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Quando i ricorsi del processo tributario viaggiano insieme e quando è meglio separarli

Riunione e separazione dei ricorsi nel processo tributario: quando conviene trattarli insieme e quando dividerli per efficienza e coerenza.
29 Aprile 2026
processo tributario

Nel processo tributario può accadere che più ricorsi, pur nascendo da atti diversi o da iniziative formalmente autonome, raccontino in realtà una storia molto simile. A volte hanno lo stesso oggetto; altre volte sono così collegati da rendere poco sensato esaminarli in compartimenti stagni. In questi casi il sistema processuale prevede uno strumento semplice nella logica, ma molto importante negli effetti pratici: la riunione dei ricorsi. Accanto a questa, esiste anche il rimedio opposto, cioè la separazione, quando trattare tutto insieme finisce per complicare anziché semplificare.

La disciplina è contenuta nell’art. 29 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rubricato “Riunione dei ricorsi”.

La norma, letta in chiave divulgativa, esprime un criterio di buon senso: i processi che si assomigliano molto o che sono strettamente collegati possono essere trattati insieme, ma solo finché questa scelta aiuta davvero la decisione e non la rallenta.

Perché il sistema prevede la riunione

Per capire il tema, conviene partire da un’immagine concreta. Si immagini un contribuente che presenti più ricorsi contro atti impositivi diversi, tutti però fondati sulla medesima contestazione dell’amministrazione. Oppure si pensi a controversie tra loro legate, nelle quali la decisione di una rischia di influenzare fortemente l’altra. In uno scenario simile, affrontare ogni fascicolo come se fosse isolato può comportare duplicazioni: stesse questioni da studiare più volte, stessi documenti da esaminare, stessi nodi interpretativi da sciogliere in procedimenti paralleli. La riunione serve proprio a evitare questa dispersione.

Il ruolo del presidente della sezione

La norma affida un primo potere organizzativo al presidente della sezione. Se i ricorsi assegnati alla stessa sezione hanno il medesimo oggetto oppure risultano connessi, il presidente può disporne la riunione con decreto, e può farlo in qualunque momento.

È un dato significativo: non si tratta di una scelta confinata all’avvio del giudizio, ma di uno strumento utilizzabile anche successivamente, quando emerga più chiaramente il legame tra le cause.

Questa elasticità risponde a un’esigenza pratica evidente. Non sempre, infatti, la connessione tra i ricorsi è immediatamente percepibile. Talvolta la parentela tra le liti emerge solo leggendo le difese, confrontando gli atti impugnati o verificando che la questione giuridica centrale è identica. La possibilità di intervenire “in qualunque momento” consente dunque di adattare l’organizzazione del processo alla realtà concreta della controversia, invece di irrigidirla in schemi troppo formali.

Quando le cause pendono davanti a sezioni diverse

La regola si fa ancora più interessante quando i processi non pendono davanti alla stessa sezione, ma davanti a sezioni diverse della stessa commissione. In questa ipotesi non è il singolo presidente di sezione a decidere il coordinamento generale, bensì il presidente della commissione, che può intervenire d’ufficio, su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni. Il suo compito è individuare, con decreto, la sezione davanti alla quale i processi dovranno proseguire. Solo dopo questa scelta organizzativa la sezione individuata potrà provvedere alla riunione.

Anche qui la logica è intuitiva: prima si evita che fascicoli collegati restino dispersi in uffici interni diversi; poi li si concentra davanti a un unico collegio o, comunque, a un’unica sezione capace di trattarli in modo coordinato.

È una dinamica che punta non soltanto al risparmio di attività processuale, ma anche alla coerenza delle decisioni. Quando questioni molto simili vengono esaminate contestualmente, diminuisce il rischio di esiti disallineati su fattispecie sostanzialmente omogenee.

Riunire non significa confondere tutto

Per i lettori non specialisti, è utile precisare un punto spesso trascurato: riunire non significa fondere totalmente i ricorsi fino a cancellarne ogni individualità. Sul piano pratico, la trattazione diventa comune, ma il giudice deve comunque considerare le peculiarità di ciascuna posizione. Del resto, anche la prassi amministrativa ha segnalato la delicatezza del tema. La Circolare Agenzia delle Entrate n. 56 del 2007 ricorda che, in assenza di specifiche disposizioni normative sulla natura dei ricorsi riuniti, la giurisprudenza non ha espresso una posizione univoca: secondo un orientamento, i ricorsi, pur trattati e decisi congiuntamente, mantengono la propria autonomia; secondo un diverso filone, una volta disposta la riunione, tale autonomia si attenua in misura più marcata. È un dibattito tecnico, ma il suo messaggio essenziale è chiaro: la riunione è uno strumento di gestione del processo, non una scorciatoia che rende automaticamente identiche controversie che identiche non sono.

