La NASPI è il sostegno economico destinato, in presenza dei requisiti richiesti, ai lavoratori subordinati rimasti senza impiego per una causa non dipendente dalla loro volontà. La disciplina di riferimento è contenuta nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Alla redazione è arrivato un caso particolare.
Una dipendente riceve la comunicazione di trasferimento presso una sede distante 47 chilometri dalla propria abitazione. La distanza, quindi, resta sotto la soglia dei 50 chilometri. Tuttavia, per raggiungere il nuovo ufficio con autobus e treno servono mediamente 95 minuti. La lavoratrice rifiuta lo spostamento e firma con l’azienda un accordo di cessazione davanti a un sindacato.
Il quesito è il seguente: la distanza inferiore a 50 chilometri esclude l’indennità NASPI, oppure il lungo tempo necessario con i mezzi pubblici consente comunque di ottenerla?
NASPI e accordo di cessazione: la regola generale
In linea ordinaria, la prestazione di disoccupazione NASPI presuppone la perdita involontaria del posto.
Per questo motivo, le dimissioni e la conclusione del contratto decisa di comune accordo non consentono normalmente di ricevere l’assegno.
Esistono, però, alcune deroghe. Una riguarda la risoluzione concordata nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 7 della legge n. 604 del 1966. Un’altra interessa il dipendente che non accetta di essere destinato a una sede particolarmente lontana o difficile da raggiungere.
In queste situazioni, la fine del rapporto non viene considerata una scelta completamente libera. La decisione nasce, infatti, da un cambiamento rilevante imposto nell’organizzazione della prestazione lavorativa. È proprio questo elemento a rendere possibile l’accesso alla tutela previdenziale, purché la vicenda sia documentata correttamente.
Le due soglie non devono essere superate insieme
Il punto decisivo del caso riguarda il rapporto tra distanza e durata del viaggio.
I parametri applicati dall’INPS sono alternativi, non cumulativi.
La protezione può essere riconosciuta quando la nuova sede si trova a più di 50 chilometri dalla residenza. Lo stesso vale, però, quando il tragitto richiede mediamente almeno 80 minuti utilizzando il trasporto pubblico.
Non è, quindi, necessario che entrambe le condizioni siano presenti. Basta che ne ricorra una. Nel caso esaminato, i 47 chilometri non sono sufficienti da soli, ma i 95 minuti di percorrenza superano il secondo limite. Questo dato può rendere il rifiuto, e quindi, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, compatibile con il diritto alla NASPI.
Il tempo non dovrebbe essere indicato in modo generico. È opportuno conservare orari ufficiali, coincidenze, tempi di attesa e percorso normalmente disponibile nei giorni lavorativi.
Perché è importante firmare in una sede protetta
La modalità con cui termina il contratto può incidere in maniera determinante. Un semplice accordo privato sottoscritto in azienda rischia di essere interpretato come una cessazione volontaria ordinaria (dimissioni volontarie).
Nel caso proposto, invece, l’intesa viene formalizzata davanti al sindacato, cioè in una sede nella quale il lavoratore riceve assistenza e la propria volontà viene verificata. Nel verbale dovrebbe risultare chiaramente che la chiusura del rapporto deriva dal mancato consenso al trasferimento e dalle difficoltà oggettive del tragitto.
Quando la NASPI può essere concessa nel caso concreto
La risposta al quesito è positiva, ma non automatica.
La lavoratrice può chiedere l’indennità perché il viaggio medio di 95 minuti supera il parametro temporale, anche se la sede dista meno di 50 chilometri.
Restano necessari gli altri requisiti stabiliti dal decreto legislativo n. 22/2015. In particolare, devono risultare almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti la cessazione.
La Circolare INPS n. 98/2025 ha inoltre chiarito che questa specifica risoluzione non rientra tra le cessazioni volontarie soggette al requisito contributivo aggiuntivo previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera c-bis, del medesimo decreto.
In conclusione, non conta soltanto il numero dei chilometri. Quando il collegamento pubblico richiede almeno 80 minuti, il rifiuto del trasferimento può giustificare la cessazione e consentire l’accesso alla NASPI, a condizione che l’accordo sia formalizzato correttamente e che il lungo tragitto sia dimostrabile.


