La gestione degli eventi lesivi durante il lavoro diventa più semplice e più digitale. Con la Circolare INAIL n. 17 del 29 aprile 2026 vengono chiariti i passaggi sulla certificazione medica e sul ritorno in servizio dopo l’assenza. Restano centrali il D.P.R. n. 1124/1965, il D. Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza e il D. Lgs. n. 151/2015, che ha spinto verso procedure meno pesanti. In questo scenario, infortuni su lavoro e ripresa dell’attività sono legati alla corretta circolazione delle informazioni tra medico, lavoratore, azienda e INAIL.
Il primo punto riguarda l’invio del certificato. Il medico o la struttura sanitaria che presta la prima assistenza deve trasmettere i dati all’Istituto in via telematica.
La procedura online riduce i tempi e consente di avviare la tutela senza passaggi superflui. Per questo, infortuni su lavoro e ripresa dell’attività dipendono sempre di più da documenti chiari, completi e disponibili in modo rapido.
Certificato medico: contenuti e valore
Il certificato medico per l’infortunio sul lavoro non serve solo a descrivere l’accaduto. È il documento che permette di valutare la durata dell’inabilità temporanea e l’eventuale diritto alle prestazioni economiche. Devono risultare diagnosi, prognosi, giorni di assenza e, quando emergono, possibili conseguenze permanenti. Questi elementi aiutano l’INAIL a definire il periodo coperto dall’assicurazione obbligatoria.
La circolare distingue varie fasi: primo certificato, certificato di prosecuzione, certificato finale e riammissione durante la temporanea. Sono categorie utili a ordinare la pratica, ma non tolgono valore giuridico al contenuto sanitario. Anche per questo, infortuni su lavoro e ripresa dell’attività richiedono attenzione fin dal primo accesso alle cure.
La trasmissione digitale consente un rapporto più lineare tra i soggetti coinvolti. Quando l’Istituto riceve già le informazioni necessarie, il lavoratore non deve produrre carte inutili. Il sistema punta quindi a un risultato pratico: meno burocrazia, senza ridurre controlli e garanzie.
Fine prognosi e rientro senza altri adempimenti
Il chiarimento più importante riguarda la fine della prognosi. Se l’ultimo certificato ricevuto dall’INAIL indica la conclusione del periodo di inabilità, può cessare anche l’indennità per temporanea, secondo l’art. 102 del D.P.R. n. 1124/1965. Non è sempre necessario un ulteriore certificato “definitivo” solo per confermare il rientro alla scadenza già indicata.
La regola semplifica la gestione ordinaria. Al termine dei giorni di prognosi, il ritorno in servizio può avvenire senza un nuovo documento, se non vi sono certificati successivi o peggioramenti. Nel tema degli infortuni su lavoro e ripresa dell’attività, questo evita ritardi e dubbi non necessari.
Resta ferma la possibilità di certificazioni medico-legali su richiesta dell’INAIL o dell’interessato. Possono essere usati anche strumenti di sanità digitale, quando compatibili con la valutazione richiesta. La telemedicina, quindi, non sostituisce le verifiche quando servono, ma può renderle più accessibili.
Se dopo la scadenza non arrivano altri certificati, l’Istituto può chiudere d’ufficio il periodo di inabilità entro quindici giorni. La previsione garantisce tempi più certi e aiuta a evitare pratiche sospese.
Anche da questo punto di vista, la materia diventa terreno di maggiore certezza amministrativa.
Infortuni su lavoro e ripresa dell’attività prima della prognosi
Diverso è il caso del rientro anticipato. Se il ritorno avviene prima della data fissata nella prognosi, serve una nuova certificazione medica. Il documento deve rideterminare la durata dell’inabilità e aggiornare la situazione sanitaria. Solo così l’INAIL può ricalcolare correttamente il periodo indennizzabile.
La regola tutela tutti. Un rientro troppo rapido, senza valutazione medica, può creare rischi per la salute e dubbi sulla copertura assicurativa. Perciò infortuni su lavoro e ripresa dell’attività devono distinguere il rientro naturale, alla scadenza, da quello anticipato.
Le stesse indicazioni valgono anche per la malattia professionale, con gli adattamenti richiesti dal caso concreto. Il quadro complessivo va verso procedure digitali, tempi certi e responsabilità più chiare. Così infortuni su lavoro e ripresa dell’attività possono essere gestiti con maggiore semplicità, nel rispetto delle tutele previste dalla legge.
Riassumendo
- Infortuni su lavoro e ripresa dell’attività dipendono dalla corretta certificazione medica.
- La Circolare INAIL n. 17/2026 chiarisce procedure e adempimenti.
- Il certificato deve indicare diagnosi, prognosi e durata dell’inabilità.
- Il rientro a fine prognosi non richiede un nuovo certificato.
- Il rientro anticipato richiede una nuova valutazione medica.
- Le regole valgono anche per le malattie professionali.