La prospettiva di una riapertura rottamazione quater ha animato il dibattito durante l’esame parlamentare del decreto Milleproroghe 2026. Tuttavia, nel testo definitivo di conversione, la proposta non ha trovato spazio. Resta, quindi, invariato il quadro normativo già in vigore, senza nuove possibilità automatiche per chi è decaduto dalla definizione agevolata.
Riapertura rottamazione quater: stop nel Milleproroghe 2026
Nel corso della conversione in legge del DL Milleproroghe 2026 era stato presentato un emendamento che puntava a introdurre una riapertura rottamazione quater limitata a una platea ben precisa. L’obiettivo era offrire un’ulteriore chance ai contribuenti che, dopo essere stati riammessi alla procedura, non avevano rispettato una delle scadenze successive.
La proposta si inseriva nel solco dell’art. 3-bis del D.L. n. 202/2024, norma che aveva già previsto una riammissione per i soggetti decaduti al 31 dicembre 2024 a causa di pagamenti omessi, insufficienti o tardivi. L’emendamento mirava a intervenire nuovamente sui termini, ma esclusivamente per chi aveva già beneficiato di tale rientro.
In sostanza, la riapertura rottamazione quater avrebbe rappresentato un correttivo mirato, senza modificare l’impianto generale della misura. Tuttavia, la mancata approvazione nel testo finale ha lasciato immutato il sistema vigente.
Come funziona la quarta definizione agevolata delle cartelle
La quarta edizione della rottamazione delle cartelle è stata introdotta dai commi 231-252 della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). La misura consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 versando esclusivamente:
- le somme dovute a titolo di capitale;
- le spese per procedure esecutive e notifiche.
Non sono, invece, dovute le sanzioni e gli interessi di mora.
Si tratta di un meccanismo che permette un alleggerimento significativo del debito complessivo.
Successivamente, l’art. 3-bis del D.L. n. 202/2024 ha previsto la possibilità di rientrare nella procedura per chi era decaduto entro il 31 dicembre 2024. La domanda di riammissione doveva essere presentata entro il 30 aprile 2025. In fase di adesione, era possibile scegliere tra due modalità di pagamento:
- versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
- pagamento dilazionato fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo.
Per i contribuenti ordinari, il piano originario poteva arrivare fino a 20 rate.
Le prime due scadenze per i riammessi erano fissate al 31 luglio 2025 e al 30 novembre 2025. Le rate successive sono previste il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre negli anni 2026 e 2027. Per ogni appuntamento è riconosciuto un margine di tolleranza di 5 giorni. Il superamento di tale limite, anche per un pagamento parziale, comporta la perdita automatica dei benefici.
Chi sarebbe stato interessato dalla mini riapertura
La proposta di riapertura rottamazione quater contenuta nell’emendamento al Milleproroghe 2026 era rivolta esclusivamente ai contribuenti già riammessi ai sensi del D.L. n. 202/2024. Nel dettaglio, si trattava di soggetti che:
- avevano pagato la prima rata entro il 31 luglio 2025;
- non avevano versato la seconda rata in scadenza il 30 novembre 2025;
- risultavano, quindi, decaduti una seconda volta.
L’emendamento prevedeva la possibilità di effettuare il pagamento della seconda rata entro il 28 febbraio, evitando così la perdita definitiva delle agevolazioni.
Se approvata, la riapertura rottamazione quater avrebbe consentito di recuperare i benefici senza subire l’immediata ripresa delle azioni di riscossione. L’intervento, però, non avrebbe riguardato altri casi di inadempimento né introdotto una nuova sanatoria generalizzata.
Si trattava, dunque, di una misura circoscritta, destinata a chi aveva già dimostrato una volontà di regolarizzazione ma era incorso in una successiva irregolarità limitata alla seconda rata.
Riapertura rottamazione quater: cosa resta dopo la mancata approvazione
Con la conversione definitiva del DL Milleproroghe 2026, la riapertura rottamazione quater non è entrata in vigore. Le regole attuali restano, quindi, quelle stabilite dalla L. n. 197/2022 e dal D.L. n. 202/2024.
Chi è in regola con i versamenti deve proseguire secondo il calendario previsto. Al contrario, i contribuenti decaduti per mancato pagamento oltre il termine di tolleranza di 5 giorni non possono contare su una riammissione automatica.
È stata menzionata, tuttavia, la possibilità di riprendere in futuro il contenuto dell’emendamento, ma allo stato attuale non vi sono novità operative. L’assenza della riapertura rottamazione quater conferma, pertanto, un principio di rigore: il rispetto puntuale delle scadenze è condizione essenziale per mantenere i benefici della definizione agevolata.
In conclusione, il quadro resta stabile e privo di ulteriori finestre di recupero. La disciplina vigente continua ad applicarsi senza modifiche, in attesa di eventuali sviluppi normativi che, per ora, non risultano adottati.
Riassumendo
- La riapertura rottamazione quater non è entrata nel Milleproroghe 2026.
- L’emendamento riguardava riammessi decaduti per mancato pagamento seconda rata 2025.
- La rottamazione quater deriva dai commi 231-252, L. 197/2022.
- Previsto pagamento solo capitale e spese, escluse sanzioni e interessi.
- Riammissione disciplinata dall’art. 3-bis D.L. 202/2024 entro 30 aprile 2025.
- Nessuna nuova chance: restano valide regole e scadenze attuali.