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Informativa per lavoratori in smartworking, il file in azienda non basta: cosa deve fare il datore

Intranet, password e avviso al dipendente: ecco quando l’informativa per lo smart working può dirsi davvero consegnata.
1 Giugno 2026
informativa smartworking
Foto © Investireoggi

Nel lavoro agile la tutela della salute non si ferma fuori dai locali aziendali. La nuova disciplina chiarisce che l’informativa per lavoratori in smartworking non riguarda solo le piccole e medie imprese, ma ogni datore di lavoro, senza distinzione di dimensione o settore. Il punto centrale è garantire che chi svolge attività da remoto conosca i rischi collegati alla prestazione, soprattutto quando opera in spazi non controllati direttamente dall’azienda.

Informativa per lavoratori in smartworking: obbligo per tutti i datori di lavoro

La Legge 11 marzo 2026, n. 34, pur essendo indicata come legge annuale dedicata alle piccole e medie imprese, contiene una disposizione con portata molto più ampia.

L’articolo 11 interviene, infatti, sul D. Lgs. 81/2008, cioè il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questo aspetto è decisivo. La modifica non limita l’adempimento alle PMI, ma incide su una norma generale. L’articolo 3 del D. Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori, pubblici e privati, e a ogni tipo di rischio. Di conseguenza, l’informativa per lo smartworking deve essere predisposta da tutte le imprese e amministrazioni che utilizzano il lavoro agile, a prescindere dal numero dei dipendenti.

Non conta, quindi, la dimensione aziendale. Conta il fatto che la prestazione venga svolta in modalità agile e in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

Cosa prevede il nuovo comma 7-bis dell’articolo 3 del D. Lgs. 81/2008

La disposizione stabilisce che, quando il lavoro agile si svolge in luoghi esterni al controllo del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità sono assolti attraverso un documento scritto.

Tale documento deve indicare i rischi generali e quelli specifici collegati alla prestazione resa da remoto. Particolare attenzione deve essere posta all’uso dei videoterminali, tema centrale per chi lavora con computer, schermi e dispositivi digitali.

La consegna non riguarda solo il lavoratore. La norma prevede che l’informativa sia fornita anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre, l’adempimento deve avvenire almeno una volta all’anno. La cadenza annuale serve ad aggiornare la consapevolezza sui rischi e a mantenere tracciabile il rispetto degli obblighi aziendali.

Come deve essere disponibile

La semplice presenza del documento in uno spazio digitale aziendale non basta sempre. La pubblicazione in intranet può essere utilizzata come modalità di messa a disposizione, ma solo se garantisce un collegamento chiaro con il singolo dipendente.

Per essere coerente con l’obbligo di consegna, l’area intranet deve avere accesso riservato, tramite credenziali personali come user e password. Inoltre, il lavoratore deve essere informato della presenza del documento, così da poterlo consultare effettivamente.

Non è sufficiente, dunque, caricare un file in una sezione generica dell’azienda senza alcuna comunicazione. Il punto essenziale resta la conoscibilità reale del contenuto. L’informativa per lavoratori in smartworking deve arrivare nella sfera del dipendente in modo chiaro, verificabile e riferibile alla persona interessata.

La pubblicazione digitale può, dunque, essere ammessa, ma non come deposito indistinto.

Deve funzionare come strumento concreto di consegna e lettura.

Informativa per lavoratori in smartworking e sanzioni per il datore di lavoro

La violazione dell’obbligo introdotto dall’articolo 3, comma 7-bis, viene collegata a conseguenze rilevanti per il datore di lavoro. Si applica il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 55 del D. Lgs. 81/2008.

In caso di mancato rispetto dell’adempimento, la norma prevede l’arresto da 2 a 4 mesi oppure un’ammenda da 1.200 euro a 5.200 euro. Si tratta, pertanto, di un apparato sanzionatorio sia penale sia economico, pensato per rafforzare l’effettività delle regole in materia di prevenzione.

La sicurezza nel lavoro agile non viene lasciata alla sola organizzazione interna dell’impresa. Anche quando l’attività si svolge fuori dall’ufficio, il datore di lavoro mantiene obblighi precisi. Per questo l’informativa per lavoratori in smartworking assume un ruolo pratico e giuridico: rende noti i rischi, documenta l’adempimento e tutela l’intero rapporto di lavoro.

La gestione corretta dell’informativa per lavoratori in smartworking richiede quindi attenzione formale e sostanziale. Il documento deve essere scritto, aggiornato almeno ogni anno, consegnato al lavoratore e al rappresentante per la sicurezza, e reso disponibile con modalità idonee a provarne la conoscibilità.

Riassumendo

  • L’informativa per lavoratori in smartworking riguarda tutte le aziende, non solo le PMI.
  • L’obbligo deriva dall’art. 11 della Legge n. 34/2026.
  • Il documento deve indicare rischi generali e specifici del lavoro agile.
  • La consegna va fatta al lavoratore e al rappresentante della sicurezza.
  • Le sanzioni arrivano fino a 5.200 euro di ammenda.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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