Quando la separazione diventa la scelta più utile

La riunione, dunque, è spesso utile. Ma non sempre. Ed è proprio qui che entra in gioco l’altro lato della medaglia: la separazione. Il collegio, se si accorge che la trattazione unitaria dei processi connessi finisce per ritardare o rendere più gravoso il loro esame, può disporne la separazione con ordinanza motivata. In altri termini, il sistema non considera la riunione come un valore in sé; la considera, piuttosto, un mezzo al servizio dell’efficienza e della qualità della decisione.

Questo aspetto merita attenzione, perché mostra una concezione molto pragmatica del processo. Unire più ricorsi può essere conveniente quando le questioni sono davvero sovrapponibili oppure fortemente intrecciate. Può invece diventare controproducente quando i fascicoli, pur legati da qualche elemento comune, presentano sviluppi istruttori diversi, tempi differenti o complessità tali da appesantire l’insieme.

In casi del genere, la separazione non rappresenta un fallimento dell’organizzazione processuale, ma una correzione di rotta. Serve a evitare che una controversia più semplice resti bloccata dietro a una più complessa, o che l’esame unitario produca un effetto-paralisi.

Il riscontro nella prassi dell’amministrazione finanziaria

Anche la prassi dell’amministrazione finanziaria conferma la rilevanza della separazione. La Circolare Agenzia delle Entrate n. 48/E del 2011 richiama espressamente la facoltà del giudice di disporre la separazione delle liti ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 546 del 1992, evidenziandone le conseguenze pratiche in tema di sospensione e adempimenti processuali. È un richiamo utile perché mostra come la separazione non sia una previsione teorica o marginale, ma uno strumento concretamente incidente sullo svolgimento del contenzioso.

Sul versante opposto, la Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2011 sottolinea invece l’utilità della riunione quando vi siano ricorsi distinti ma pendenti davanti alla stessa commissione, anche nell’ottica di realizzare un simultaneus processus, cioè una trattazione coordinata e simultanea delle controversie collegate. L’espressione è tecnica, ma il concetto è facilmente traducibile: decidere insieme ciò che nasce insieme o si regge sugli stessi presupposti può rendere il processo più ordinato e più razionale.

Un equilibrio tra ordine e flessibilità

Guardando la norma, il punto più interessante è forse proprio l’equilibrio che essa costruisce. Da un lato, il legislatore favorisce il coordinamento tra le liti connesse; dall’altro, evita che il coordinamento diventi una gabbia. Il presidente della sezione e il presidente della commissione svolgono una funzione di regia iniziale, orientata a mettere ordine nei fascicoli. Il collegio, invece, conserva il potere di verificare se quell’assetto organizzativo sia davvero utile alla decisione. Se lo è, i ricorsi restano uniti; se non lo è più, si separano.

Perché questa regola conta anche per chi non è specialista

Per il contribuente e per i professionisti che lo assistono, questa disciplina ha riflessi molto concreti. Incide sui tempi del giudizio, sulla strategia difensiva, sulla possibilità di valorizzare elementi comuni a più controversie e, al contempo, sulla necessità di non perdere di vista le differenze tra una posizione e l’altra. Sapere che ricorsi collegati possono essere riuniti aiuta a comprendere perché alcune liti procedano congiuntamente; sapere che possono essere separati aiuta invece a leggere correttamente le scelte del collegio quando la trattazione unitaria diventa troppo onerosa.

La logica di fondo: riunire quando serve, separare quando conviene

In definitiva, la regola contenuta nell’art. 29 del processo tributario restituisce un’idea moderna dell’organizzazione giudiziaria: i fascicoli non sono contenitori chiusi, ma elementi di un sistema che deve sapersi adattare. Riunire quando serve, separare quando conviene: è questa la formula che consente alla giustizia tributaria di cercare un equilibrio tra economia processuale, chiarezza dell’esame e ragionevole durata della trattazione. Per chi osserva il processo dall’esterno, può sembrare una questione di mera tecnica. In realtà, è uno dei modi con cui il diritto prova a trasformare la complessità in ordine, senza sacrificare l’attenzione al caso concreto.

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