La consegna degli atti della riscossione è un tema che torna spesso quando, consultando un estratto di ruolo, compaiono cartelle che sembrano “mai arrivate”. Una recente decisione della Corte di cassazione ha però ribadito un principio pratico: in alcuni casi la procedura postale è più snella rispetto a quella prevista per le notifiche “tradizionali”.
Notifica postale cartelle di pagamento: cosa ha chiarito la Cassazione
Con l’ordinanza n. 2823/2026 (9 febbraio 2026), la Cassazione ha respinto il ricorso di una contribuente che contestava la validità della consegna postale, sostenendo che mancasse la prova della cosiddetta “raccomandata informativa” inviata dopo la consegna a un familiare.
Il punto centrale è che, nella notifica postale delle cartelle di pagamento effettuata in via diretta dall’agente della riscossione, non sempre serve una seconda comunicazione.
La Corte ha ricordato che, quando l’ente utilizza la spedizione diretta, la disciplina di riferimento è quella del servizio postale ordinario, non la l. n. 890/1982.
La controversia nasceva da cartelle emerse da estratti di ruolo: in primo grado il ricorso era stato accolto, in appello la decisione è stata riformata, e in Cassazione la tesi della contribuente non ha trovato conferma.
La differenza tra invio diretto e notifica
Per capire la decisione serve distinguere due piani. Da una parte c’è la notifica postale disciplinata dalla l. n. 890/1982, tipica degli atti notificati tramite ufficiale giudiziario e regole specifiche. Dall’altra c’è l’invio diretto previsto per la riscossione: l’art. 26, c. 1, d.P.R. n. 602/1973 consente la spedizione della cartella con raccomandata A/R da parte del concessionario/agente.
In questa seconda ipotesi, la Cassazione ribadisce che la notifica postale delle cartelle di pagamento segue le regole del servizio postale ordinario.
Questo dettaglio cambia molto: nel servizio ordinario non è prevista, come passaggio obbligatorio, una “comunicazione di avvenuta notifica” ulteriore, perché il procedimento è considerato speciale e “autosufficiente” nel suo schema.
Da qui il nodo della seconda raccomandata: se la consegna avviene a una persona che si qualifica come familiare convivente (nel caso, indicata come “genitore”), l’assenza della prova di ricezione di un’ulteriore informativa non rende automaticamente nulla la procedura, quando l’invio è diretto ex art. 26.
Perché non serve la “seconda raccomandata informativa”
La motivazione ha anche una base “di sistema”. La Corte parla di forma semplificata giustificata dalla funzione pubblicistica della riscossione: lo scopo è rendere più rapido l’incasso dei crediti fiscali, a tutela della regolarità della finanza pubblica.
Lo stesso ragionamento era già stato valorizzato dalla Corte costituzionale (sent. n. 175/2018) e richiamato in precedenti pronunce di legittimità (Cass. n. 12470/2020 e n. 28872/2018).
In termini pratici, la Cassazione arriva a una frase chiara: nella notifica postale delle cartelle di pagamento (o di altro atto) eseguita in via diretta, non occorre l’invio di una seconda raccomandata e, soprattutto, non occorre dimostrare che tale seconda comunicazione sia stata ricevuta.
Il ricorso, quindi, è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese (senza indicazioni di importo nel testo esaminato). Questo non significa che ogni contestazione sia destinata a fallire: significa che l’argomento “manca la raccomandata informativa” non è decisivo quando l’atto è stato spedito con la procedura diretta prevista dal d.
P.R. n. 602/1973.
Notifica postale cartelle di pagamento: implicazioni pratiche e punti di attenzione
Il principio affermato porta a leggere con più attenzione il “come” della spedizione. Se emerge che la notifica postale delle cartelle di pagamento è avvenuta tramite invio diretto ex art. 26 d.P.R. 602/1973, le regole di confronto non sono quelle della L. 890/1982, ma quelle del servizio postale ordinario.
In questa cornice, la notifica postale delle cartelle di pagamento non richiede, come passaggio necessario, la seconda raccomandata informativa; e la notifica postale della cartelle di pagamento resta valida anche senza la prova di ricezione di quell’ulteriore comunicazione. Inoltre, la notifica postale della cartelle di pagamento viene valutata dai giudici tenendo conto della specialità della riscossione e della finalità di rapidità richiamata dalla giurisprudenza.
Riassumendo
- La Cassazione chiarisce la validità della notifica postale diretta delle cartelle di pagamento.
- L’invio diretto segue il servizio postale ordinario, non la legge n. 890/1982.
- Non serve la seconda raccomandata informativa in caso di consegna a familiare convivente.
- Riferimento normativo principale: art. 26, d.P.R. n. 602/1973.
- La procedura è considerata semplificata per esigenze di efficacia della riscossione.
- Contestazioni basate sulla mancata informativa non invalidano automaticamente la notifica.