Tra i casi particolari che possono verificarsi ogni giorno in materia di ISEE o DSU, c’è quello del nucleo familiare con genitori non conviventi. Non si tratta solo di situazioni di separazione o divorzio, né di mancato riconoscimento dei figli, ma anche di casi più semplici: genitori che, per motivi di lavoro, vivono in città diverse, con il figlio che risiede stabilmente con uno dei due.
Come ci si comporta in queste circostanze? Di seguito una guida pratica per gestire tutto in autonomia tramite SPID, CIE e servizi digitali INPS, anche alla luce del quesito posto dalla nostra lettrice.
“Buonasera, mi chiamo Carmela e sono diventata mamma a gennaio.
Io e il mio compagno dobbiamo richiedere l’Assegno Unico per nostro figlio. Siamo entrambi lavoratori dipendenti, ma lui vive a Torino per lavoro, mentre io sono in Puglia, in una casa dei miei genitori concessa in comodato. Devo fare l’ISEE. Il mio compagno lo ha già fatto da solo, vivendo da solo. Io, invece, fino allo scorso anno ero nel nucleo dei miei genitori. Da dicembre 2025 vivo da sola: come devo comportarmi con il mio compagno? Ho sentito che si può fare anche per nucleo familiare con genitori non conviventi. Vorrei fare tutto con l’ISEE precompilato sul sito INPS, come ho sempre fatto.”
ISEE con genitori non conviventi: ecco la procedura corretta sul sito INPS
Il caso di genitori con residenza diversa è tra i più frequenti nella compilazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Per chi opera senza l’assistenza di un CAF, può sembrare complesso, ma la procedura è in realtà abbastanza lineare.
Il punto di partenza è chiaro: il nucleo familiare del minore è quello risultante dallo stato di famiglia. Nel caso descritto, il bambino rientra nel nucleo della madre, quindi sarà inserito nella sua DSU.
Il padre, però, non viene escluso: entra come “componente aggiuntiva”, trattandosi di genitore non convivente e non coniugato.
Per procedere sul portale INPS è necessario:
- accedere con SPID o CIE
- entrare nella sezione ISEE precompilato
- inserire i dati del nucleo familiare del richiedente (in questo caso madre e figlio)
A questo punto è fondamentale selezionare correttamente l’opzione relativa alle prestazioni per minorenni con genitori non coniugati e non conviventi. È proprio questo passaggio a determinare la corretta composizione dell’ISEE.
Ecco la corretta procedura da seguire per fare le cose in perfetta regola
Il genitore non convivente viene quindi considerato come componente aggiuntiva e incide sul calcolo dell’ISEE.
Se il padre ha già un ISEE valido, la procedura è semplice: nel quadro FC della DSU precompilata è sufficiente inserire il numero di protocollo dell’ISEE già presentato.
Se invece non ha ancora un ISEE, il consiglio operativo è chiaro:
prima va compilato l’ISEE del genitore non convivente e solo successivamente quello del nucleo con il minore. In questo modo sarà possibile completare correttamente la dichiarazione inserendo il protocollo richiesto.
Diversamente, se il protocollo non è disponibile, la procedura si complica: sarà necessario indicare il codice fiscale del genitore non convivente, ma la DSU risulterà con componente aggiuntiva non valorizzata, con il rischio concreto di ottenere un ISEE incompleto e, di conseguenza, di perdere o ridurre alcune prestazioni, come l’Assegno Unico.
In sintesi, nei casi di genitori non conviventi è fondamentale prestare attenzione alla corretta indicazione della componente aggiuntiva, perché da questo dettaglio dipende la piena validità dell’ISEE e l’accesso corretto ai benefici.