Un diritto fondamentale per i lavoratori dipendenti che diventano genitori è rappresentato dalla maternità, nel caso della madre, dalla paternità, per i padri, e dai congedi parentali per entrambi. Oltre alle relative indennità economiche, questi strumenti consentono di assentarsi dal lavoro senza conseguenze disciplinari, essendo pienamente giustificati dalla normativa.
Se per il lavoratore si tratta di una tutela importante, per i datori di lavoro la situazione può risultare più complessa. L’assenza, pur legittima, può infatti creare disagi organizzativi e produttivi. Oggi, però, esistono soluzioni che consentono di gestire meglio queste situazioni, anche dal punto di vista economico. Sostituire un lavoratore in congedo costa meno, e non solo.
La legge di Bilancio 2026 ha infatti introdotto una novità significativa: una misura che riduce del 50% il costo contributivo per le assunzioni a tempo determinato in sostituzione di dipendenti in congedo. Ma soprattutto consente, al rientro del titolare, di mantenere il sostituto tramite affiancamento, senza perdere il beneficio. La misura riguarda i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti.
Maternità e congedi: il lavoratore ha diritto ad assentarsi, ma il sostituto costa meno all’azienda
Il datore di lavoro può usufruire di uno sgravio contributivo del 50% sia durante l’assenza del dipendente in congedo sia nel periodo successivo al rientro, nel caso in cui decida di mantenere il sostituto in affiancamento.
Si tratta quindi di una riduzione significativa del costo del lavoro per chi assume a tempo determinato un lavoratore in sostituzione di un dipendente assente per congedo parentale, maternità o paternità.
L’INPS ha fornito chiarimenti operativi con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, intitolato: “Articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n.
199. Estensione della possibilità di affiancamento delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo dopo il rientro in servizio”.
La misura, introdotta con la legge di Bilancio 2026, rappresenta dunque un supporto concreto per le aziende, soprattutto di piccole dimensioni, nella gestione delle assenze legate alla genitorialità.
Che genere di sgravio è concesso ai datori di lavoro e fino a quando
La sostituzione di un lavoratore in congedo diventa quindi meno onerosa grazie a uno sgravio del 50% sui contributi dovuti per il lavoratore assunto in sostituzione. Questo beneficio si applica non solo durante l’assenza del titolare, ma anche nel periodo di affiancamento al rientro in servizio.
In pratica, il datore di lavoro può decidere di mantenere temporaneamente entrambi i lavoratori, continuando a beneficiare dello sgravio contributivo anche nella fase di reinserimento.
La possibilità esisteva già nel 2025, ma con la novità del 2026 viene estesa anche al periodo successivo al rientro, rendendo la misura ancora più vantaggiosa e flessibile.
Non mancano però alcuni vincoli. Il beneficio si applica solo se il lavoratore in congedo è genitore di un figlio con meno di un anno di età. Se il figlio è più grande, lo sgravio non è riconosciuto.
Nel caso di adozione o affidamento, il limite temporale non è legato all’età del minore, ma ai primi 12 mesi dall’ingresso in famiglia.
In definitiva, si tratta di una misura che cerca di bilanciare le esigenze dei lavoratori e quelle delle imprese.
Offrendo così una risposta concreta a entrambe le parti.