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Libro unico del lavoro: dal 2017 in via telematica

Libro unico del lavoro, la sua tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati avverrà in modo telematico presso il Ministero del Lavoro, dal 2017.
20 Settembre 2016
Libro unico del lavoro, la sua tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati  avverrà in modo telematico presso il Ministero del Lavoro, dal 2017.

Libro unico del lavoro: soggetti iscritti

Nel libro unico devono essere riportati i dati riferiti a:

  • lavoratori subordinati compresi i lavoratori occupati presso sedi operative situate all’estero, lavoranti a domicilio, lavoratori somministrati; lavoratori distaccati; lavoratori agricoli; lavoratori dello spettacolo; lavoratori di aziende di autotrasporto; lavoratori marittimi.
  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Libro unico del lavoro : soggetti non iscritti

Non vanno iscritti nel Libro unico del lavoro, i lavoratori in somministrazione, risulteranno iscritti nel libro unico dell’agenzia per il lavoro che li assume.

I tirocinanti e gli stagisti, non essendo lavoratori subordinati, non vanno iscritti nel Libro Unico del Lavoro, indipendentemente dalla percezione o meno di compensi.

Per espressa previsione normativa (art. 39, comma 1 D.L.112/2008), non vanno iscritti nel Libro Unico del Lavoro:

  • i collaboratori e i coadiuvanti delle imprese familiari ;
  • i soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in forma societaria;
  • i coadiuvanti delle imprese commerciali.

Inoltre vanno esclusi dalle registrazioni nel Libro Unico del Lavoro tutti quei soggetti che pur collaborando nell’impresa svolgono la loro attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma.

Libro unico del lavoro: chi lo conserva e per quanto tempo?

Il libro unico è tenuto e conservato, presso:

  • la sede legale dell’impresa;
  • lo studio dei consulenti del lavoro o di altro professionista abilitato;
  • i servizi ed i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.

Il datore di lavoro, i professionisti autorizzati o i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria che detengono il Libro unico del lavoro hanno l’obbligo di conservarlo per la durata di cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.