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PEC amministratori: l’imposta di bollo sulle comunicazioni di domicilio digitale

Chiarimenti sull’imposta di bollo sulle comunicazioni di domicilio digitale: ecco quando non si paga e cosa cambia per amministratori e società.
11 Marzo 2026
bollo pec amministratori
Foto © Investireoggi

Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto operativo molto atteso: l’imposta di bollo sulle comunicazioni di domicilio digitale non è dovuta quando la pratica riguarda gli amministratori indicati dalla legge e contiene solo questo adempimento. Il documento prende posizione su un dubbio nato dopo l’estensione dell’obbligo di PEC ad alcune figure apicali delle società, offrendo una lettura utile per imprese, professionisti e Camere di commercio.

Domicilio digitale amministratori: la novità introdotta dalla legge di bilancio 2025

Il quadro normativo parte dall’art. 1, comma 860, L. n. 207/2024, che ha modificato l’art. 5, comma 1, D.L. n. 179/2012. In seguito, l’art.

13, commi 3 e 4, D.L. n. 159/2025 ha circoscritto l’obbligo di comunicazione PEC dell’amministratore unico, all’amministratore delegato oppure, se manca quest’ultimo, al presidente del consiglio di amministrazione.

Per le società già iscritte nel Registro delle imprese, la comunicazione andava effettuata entro il 31 dicembre 2025 e, comunque, anche al momento della nomina o del rinnovo dell’incarico. Inoltre, il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello della società.

Il caso dell’interpello

Il dubbio oggetto dell’istanza di interpello nasceva da una regola generale ben nota. In base all’art. 1, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, le domande e denunce inviate telematicamente al Registro delle imprese sono, in via ordinaria, soggette a bollo. Gli importi indicati dalla tariffa sono pari a 17,50 euro per le ditte individuali, 59 euro per le società di persone e 65 euro per le società di capitali. In linea teorica, quindi, anche l’imposta di bollo sulle comunicazioni di domicilio digitale degli amministratori avrebbe potuto trovare applicazione.

Tuttavia esiste una disciplina speciale. L’art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009, prevede, infatti, che l’iscrizione del domicilio digitale dell’impresa e le sue successive variazioni siano esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria. Questa agevolazione era già stata letta in senso estensivo per le imprese individuali con la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 45/E del 5 luglio 2013.

Il problema era capire se la stessa logica potesse valere anche per gli amministratori, visto che la norma di favore menziona espressamente l’impresa e non le persone che la amministrano.

Quando spetta l’esenzione e quali limiti restano

La risposta dell’Agenzia Entrate n. 67/2026 sceglie una soluzione favorevole. L’Agenzia osserva che la finalità della nuova disciplina sull’obbligo PEC è quella di rendere più sicure, ufficiali e tracciabili le comunicazioni con la pubblica amministrazione e di rafforzare l’integrazione nel sistema digitale nazionale. Proprio per questa ragione, anche l’imposta di bollo sulle comunicazioni di domicilio digitale degli amministratori obbligati può essere esclusa, applicando in chiave logico-sistematica l’esenzione già prevista per l’impresa.

Il chiarimento, però, non è senza confini. L’esonero opera solo per le comunicazioni relative agli amministratori espressamente richiamati dall’art. 5, comma 1, D.L. n. 179/2012, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza, presidente del consiglio di amministrazione.

Se il deposito telematico contiene anche altri elementi, oltre alla sola indicazione della PEC, l’imposta di bollo sulle comunicazioni di domicilio digitale torna ad essere un tema da valutare secondo le regole ordinarie.

Lo stesso vale per soggetti diversi da quelli obbligati per legge. In questi casi, non essendoci il presupposto specifico richiamato dalla risposta dell’Agenzia, l’estensione dell’esenzione non può essere data per automatica. È questo il passaggio più importante sul piano pratico: la gratuità non copre ogni comunicazione, ma solo quella strettamente corrispondente all’adempimento imposto dalla norma.

Imposta di bollo sulle comunicazioni di domicilio digitale: il principio chiarito dal Fisco

Il messaggio finale è netto. Per le sole pratiche con cui si comunica o si aggiorna la PEC degli amministratori obbligati, l’imposta di bollo sulle comunicazioni di domicilio digitale non si applica, così come non si applica all’indirizzo digitale dell’impresa. La risposta n. 67/2026 evita così una disparità poco coerente: esenzione per la società, ma tassazione per gli stessi adempimenti riferiti al suo organo amministrativo.

Dal punto di vista operativo, la conclusione alleggerisce gli oneri formali e riduce il rischio di contestazioni nelle pratiche al Registro delle imprese. Resta però fondamentale che la domanda abbia un contenuto essenziale e che riguardi esclusivamente i soggetti previsti dalla legge. In sintesi, l’imposta di bollo sulle comunicazioni di domicilio digitale resta esclusa solo entro questo perimetro preciso.

Per professionisti, società e uffici camerali il principio è quindi chiaro: l’imposta di bollo sulle comunicazioni di domicilio digitale non è dovuta quando la pratica serve unicamente a comunicare o modificare il domicilio digitale degli amministratori obbligati. Fuori da questo schema, invece, l’imposta di bollo sulle comunicazioni di domicilio digitale può riemergere con le regole ordinarie del D.P.R. n. 642/1972.

Riassumendo

  • Imposta di bollo sulle comunicazioni di domicilio digitale: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con risposta n. 67/2026.
  • Obbligo di domicilio digitale per amministratore unico, amministratore delegato o presidente del CdA.
  • Norma di riferimento: art. 5, comma 1, D.L. 179/2012 modificato dalla L. 207/2024.
  • Comunicazione PEC al Registro imprese entro il 31 dicembre 2025 per società già iscritte.
  • Esenzione dal bollo se la pratica riguarda solo l’indicazione del domicilio digitale.
  • Se presenti altri adempimenti nella pratica, tornano applicabili le regole ordinarie sul bollo.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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