Che l’INPS respinga una domanda di pensione o di Assegno sociale e che il cittadino presenti successivamente ricorso in sede giudiziaria non è certo una novità.
C’è però un caso particolare che, nel corso degli anni, ha dato origine a numerose pronunce contrastanti da parte dei tribunali. E che ora trova una definizione con l’intervento della Corte Costituzionale.
La Consulta ha infatti confermato la correttezza dell’interpretazione adottata dall’INPS, ritenendo legittimo il rigetto della domanda di Assegno sociale presentata da cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Secondo la Corte, tale requisito non viola i principi sanciti dalla Costituzione.
La nuova sentenza della Corte Costituzionale numero 141 del 2026
I giudici della Corte Costituzionale sono stati chiamati a pronunciarsi nell’ambito di una controversia tra una cittadina di origine albanese e l’INPS.
La vicenda è approdata davanti alla Consulta dopo un articolato percorso giudiziario: una sentenza di primo grado favorevole all’INPS, una decisione d’appello favorevole alla ricorrente e il successivo intervento della Corte di Cassazione, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.
La vicenda riguarda una cittadina albanese regolarmente residente in Italia. Titolare di un permesso di soggiorno biennale per ricongiungimento familiare. E che, al compimento dei 67 anni, ha presentato domanda per ottenere l’Assegno sociale.
Pur avendo trovato lavoro in Italia grazie al titolo di soggiorno in suo possesso, la domanda non è andata a buon fine. L’INPS l’ha, infatti, respinta per il mancato possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
In primo grado il ricorso è stato respinto, mentre in appello la decisione è stata ribaltata.
La questione è quindi arrivata in Cassazione, che ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per verificare la compatibilità della normativa con l’articolo 3 della Costituzione, il quale sancisce il principio di uguaglianza davanti alla legge.
Secondo la Consulta, tuttavia, nel caso specifico non sussiste alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza.
Novità dalla Consulta: niente assegno sociale agli stranieri, l’INPS ha ragione
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 141 del 2026, ha quindi stabilito che il rigetto della domanda da parte dell’INPS è conforme alla normativa vigente e non presenta profili di incostituzionalità.
La motivazione poggia sulla natura dell’Assegno sociale, che costituisce una prestazione assistenziale e non una pensione in senso stretto.
Pur essendo erogato dall’INPS con modalità analoghe a quelle dei trattamenti pensionistici, l’Assegno sociale rappresenta una misura di sostegno economico destinata alle persone con redditi bassi che hanno compiuto 67 anni e non hanno maturato il diritto a una pensione.
Non si tratta, quindi, di una prestazione fondata sulla contribuzione versata, bensì di un intervento assistenziale finanziato dalla collettività.
Proprio questa natura assistenziale, secondo la Consulta, giustifica la previsione di requisiti ulteriori per i cittadini stranieri. E senza che ciò determini una violazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.
Resta quindi confermato che, per accedere all’Assegno sociale, i cittadini stranieri devono essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Oltre a rispettare gli altri requisiti previsti dalla normativa. Compresa la dimora effettiva e continuativa sul territorio nazionale durante il periodo di fruizione della prestazione.
