La pensione di reversibilità è la prestazione erogata ai superstiti di un pensionato deceduto. Generalmente spetta al coniuge superstite, ma può essere riconosciuta anche ai figli e, in alcuni casi particolari, ad altri familiari, con percentuali differenti e al ricorrere di specifiche condizioni.
Oggi affrontiamo però uno dei casi più delicati: quello dell’ex coniuge divorziato. È possibile ottenere la reversibilità dopo il divorzio? La risposta non è univoca e dipende da alcuni requisiti fondamentali, oltre che da situazioni particolari come quella che segue.
“Buonasera, sono Beatrice e sono una divorziata. Ho 64 anni di età e il 20 gennaio scorso è stata pubblicata la sentenza di divorzio dal mio ex marito.
Vi chiedo se vale la regola dei 6 mesi perché la sentenza passi in giudicato. La domanda mi è sorta perché a fine marzo il mio ex marito, pensionato, è deceduto. Nel divorzio non ho chiesto nulla, né mantenimento né assegni. Da quanto leggo, non avrei diritto alla reversibilità. Ma se il divorzio non è ancora definitivo, posso fare domanda all’INPS?”
La moglie divorziata e la pensione di reversibilità del marito
Come già evidenziato più volte, la pensione di reversibilità può spettare sia al coniuge sia all’ex coniuge. Nel caso di un pensionato che si sia sposato due volte, la quota spettante (pari al 60% della pensione del defunto) viene suddivisa tra coniuge ed ex coniuge secondo quanto stabilito dal giudice, che tiene conto di elementi come:
- la durata dei matrimoni;
- il tenore di vita;
- il periodo in cui sono stati maturati i contributi.
Diversa è la situazione quando non ci sono nuovi matrimoni dopo la separazione: in quel caso, la reversibilità può spettare all’ex coniuge, purché siano rispettati i requisiti previsti.
Tuttavia, quando si arriva al divorzio, le regole cambiano sensibilmente.
Pensione di reversibilità all’ex moglie dopo il divorzio? Due casi che lo rendono possibile
In linea generale, l’ex coniuge divorziato non ha diritto automatico alla pensione di reversibilità. Tuttavia, esistono due condizioni fondamentali che possono rendere possibile il riconoscimento della prestazione.
La prima è che, nella sentenza di divorzio, era previsto un assegno divorzile a favore dell’ex coniuge. Senza questo requisito, il diritto alla reversibilità viene meno.
La seconda riguarda l’assenza di un nuovo matrimonio: l’ex coniuge perde infatti il diritto alla reversibilità nel momento in cui si risposa.
C’è poi un aspetto cruciale legato alle tempistiche della sentenza di divorzio. Una sentenza non produce effetti immediati definitivi: deve infatti “passare in giudicato”. Generalmente ciò avviene:
- dopo 6 mesi dalla pubblicazione, oppure
- dopo 30 giorni dalla notifica, in alcuni casi specifici
Finché la sentenza non è definitiva, il coniuge non è ancora giuridicamente “ex”. Questo significa che, se il decesso avviene prima che il divorzio diventi definitivo, il superstite può essere considerato ancora coniuge a tutti gli effetti.
Ed è proprio questo il punto centrale del caso descritto: se il divorzio non era ancora definitivo al momento della morte, la pensione di reversibilità può spettare, anche in assenza di assegno divorzile, perché gli effetti del divorzio non si erano ancora consolidati.
In conclusione, si tratta di una materia complessa, in cui tempistiche e dettagli giuridici fanno la differenza. E proprio per questo, in situazioni simili, è sempre opportuno verificare attentamente la propria posizione prima di rinunciare a un diritto potenzialmente spettante.