Il regime fiscale dedicato ai pensionati esteri continua a richiamare interesse. La misura consente, a determinate condizioni, di pagare un’imposta sostitutiva del 7 per cento sui redditi prodotti fuori dall’Italia. L’agevolazione riguarda chi percepisce una pensione di fonte estera e sposta la residenza fiscale in alcuni piccoli Comuni italiani. L’obiettivo non è solo tributario: la norma punta anche a sostenere territori con pochi abitanti, favorendo nuovi residenti, consumi locali e maggiori entrate per lo Stato.
Pensionati esteri: come funziona la tassazione al 7%
Il quadro normativo di riferimento è l’articolo 24-ter del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), introdotto dall’articolo 1, comma 273, della legge n.
145 del 2018, cioè la Legge di Bilancio 2019. La disposizione prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 7% per i titolari di pensione erogata da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
Il beneficio riguarda i redditi di fonte estera, non solo la pensione. Si tratta, quindi, di un regime opzionale, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. L’imposta sostitutiva prende il posto della tassazione ordinaria italiana su tali redditi, con un’aliquota unica e più bassa rispetto agli scaglioni IRPEF ordinari.
La disciplina non si applica ovunque. È necessario stabilire la residenza in Comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti situati nel Mezzogiorno, oppure in aree colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, sempre nel rispetto del limite demografico previsto.
I requisiti territoriali e fiscali da rispettare
La scelta del Comune è centrale. Rientrano nella misura diversi territori del Sud Italia e alcune zone dell’Appennino interessate dai terremoti. Il legislatore ha collegato il vantaggio fiscale a un obiettivo di riequilibrio territoriale: portare nuovi residenti in luoghi che spesso soffrono spopolamento, invecchiamento della popolazione e minore attività economica.
Per accedere al regime, il trasferimento della residenza deve essere reale e conforme all’articolo 2 del TUIR, che definisce la residenza fiscale delle persone fisiche. Non basta una presenza formale: contano iscrizione anagrafica, domicilio, dimora abituale e legami personali ed economici.
I pensionati esteri interessati devono inoltre provenire da Paesi con i quali l’Italia ha accordi di cooperazione amministrativa. Questo aspetto serve a garantire controlli fiscali efficaci e scambio di informazioni tra amministrazioni.
I dati mostrano una crescita costante
I numeri, illustrati dal dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) all’interrogazione parlamentare dello scorso 1° luglio 2026, confermano che la misura sta diventando più conosciuta. Dai dati delle dichiarazioni fiscali emerge un aumento rilevante dei contribuenti che hanno scelto questa opzione: si passa da 61 soggetti nel periodo d’imposta 2019 a 933 nel 2024.
Anche il gettito è salito nel tempo. Le entrate complessive superano gli 11 milioni di euro, con una quota riferita al 2026 pari a 909.575 euro. Non si tratta di importi enormi rispetto al bilancio pubblico, ma il dato segnala una tendenza chiara: il regime sta producendo effetti misurabili.
Le adesioni risultano concentrate soprattutto in regioni come Abruzzo, Puglia e Sicilia. Questo conferma che il vantaggio fiscale può incidere sulle scelte di trasferimento, soprattutto quando si unisce a costo della vita più basso, clima favorevole e qualità dei servizi locali.
Pensionati esteri e impatto sui piccoli Comuni
L’arrivo di nuovi residenti può generare effetti concreti per le comunità locali. Una pensione spesa in Italia sostiene negozi, artigiani, servizi sanitari privati, affitti, ristrutturazioni e consumi quotidiani. Per i piccoli centri, anche poche decine di nuovi abitanti possono rappresentare una spinta significativa.
Il regime dei pensionati esteri ha quindi una doppia funzione: fiscale e territoriale. Da un lato offre una tassazione semplice e prevedibile; dall’altro prova a rendere più attrattive aree che hanno bisogno di popolazione e investimenti.
Resta però importante il monitoraggio pubblico. L’agevolazione deve essere valutata nel tempo, verificando se produce benefici stabili e se le entrate derivanti dall’imposta sostitutiva risultano coerenti con le finalità della norma. Per i pensionati esteri, il 7% può rappresentare un incentivo forte; per l’Italia, la vera sfida è trasformare il trasferimento fiscale in presenza stabile, integrazione e sviluppo dei territori.
Riassumendo
- I pensionati esteri possono pagare il 7 per cento sui redditi esteri.
- Il regime nasce dall’articolo 24-ter del TUIR.
- Serve trasferire la residenza in piccoli Comuni ammessi dalla legge.
- La misura interessa soprattutto Mezzogiorno e aree colpite da terremoti.
- Le adesioni sono cresciute da 61 contribuenti a 933.
- L’agevolazione può sostenere consumi, gettito e sviluppo dei territori.