L’iscrizione all’AIRE in corso d’anno obbliga il contribuente ad uscire dal regime forfettario solo dall’anno successivo, ciò non renderà necessario correggere le fatture emesse nell’anno d’iscrizione all’AIRE senza Iva e senza ritenuta d’acconto.
L’Agenzia delle entrate si è espressa in tal senso con la risposta n°149/2025 del 9 giugno.
Il chiarimento è stato fornito ad un ingegnere che si è avvalso del regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014).
Il contribuente ha fatto presente di essere iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero dal 15 maggio 2024 anche se l’avvenuta iscrizione gli è stata comunicata a febbraio 2025.
L’iscrizione all’Aire ha comportato per il richiedente la perdita di uno dei requisiti essenziali per l’accesso al regime di favore, ossia della residenza fiscale in Italia.
Il regime forfettario. Le cause di esclusione
L’Agenzia delle entrate ricorda innanzitutto che, in base al comma 57 della norma che disciplina il regime speciale, possono beneficiare del forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente:
- hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 85mila euro;
- hanno sostenuto spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori non superiori a 20mila euro.
Al contempo, sono previste delle cause ostative all’applicazione del regime.
Non possono, ad esempio, optare per il forfetario i non residenti ad eccezione di coloro che hanno la residenza in uno Stato Ue o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
L’adesione allo speciale regime comporta oltre a una tassazione sostitutiva agevolata del reddito imponibile, la semplificazione di alcuni adempimenti fiscali, tra cui:
- ai fini Iva, l’esclusione dell’obbligo di rivalsa all’atto della fatturazione dei ricavi e dei compensi;
- ai fini delle imposte dirette, i ricavi e i compensi percepiti non sono soggetti alla ritenuta d’acconto.
Da qui, si trattava di capire come la perdita della residenza incideva sul regime forfettario. La fuoriuscita dal regime si ha nell’anno di iscrizione all’AIRE o in quello successivo?
Vediamo come ha risposto l’Agenzia delle entrate nell’interpello n°149/2025 sul forfettario.
Regime forfettario. Cosa succede se il contribuente si iscrive all’AIRE?
Per effetto delle modifiche in essere dal 1° gennaio 2023 il regime forfettario cessa in via ordinaria, dall’anno successivo al venir meno dei requisiti previsti per beneficiarne a meno che i ricavi e i compensi non superino i 100mila.
In quest’ultimo caso:
- il forfettario decade dall’anno stesso in cui tale tetto è stato superato;
- l’Iva è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento della suddetta soglia.
Difatti, se i ricavi/compensi vanno oltre 100.000 euro in corso d’anno d’imposta, il contribuente applica le regole ordinarie di fatturazione a partire dall’operazione che ha portato al superamento del limite.
Si pagherà l’IRPEF per tutto l’anno.
In sostanza, dall’analisi del quadro normativo e dalla lettura dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 32/2023 emerge che l’unica causa di cessazione “immediata” dal forfetario è rappresentata dal superamento del limite di ricavi e compensi per un importo superiore a 100mila euro.
Pertanto, il sopraggiungere delle altre cause ostative previste dal comma 57, tra cui il trasferimento del contribuente all’estero, determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall’anno successivo a quello in cui l’evento si è verificato.
In sintesi, secondo l’Agenzia delle entrate l’iscrizione all’Aire del professionista a decorrere 15 maggio 2024 non produce la fuoriuscita immediata dal trattamento di favore già dal periodo d’imposta 2024 con conseguente transizione automatica al regime ordinario.
Il contribuente non deve quindi “correggere’”, come ipotizzato, le fatture già emesse nel 2024 senza applicazione dell’Iva e della ritenuta d’acconto.
Riassumendo
- Tempistica dell’uscita dal forfettario. L’iscrizione all’AIRE è causa ostativa, ma fa decadere dal regime forfettario solo dal periodo d’imposta successivo. Non scatta alcuna “decadenza immediata” nell’anno in cui avviene l’iscrizione.
- Fatture già emesse. Poiché la fuoriuscita opera dall’anno dopo, le fatture emesse durante l’anno di iscrizione (2024) restano valide senza IVA né ritenuta d’acconto. Non occorrono note di variazione o rettifiche.
- Unica causa di decadenza immediata. L’uscita “in corso d’anno” si verifica solo se ricavi/compensi superano 100 000 €: da quell’operazione scattano obblighi IVA e di ritenuta e l’Irpef ordinaria per tutto l’anno.
- Requisiti e limiti da ricordare. Restano invariati gli altri requisiti del regime (ricavi/compensi ≤ 85 000 € e spese per lavoro dipendente ≤ 20 000 €). E l’esclusione per i non residenti, salvo eccezioni per UE/SEE con almeno il 75% del reddito prodotto in Italia.
- Applicazione al caso concreto. L’ingegnere iscritto all’AIRE dal 15 maggio 2024 (comunicazione ricevuta a febbraio 2025) continuerà a godere delle semplificazioni forfettarie per tutto il 2024.