Tra gli appuntamenti fiscali di marzo 2026 trova spazio anche il Modello EAS, comunicazione che riguarda una parte del mondo associativo. La trasmissione all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro il 31 marzo 2026, salvo eventuali rinvii. Non si tratta di un adempimento generalizzato, ma di un obbligo che interessa solo determinati enti e solo in specifiche situazioni.
Modello EAS: cos’è e perché conta per le agevolazioni fiscali
Il Modello EAS è collegato ai vantaggi tributari riconosciuti agli enti associativi. La finalità della comunicazione è permettere all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni utili a verificare il diritto a queste agevolazioni. Proprio per questo il Modello EAS deve contenere i dati e le notizie fiscalmente rilevanti dell’ente.
In sostanza, l’adempimento rappresenta uno strumento necessario per mantenere il trattamento di favore riconosciuto dalla normativa agli enti associativi che rispettano determinate condizioni.
Chi deve presentarlo e quali enti sono esclusi
L’obbligo di invio riguarda gli enti associativi che intendono beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per questa categoria. Non tutti, però, sono tenuti a effettuare la comunicazione. La disciplina individua una serie di soggetti esonerati.
Non devono presentare il modello gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale. Restano fuori anche le associazioni pro-loco che hanno scelto il regime agevolato e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi inferiori a 250.000 euro.
Tra gli esclusi rientrano inoltre le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, a condizione che non esercitino attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995. In questa categoria possono rientrare, ad esempio, la vendita di beni ricevuti gratuitamente da terzi, alcune iniziative occasionali di solidarietà e la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni o manifestazioni simili.
L’esonero riguarda anche i patronati che non svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le proprie attività istituzionali, le Onlus e, più in generale, gli enti che già seguono una disciplina fiscale specifica, come nel caso dei fondi pensione.
Quando va inviato e in quali casi occorre ripresentarlo
La presentazione deve avvenire entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente associativo. Dopo il primo invio, non esiste un obbligo annuale di ripetizione. Il modello, quindi, non va trasmesso ogni anno in modo automatico.
L’adempimento torna però necessario quando cambiano i dati già comunicati in precedenza. In questa ipotesi, il Modello EAS deve essere inviato di nuovo entro il 31 marzo dell’anno successivo rispetto a quello in cui si è verificata la variazione. La trasmissione avviene esclusivamente in modalità telematica e può essere effettuata direttamente dall’ente oppure tramite un intermediario abilitato.
Di conseguenza, la scadenza del 31 marzo 2026 interessa gli enti associativi che nel corso del 2025 hanno registrato modifiche rispetto alle informazioni già indicate in una precedente comunicazione. È questo il motivo per cui il termine di fine marzo assume rilievo anche per soggetti già costituiti da tempo.
Per l’invio telematico sono utilizzabili i servizi dell’Agenzia delle Entrate, in particolare Fisconline o Entratel, oppure l’intermediazione di un soggetto autorizzato al canale Entratel.
Anche questo passaggio conferma che la procedura è interamente digitale.
Scadenza del 31 marzo e remissione in bonis per il Modello EAS
Nel caso in cui un ente obbligato non rispetti la scadenza del 31 marzo 2026, resta comunque una possibilità di recupero attraverso la cosiddetta remissione in bonis. Questo meccanismo consente di sanare l’omesso invio trasmettendo il Modello EAS entro il termine previsto per il Modello Redditi 2026, versando anche una sanzione pari a 250 euro.
La data di riferimento è il 31 ottobre 2026. Tuttavia, poiché il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è domenica oltre che giorno festivo per Ognissanti, la scadenza slitta al 2 novembre 2026. Entro tale termine, quindi, l’ente può ancora regolarizzare la propria posizione ed evitare la perdita del beneficio, purché siano rispettate le condizioni richieste.
Il Modello EAS resta, dunque, un adempimento da monitorare con attenzione da parte degli enti associativi interessati ai vantaggi fiscali. La corretta gestione delle scadenze, delle variazioni e dell’eventuale sanatoria consente infatti di conservare un regime di favore che può incidere in modo concreto sul trattamento di quote, contributi e corrispettivi.
Riassumendo
- Modello EAS: scadenza fissata al 31 marzo 2026, salvo eventuali proroghe.
- Riguarda enti associativi che vogliono mantenere specifiche agevolazioni fiscali.
- Alcuni soggetti sono esonerati, come Onlus, pro-loco e sportive dilettantistiche senza attività commerciale.
- Il modello si invia entro 60 giorni dalla costituzione o dopo variazioni rilevanti.
- Invio tardivo possibile con remissione in bonis e sanzione di 250 euro.