha evidenziato che il bfp della serie Q, oggetto del ricorso, era stato rilasciato su un modulo cartaceo che riportava davanti la serie O sbarrata e due timbri: uno che indicava la serie P e l’altro la serie Q/P. Fin qui l’intermediario ha seguito le indicazioni correttamente. Ha evidenziato poi che sul retro del buono c’era la tabella stampata con i tassi di rendimento della serie O. Vi erano poi due timbri: il primo (riquadro blu) che riportava i tassi di rendimento della serie P/O ed il secondo (riquadro rosso) che riportava i tassi di rendimento della serie Q.

In caso di sovrapposizione delle timbrature, però, la più recente posizione condivisa dai Collegi è quella di ritenere applicabili le condizioni della serie Q indipendentemente dalla leggibilità dei timbri per cui l’operato dell’intermediario risulta essere corretto almeno per quanto concerne il rendimento applicato dal primo al ventunesimo anno.

Per quanto concerne invece gli anni dal 21° al 30°  si preferisce la soluzione più favorevole al cliente in quanto il timbro regolamentava soltanto gli interessi fino al ventesimo anno. Il Collegio di Bari ha quindi accolto il ricorso e disposto che l’intermediario provveda al rimborso del titolo della serie Q/P relativamente al periodo dal 21° al 30° anno applicando le condizioni risultanti dal titolo stesso oltre agli interessi dalla data del reclamo al saldo.

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