L’imposta di successione si autoliquida: dal 1° gennaio 2025, chi eredita calcola in proprio il tributo dovuto, lo indica nella dichiarazione di successione e lo versa – o ne versa l’acconto minimo del 20 % se sceglie la rateazione – entro 90 giorni dal deposito della stessa.
L’Agenzia delle Entrate non invia più l’avviso di liquidazione. Il controllo diventa successivo e si fonda sugli articoli 27 e 33 del Testo unico successioni. Riscritti dal D.Lgs 139/2024. Per attenuare il rischio-errore, il Fisco ha emanato una risoluzione con i codici tributo dedicati (es. 1539 per l’imposta, 1635 per gli interessi) e quelli da utilizzare in caso di ravvedimento operoso.
Infatti, il ravvedimento operoso riguarda anche l’imposta di successione in autoliquidazione.
Ma come funziona il ravvedimento operoso per l’imposta di successione? Qual è la sanzione base da prendere a riferimento? Quali riduzioni da ravvedimento si applicano?
L’imposta di successione in autoliquidazione
Con l’introduzione dell’autoliquidazione, l’adempimento fiscale si sposta completamente sulle spalle degli eredi. Alla presentazione della dichiarazione di successione segue l’autonomo calcolo dell’imposta, determinato applicando franchigie e aliquote del Testo unico successioni (TUS). E il pagamento tramite F24.
Il termine è fisso: 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione. Es.: successione aperta il 10 aprile 2025 → dichiarazione entro 10 aprile 2026 → imposta da versare entro 9 luglio 2026.
Il versamento può avvenire:
- in un’unica soluzione;
- con rate annuali (8 o 12, a scelta) se l’importo supera 1.000 €, previo versamento del 20 % entro i 90 giorni iniziali.
La dichiarazione telematica oggi include un riepilogo delle somme autoliquidate (imposta, ipotecaria, catastale, bollo) che dialoga direttamente con il sistema F24, rendendo immediata la registrazione del pagamento.
L’Agenzia delle Entrate effettua solo controlli successivi: potrà richiedere documenti o rettificare l’imponibile. Ma non emette più l’avviso di liquidazione che, fino al 2024, arrivava anche a distanza di molti mesi dalla presentazione della pratica.
Questa novità riduce drasticamente i tempi di chiusura della pratica successoria, libera gli uffici da oltre 200 mila liquidazioni l’anno e responsabilizza i contribuenti, fermo restando il diritto di correggere spontaneamente eventuali errori con il ravvedimento operoso.
La novità sull’autoliquidazione cambia anche la dichiarazione di successione.
Imposta di successione in autoliquidazione. Come funziona il ravvedimento per gli eredi?
Nel caso in cui la dichiarazione venga inviata oltre i termini di presentazione e prima che avvenga l’accertamento d’ufficio, può essere utilizzata la sezione VI sanzioni e interessi del quadro EF per ravvedere il tardivo pagamento dell’imposta di successione, delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi autoliquidati.
Il ravvedimento è comunque ammesso con imposta autoliquidata ma non versata. Dunque laddove non risulta compilata la sezione citata.
Il mancato pagamento, in tutto o in parte, dell’imposta di successione e delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi autoliquidati comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 25 % di ogni importo non versato.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà (articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997).
Sanzioni da ravvedimento operoso
A ogni modo, è possibile versare le sanzioni in ravvedimento operoso post riforma e godere delle relative riduzioni.
Come da istruzioni di compilazione della dichiarazione di successione, la sanzione è ridotta, sempreché per la violazione non siano stati notificati i relativi atti di liquidazione e di accertamento.
In particolare:
- se il pagamento è effettuato entro 15 gg dalla scadenza la sanzione è pari allo 0,083% delle imposte dovute per ogni giorno di ritardo (riduzione della sanzione a 1/15 ulteriormente diminuita a 1/10 – articolo 13, comma 1, lettera a) del dlgs n. 472 del 1997);
- se il pagamento è effettuato entro 30 gg dalla scadenza la sanzione è pari al 1,25% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/10 – articolo 13, comma 1, lettera a) del dlgs n. 472 del 1997);
- se il pagamento è effettuato entro 90 gg dalla scadenza la sanzione è pari al 1,39% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/9 – articolo 13, comma 1, lettera a-bis) del dlgs n. 472 del 1997);
- se il pagamento è effettuato entro 1 anno dalla scadenza la sanzione è pari al 3,12% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/8 – articolo 13, comma 1, lettera b) del dlgs n. 472 del 1997);
- se il pagamento è effettuato oltre 1 anno dalla scadenza la sanzione è pari al 3,57% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/7 – articolo 13, comma 1, lettera b-bis) del dlgs n. 472 del 1997).
Non si applicano le ulteriori riduzioni che fanno riferimento al c.d. schema d’atto, in quanto il contraddittorio preventivo non riguarda gli omessi versamenti.
Riassumendo
- Autoliquidazione dal 1° gennaio 2025: per le successioni aperte dal 2025 l’imposta è calcolata e versata direttamente dagli eredi. L’Agenzia delle Entrate non emette più l’avviso di liquidazione.
- Versamento entro 90 giorni e rate fino a 12 quote: il tributo si paga con F24 entro 90 giorni dal termine per la dichiarazione. Possibile rateizzare (8 o 12 rate annuali) versando subito almeno il 20 %.
- Codici tributo dedicati: la risoluzione dell’Agenzia ha introdotto codici ad hoc (es. 1539 imposta, 1635 interessi) da usare sia per il pagamento ordinario sia per le correzioni volontarie.
- Ravvedimento operoso sull’imposta di successione: sanzione base 25 % sull’imposta non versata, ridotta se si regolarizza spontaneamente, ≤ 15 gg → 0,083 % per giorno; ≤ 30 gg → 1,25 %; ≤ 90 gg → 1,39 %; ≤ 1 anno → 3,12 %; 1 anno → 3,57 %.
- Vantaggi operativi: la nuova procedura elimina oltre 200 000 liquidazioni annuali, accelera la chiusura delle pratiche, integra dichiarazione e F24, lasciando i controlli in fase successiva