Più volte nel corso del 2025 abbiamo dato risalto alle novità riguardanti la NASpI, che hanno rappresentato una vera e propria stretta sul diritto all’indennità di disoccupazione per molti lavoratori. Nel 2025, infatti, al fine di contrastare alcune pratiche scorrette poste in essere sia dai datori di lavoro sia dai lavoratori, il governo ha introdotto misure restrittive i cui effetti si producono anche nel 2026.
Da una recente circolare INPS emerge che esistono casi in cui la perdita del posto di lavoro, pur formalmente qualificata come licenziamento, non dà comunque diritto alla NASpI. Questo accade quando il licenziamento deriva da “fatti concludenti”.
Ma cosa si intende esattamente per fatti concludenti e cosa è cambiato in concreto?
Il giro di vite sulla NASpI a partire dal 2025, ecco di cosa si tratta
Nel 2025 sono state introdotte due importanti novità che hanno inciso in modo significativo sull’accesso alla NASpI, restringendo le possibilità di ottenere l’indennità di disoccupazione. L’obiettivo dichiarato è stato quello di arginare comportamenti elusivi messi in atto negli anni in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro.
Si tratta di pratiche che, soprattutto in sede di interruzione del rapporto, sono state a lungo diffuse. L’interesse contrapposto tra datore di lavoro e lavoratore ha favorito nel tempo il ricorso a stratagemmi finalizzati a ridurre i costi per il primo. E a preservare il diritto alla NASpI per il secondo.
Il datore di lavoro, infatti, non ha convenienza a licenziare un dipendente. Mentre ha un interesse evidente a ottenere dimissioni volontarie, che non comportano costi aggiuntivi.
NASpI, ticket licenziamento, dimissioni e licenziamento: ecco gli interessi a contrasto
In caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS il cosiddetto ticket di licenziamento, il cui importo varia in base all’anzianità di servizio del dipendente e può arrivare a diverse migliaia di euro.
È quindi comprensibile che il datore di lavoro cerchi di evitare il licenziamento, favorendo invece le dimissioni.
Dal lato del lavoratore, però, le dimissioni volontarie impediscono l’accesso alla NASpI, che spetta esclusivamente in caso di perdita involontaria del lavoro. Da qui sono nati accordi di comodo: il lavoratore si dimetteva, veniva assunto per un breve periodo da un altro datore di lavoro “compiacente” e, una volta cessato anche quel rapporto, poteva accedere alla NASpI.
Questa pratica non è più possibile. Oggi, dopo dimissioni volontarie, il rapporto di lavoro successivo deve avere una durata minima di 13 settimane. Ciò affinché il lavoratore possa riacquisire il diritto alla NASpI.
Dopo 15 giorni di assenze ingiustificate cosa accade?
La seconda stretta introdotta riguarda direttamente il comportamento del lavoratore. Per evitare le dimissioni e non perdere il diritto alla NASpI, alcuni lavoratori hanno adottato condotte tali da indurre il datore di lavoro al licenziamento. Ad esempio, attraverso assenze ripetute e ingiustificate.
È proprio in questi casi che entra in gioco il concetto di fatto concludente. Secondo quanto chiarito dall’INPS, se il licenziamento è conseguenza di comportamenti volontari del lavoratore incompatibili con la prosecuzione del rapporto, esso può essere equiparato a dimissioni volontarie e, quindi, non dà diritto alla NASpI.
Affinché ciò avvenga, è necessario che il datore di lavoro segnali esplicitamente che il licenziamento è avvenuto per fatto concludente. Non bastano, però, pochi giorni di assenza. Molto dipende dalle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). In mancanza di indicazioni specifiche, la regola generale è che dopo 15 giorni di assenze ingiustificate il datore di lavoro possa procedere al licenziamento per fatto concludente.
In questi casi, nonostante la forma del licenziamento, la NASpI non spetta, perché la cessazione del rapporto è considerata imputabile alla volontà del lavoratore.

