Naspi e indennità di mobilità: quali differenze ci sono?

Quali sono le sostanziali differenze tra mobilità e Naspi e cosa può fare il lavoratore che ha perso involontariamente il posto di lavoro?
6 anni fa
1 minuto di lettura

Buongiorno sig.ra Delpidio, ho letto il suo articolo del 22-01-18  “Mobilità: dopo il licenziamento quanti mesi mi spettano?” e vorrei 
porle due domande. Io ho quasi 59 anni e lavoro in una ditta con solo 3 dipendenti a tempo indeterminato, mentre altri hanno contratti di diverso tipo. Questa 
ditta è a rischio di chiusura, quindi vorrei sapere quali sono le  possibilità che si prospetterebbero dopo un licenziamento collettivo a causa di cessazione dell’attività dell’azienda.

Leggo che esiste questa ‘indennità di mobilità’ e che avendo più di 50 anni può durare 3 anni.

In che modo la mobilità aiuta il reinserimento nel mondo del lavoro?

Ma ho sentito parlare anche della Naspi: quindi si tratta di scegliere fra queste 2 indennità? Oppure sono cumulabili?

La ringrazio moltissimo se potrà rispondermi,

cordialmente

 

Chiariamo subito che l’indennità di mobilità e la Naspi sono due istituti diversi non cumulabili.

Mentrela Naspi è un’indennità che possono richiedere tutti i lavoratori che hanno perduto involontariamente il posto di lavoro, la mobilità spetta solo ad alcune categorie.

Indennità di mobilità: cosa è e a chi spetta

È un intervento a favore di particolari categorie di lavoratori, licenziati da aziende in difficoltà, che garantisce una prestazione di sostegno al reddito, sostitutiva della retribuzione, e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.

La legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni, ha abrogato l’intervento in parola dal 1 gennaio 2017. Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria e godere della prestazione dell’indennità di mobilità.

In ogni caso la mobilità spettava ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro con almeno un’anzianità di servizio di 12 mesi nell’azienda che procede al licenziamento.

L’indennità spettava a lavoratori licenziati e collocati in mobilità dall’azienda alla fine della cassa integrazione straordinaria o per iduzione di personale a seguito di trasformazione, ristrutturazione e cessazione di attività di aziende con più di 15 dipendenti.

I lavoratori collocati in mobilità devono essere stati dipendenti di determinate tipologie di imprese. In ogni caso l’istituto è stato abrogato dal 1 gennaio 2017.

Naspi: cosa è e a chi spetta

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ( NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI è erogata su domanda dell’interessato.

In conclusione

Non è possibile effettuare una scelta tra Naspi e mobilità poichè quest’ultimo istituto è stato abrogato dal 1 gennaio 2017. Le possibilità che si prospetterebbero, quindi, sono legate alla sola Naspi, l’indennità di disoccupazione che viene erogata per un massimo di 24 mesi a dipendenti che hanno perduto il posto di lavoro involontariamente.

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