Professionisti: deducibilità della rendita catastale. Quando non è possibile?

Con una recente ordinanza, la Suprema Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un contribuente che chiedeva la deduzione delle spese della casa adibita a studio.
5 anni fa
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In linea di principio, ai sensi dall’articolo 54, comma 3 del TUIR, i professionisti possono dedurre al 50% le spese per abitazione ad uso promiscuo, indipendentemente dall’effettiva percentuale di utilizzo.

Questo tipo di deduzione è valida per:

  • Utenze varie;
  • Canone di affitto;
  • Rendita catastale nel caso di immobile di proprietà.

Nessuna deduzione se si dispone di un immobile adibito “esclusivamente” all’uso professionale

Con ordinanza n. 31621 del 4/12/2019, la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un avvocato, in quanto, secondo quest’ultima, la norma sopra citata prevede la deduzione al 50% della rendita o del canone di locazione dell’immobile adibito ad uso promiscuo, ma solo se il professionista non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’uso professionale e non a quello abitativo.

In questo caso, il ricorso del contribuente nasce dal fatto che l’immobile di proprietà, ad uso professionale, fosse, nel periodo considerato, locato ad altri professionisti.

Per gli ermellini, ciò non è un fattore determinante, e chiariscono, attraverso l’ordinanza di cui sopra, quanto segue: “la deduzione del 50% della rendita catastale, nel caso di immobile adibito ad uso promiscuo è possibile a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione”. Circostanza esclusa nel caso di specie.

Leggi anche: “Auto aziendali: come saranno deducibili nel 2020?”.

 

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