La Corte costituzionale ha chiarito un punto che negli ultimi anni aveva generato molti dubbi tra i dipendenti pubblici coinvolti in vicende di causa di servizio. Con la sentenza n. 37/2026, pubblicata il 23 marzo 2026, è stato affermato che il vecchio beneficio non può essere riconosciuto a chi aveva subito l’infermità prima della riforma, ma aveva terminato il rapporto di lavoro solo dopo l’entrata in vigore del nuovo assetto previsto dall’art. 6, c. 1, DL n. 201/2011. Il tema riguarda la pensione privilegiata e il confine tra un diritto già formato e una semplice attesa di fatto.
Cos’è la pensione privilegiata
La pensione privilegiata ordinaria è una prestazione riconosciuta in Italia ad alcune categorie del pubblico impiego, comprese le forze dell’ordine, quando un’infermità permanente deriva da causa di servizio.
Si tratta di un trattamento particolare perché può essere concesso anche in assenza dei normali requisiti anagrafici o contributivi richiesti per la pensione ordinaria. Il presupposto essenziale è che l’invalidità sia accertata in modo ufficiale e rientri nelle menomazioni classificate nelle tabelle A o B, dalla 1ª alla 8ª categoria.
In pratica, questa misura tutela chi ha riportato danni stabili alla salute nello svolgimento dell’attività lavorativa per lo Stato, riconoscendo un sostegno economico legato alla gravità dell’infermità e al suo collegamento diretto con il servizio prestato.
Pensione privilegiata e confini del diritto
Il punto centrale della decisione è semplice: il solo danno subito durante il servizio non basta a far nascere il diritto. La Consulta ha ricordato che la pensione privilegiata ha natura speciale e funziona come tutela collegata alla fine del rapporto di impiego.
Per questa ragione, l’evento lesivo, da solo, non è sufficiente, così come non basta neppure il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Senza la cessazione dal servizio, il diritto non si perfeziona.
La vicenda esaminata nasce da giudizi davanti alla Corte dei conti. In quei procedimenti erano coinvolti lavoratori che avevano riportato infermità prima dell’abrogazione dell’istituto, avvenuta con la riforma Fornero, ma che avevano lasciato il servizio e presentato la domanda soltanto dopo. Il giudice rimettente aveva ipotizzato un contrasto con l’art. 3 della Costituzione, ritenendo irragionevole la mancata tutela di chi, al momento della riforma, non aveva ancora visto iniziare il termine per presentare istanza. La Corte costituzionale, però, ha escluso tale contrasto.
Il punto decisivo è la cessazione dal servizio
Nella motivazione emerge una regola precisa: il presupposto indispensabile è la cessazione del rapporto. Solo da quel momento può entrare in gioco la pensione privilegiata. Questo significa che la tutela transitoria prevista dal legislatore vale per le situazioni già consolidate oppure vicine al consolidamento quando la riforma è entrata in vigore, non per i casi ancora incompleti sotto il profilo giuridico.
La Corte ha ritenuto legittima la scelta di salvaguardare i procedimenti già avviati o i termini ancora aperti soltanto quando il rapporto di impiego era già cessato prima della novella. In questa prospettiva, il legislatore ha esercitato una discrezionalità ampia, ammessa in materia previdenziale, purché la disciplina non sia arbitraria.
Secondo la sentenza, limitare la protezione alle posizioni già maturate secondo la normativa precedente rientra in una scelta ragionevole e coerente con il passaggio al nuovo regime.
Diritti maturati e semplici attese
Il vero discrimine, dunque, sta nella differenza tra diritto acquisito (c.d. cristallizzazione) e aspettativa di fatto. Se la cessazione dal servizio era già avvenuta prima dell’abrogazione, il lavoratore poteva trovarsi in una posizione già definita o comunque definibile secondo le vecchie regole. Se invece la cessazione è arrivata dopo, la pensione privilegiata non era ancora nata sul piano giuridico. In quel caso non esiste un diritto quesito, ma soltanto una speranza collegata alla normativa allora vigente.
Dal punto di vista pratico, la decisione offre una lettura molto netta della fase transitoria. Non conta soltanto il momento in cui si è verificata l’infermità, ma conta soprattutto quando si è concluso il rapporto di lavoro. È questo l’elemento che separa le posizioni effettivamente protette da quelle rimaste fuori dalla salvaguardia. La pronuncia, quindi, riduce gli spazi di interpretazione estensiva e conferma che la disciplina speciale non può essere applicata oltre i limiti fissati dal legislatore.
Pensione privilegiata, effetti pratici della sentenza
Sul piano operativo, la sentenza n. 37/2026 conferma che la pensione privilegiata non può essere richiesta facendo leva sul solo fatto che l’infermità sia sorta in epoca anteriore alla riforma. Occorre che, prima del cambio normativo, si fosse già verificato l’evento decisivo della cessazione dal servizio, oppure che vi fosse una situazione già incardinata nei tempi e nei modi previsti dal vecchio sistema. In mancanza di questi elementi, la domanda non trova copertura nella disciplina transitoria.
La pronuncia ha anche un valore più generale, perché ribadisce un principio spesso richiamato nei passaggi da un regime previdenziale a un altro: l’ordinamento tutela i diritti già formati, non le mere previsioni future. Per questo la pensione privilegiata resta riconoscibile solo entro confini rigorosi, mentre chi non aveva ancora concluso il rapporto al momento dell’abrogazione resta fuori dalla protezione speciale prevista dal vecchio assetto.
In sintesi, la pensione privilegiata continua a esistere solo per le situazioni già maturate o concretamente maturabili secondo la disciplina anteriore, senza estensioni fondate su aspettative di fatto.
Riassumendo
- La Corte Costituzionale interviene sulla pensione privilegiata (sentenza n. 37/2026)
- La pensione privilegiata spetta solo se il rapporto di lavoro è già cessato.
- L’infermità da sola non basta a far nascere il diritto.
- La Corte costituzionale distingue tra diritto acquisito e semplice aspettativa.
- La tutela transitoria vale solo per posizioni già consolidate.
- Conta la data di cessazione del servizio, non solo quella dell’infermità.
- La sentenza limita interpretazioni estensive del vecchio regime previdenziale.